NORMATIVA ITALIANA SICUREZZA
TESTO UNICO SICUREZZA
ESTINTORI PORTATILI D'INCENDIO
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| Adempimenti | Periodicità | Riferimenti normativi | Sanzioni |
| Utilizzazione, commercializzazione, installazione e manutenzione in servizio degli estintori portatili di incendio da parte dell’utilizzatore | D.M. 7/1/2005 art. 4 | ||
| Procedure per il rilascio di certificati di prova ai fini dell’omologazione del prototipo da avviare da parte del produttore | D.M. 7/1/2005 art. 5 | ||
| Procedura per il rilascio del documento di omologazione del prototipo | D.M. 7/1/2005 art. 6 | ||
| Commercializzazione in ambito comunitario degli estintori portatili d’incendio | D.M. 7/1/2005 art. 7 | ||
| Obblighi e responsabilità per il produttore | D.M. 7/1/2005 art. 8 | ||
| Controllo del Ministero dell’interno sugli estintori portatili d’incendio omologati | D.M. 7/1/2005 art. 9 | ||
| Validità, rinnovo su istanza del produttore, decadenza e annullamento dell’omologazione | D.M. 7/1/2005 art. 10 | ||
| Valutazione di conformità prima dell’immissione sul mercato ai fini dell’apposizione della marcatura CE da parte del fabbricante | D.Lgs. 93/2000 art. 10 | ||
| Produzione, utilizzo o cessione in uso da parte del fabbricante o del suo mandatario di attrezzature a pressione non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I del D.Lgs. 25 febbraio 2000 n. 93 | D.Lgs. 93/2000 art. 18 c. 1 | Categoria I: sanzione amministrativa da € 7746 a € 46481
Categoria II: arresto sino a 6 mesi o ammenda da € 9296 a € 15493 Categoria III: arresto da 6 mesi ad 1 anno o ammenda da € 9296 a € 15493 Categoria IV: arresto da 9 mesi a 3 anni o ammenda da € 9296 a € 15493 (D.Lgs. 93/2000 art. 18) |
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| Produzione, utilizzo o cessione in uso di attrezzature a pressione non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I del D.Lgs. 25 febbraio 2000 n. 93 munite di marcatura CE (art. 15 D.Lgs. 25 febbraio 2000 n. 93) o dichiarazione CE di conformità (Allegato VIII D.Lgs. 25 febbraio 2000 n. 93) | D.Lgs. 93/2000 art. 18 c. 2 | Le pene di cui all’art. 18 co. 1, sopra riportate, sono
aumentate da un terzo a metà (D.Lgs. 93/2000 art. 18) |
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