ASCENSORI E MONTACARICHI

Adempimenti Periodicità Riferimenti normativi Sanzioni
Ascensori e montacarichi elettrici installati in edifici pubblici o privati a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico   D.P.R. 162/1999 art. 2 c. 1 e art. 11
 
 
Requisiti essenziali di sicurezza   D.P.R. 162/1999 art. 4 ed allegato I  
Marcatura CE da parte del fabbricante o del suo mandatario stabilito nel territorio dell’unione europea o dall’ installatore   D.P.R. 162/1999 art. 4 c. 2, art. 6 c. 1 lett. b), art. 6 c. 5, art. 7, allegato I, II e III  
Procedura di valutazione della conformità da parte del fabbricante o del suo mandatario stabilito nel territorio dell’unione europea   D.P.R. 162/1999 art. 6  
Dichiarazione di conformità da parte dell’installatore Conservazione per almeno 10 anni dalla dichiarazione di conformità D.P.R. 162/1999 art. 6 c. 1 lett. c), art. 6 c. 5  
Controllo della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza da parte del Ministero dell’Industria e del Lavoro   D.P.R. 162/1999 art. 8 c. 1 e 2 In caso di non conformità, il Ministero dell’Industria prende le misure atte a limitare o a vietare la commercializzazione del componente di sicurezza oppure a garantire il ritiro dal commercio e a vietare l’utilizzazione dell’ascensore, con oneri a carico dell’installatore o del fabbricante
(D.P.R. 162/1999 art. 8)
Comunicazione al Ministero dell’Industria e del lavoro, della non conformità di un ascensore da parte degli organismi di vigilanza   D.P.R. 162/1999 art. 8 c. 3 In caso di non conformità, il Ministero dell’Industria prende le misure atte a limitare o a vietare la commercializzazione del componente di sicurezza oppure a garantire il ritiro dal commercio e a vietare l’utilizzazione dell’ascensore con oneri a carico dell’installatore o del fabbricante
(D.P.R. 162/1999 art. 8)
Autorizzazione degli organismi di certificazione da parte del Ministero dell’Industria, il quale tiene un elenco aggiornato pubblicato sulla gazzetta ufficiale, e controlla gli organismi mediante ispezioni   D.P.R. 162/1999 art. 9  
Messa in esercizio degli ascensori: comunicazione al comune competente per territorio o alla provincia autonoma (da allegare al libretto) Entro 10 giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell’impianto D.P.R. 162/1999 art. 12 c. 1 e 2, art. 16 c. 1 Immediata sospensione dal servizio, con diffida a carico del proprietario o suo rappresentante legale
(D.P.R. 162/1999 art. 12)
Comunicazione al Comune e all’organismo di certificazione per le verifiche, quando si apportano modifiche costruttive Quando si apportano modifiche costruttive D.P.R. 162/1999 art. 12 c. 4 e art. 16 c. 1 Immediata sospensione dal servizio, con diffida a carico del proprietario o suo rappresentante legale
(D.P.R. 162/1999 art. 12)
Verifiche periodiche da parte delle ASL, dell’ARPA, dall’Ispettorato del Lavoro e dagli organismi di certificazione Ogni due anni D.P.R. 162/1999 art. 13 c. 1 Immediata sospensione dal servizio, con diffida a carico del proprietario o suo rappresentante legale
(D.P.R. 162/1999 art. 12)
Fornitura dei mezzi e degli aiuti per le verifiche degli impianti, a carico del proprietario o suo legale rappresentante   D.P.R. 162/1999 art. 13 c. 4 Immediata sospensione dal servizio, con diffida a carico del proprietario o suo rappresentante legale
(D.P.R. 162/1999 art. 12)
Verifiche straordinarie Occorre richiederla:
- dopo un verbale negativo da parte delle ASL o di un organismo di certificazione;
- dopo un incidente;
- dopo modifiche costruttive dell’impianto
D.P.R. 162/1999 art. 14 Immediata sospensione dal servizio, con diffida a carico del proprietario o suo rappresentante legale
(D.P.R. 162/1999 art. 14)
Adeguamenti della sicurezza degli ascensori installati precedentemente alla data del 15/11/2005 Entro 6 mesi successivi alla data di effettuazione della verifica periodica.
Da 2 a 4 anni se i rischi accertati hanno priorità media.
Da 4 a 6 anni se rischi accertati hanno priorità bassa
D.M. 26/10/2005 Immediata sospensione dal servizio, con diffida a carico del proprietario o suo rappresentante legale
(D.M. 26/10/2005 art. 2)
Comunicazione al Comune in caso di incidenti Immediatamente D.P.R. 162/1999 art. 14 c. 2 Immediata sospensione dal servizio, con diffida a carico del proprietario o suo rappresentante legale
(D.P.R. 162/1999 art. 14)
Manutenzione a persona munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata Prima della messa in servizio D.P.R. 162/1999 art. 15 c. 1 Immediata sospensione dal servizio, con diffida a carico del proprietario o suo rappresentante legale
(D.P.R. 162/1999 art. 15)
Manovra di emergenza da parte del manutentore o da personale di custodia istruito per questo scopo  In caso di fermo dell’impianto D.P.R. 162/1999 art. 15 c. 2  
Verifiche di manutenzione da parte della ditta di manutenzione con annotazione sul libretto Almeno una volta ogni sei mesi per gli ascensori e una volta l’anno per i montacarichi D.P.R. 162/1999 art. 15 c. 4 e art. 16 Immediata sospensione dal servizio, con diffida a carico del proprietario o suo rappresentante legale
(D.P.R. 162/1999 art. 15)
Disponibilità del libretto con tutti gli allegati (verbali di verifica periodica e straordinaria, comunicazioni al Comune, verbali di manutenzione) da parte del proprietario o del suo legale rappresentante All’atto delle verifiche oppure nel caso di controlli da parte del Ministero dell’Industria D.P.R. 162/1999 art. 16  
Collaudo degli impianti, sprovvisti della certificazione CE e della licenza di esercizio ai sensi della legge n. 1415/1942, comunicato dal proprietario o dal suo legale rappresentante al competente ufficio comunale   D.P.R. 162/1999 art. 19 c. 3 come modificato dal D.P.R. 369/2000  
Ascensori e mantacarichi installati prima del 30 giugno 1999:
- commercializzazione da parte del fabbricante o di un suo mandatario stabilito nella comunità e messa in servizio di impianti conformi alle norme previgenti il D.P.R. 162/1999 da parte del proprietario o del suo legale rappresentante
  D.P.R. 162/1999 art. 19 c. 1