NORMATIVA ITALIANA SICUREZZA
TESTO UNICO SICUREZZA
IMPIANTI ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI (*)
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| Adempimenti | Periodicità | Riferimenti normativi | Sanzioni (1 ) |
| Redazione di un progetto da parte di un professionista (2) | Al momento dell’installazione, della trasformazione e dell’ampliamento dell’impianto | D.M. 37/2008, art. 5 c. 1, 2, 3 | Sanzione amministrativa da € 1000 a € 10000 per
il progettista (D.M. 37/2008 art. 15) |
| Redazione di un progetto da parte del responsabile tecnico dell’impresa installatrice (nei casi in cui non è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali) | Al momento dell’installazione, della trasformazione e dell’ampliamento dell’impianto | D.M. 37/2008, art. 5 c. 1 | Sanzione amministrativa da € 1000 a € 10000 per
il responsabile tecnico dell’impresa installatrice
(D.M. 37/2008 art. 15) |
| Contenuto del progetto | D.M. 37/2008, art. 5 c. 4 | Sanzione amministrativa da € 1000 a € 10000 per
il progettista e il responsabile tecnico
dell’impresa installatrice (D.M. 37/2008 art. 15) |
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| Deposito del progetto presso lo sportello unico per l’edilizia dove deve essere realizzato l’impianto | Entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori per
il rifacimento o installazione di nuovi impianti di
cui all’art. 1, c. 2, lett. a), b), c), d), e), g),
ed h) relativi ad edifici per i quali è già stato
rilasciato il certificato di agibilità. Contestualmente al progetto edilizio per le opere di installazione, trasformazione e ampliamento di impianti connesse ad interventi edilizi subordinati al permesso di costruire o denuncia di inizio di attività di cui al D.P.R. 6/6/2001 n. 380 |
D.M. 37/2008, art. 5 c. 6 | Sanzione amministrativa da € 1000 a € 10000 per
il progettista (D.M. 37/2008 art. 15) |
| Dichiarazione di conformità rilasciata dall’impresa installatrice | D.M. 37/2008, art. 7 | Sanzione amministrativa da € 100 a € 1000 per
l’installatore (D.M. 37/2008 art. 15) |
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| Adozione da parte del proprietario dell’impianto delle misure necessarie per conservare le caratteristiche di sicurezza | D.M. 37/2008, art. 8 c. 2 | Sanzione amministrativa da € 1000 a € 10000 per
il proprietario (D.M. 37/2008 art. 15) |
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| Consegna al distributore o al venditore di copia della dichiarazione di conformità dell’impianto | Entro 30 gg. dall’allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua | D.M. 37/2008, art. 8 c. 3 e Allegato I | Sanzione amministrativa da € 1000 a € 10000 per
il committente (D.M. 37/2008 art. 15) |
| Certificato di agibilità | D.M. 37/2008, art. 9 | ||
| Manutenzione degli impianti | D.M. 37/2008, art. 10 | ||
| Deposito della dichiarazione di conformità e del progetto o del certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, relativo agli edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, in caso di rifacimento o installazione di nuovi impianti | Entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori | D.M. 37/2008, art. 11 c. 1 | Sanzione amministrativa da € 1000 a € 10000 per
l’ installatore (D.M. 37/2008 art. 15) |
| Deposito del progetto degli impianti relativo ad opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire o a denuncia di inizio di attività | Contestualmente al progetto edilizio | D.M. 37/2008, art. 11 c. 2 | Sanzione amministrativa da € 1000 a € 10000 per
il soggetto titolare del permesso di costruire o il
soggetto che ha presentato la denuncia di inizio
attività (D.M. 37/2008 art. 15) |
| Affissione del cartello informativo contenente i dati informativi dell’impresa installatrice | All’inizio dei lavori | D.M. 37/2008, art. 12 | Sanzione amministrativa da € 1000 a € 10000 per
l’installatore (D.M. 37/2008 art. 15) |
| (*) Gli impianti sono classificati
come segue (art. 1
c. 2 del D.M. 37/2008): a) Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere; b) Impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettrici in genere; c) Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali; d) Impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie; e) Impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali. f) Impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili; g) Impianti di protezione antincendio. (1) La
violazione reiterata tre volte delle norme relative
alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese
abilitate comporta altresì, in casi di particolare
gravità, la sospensione temporanea dell’iscrizione
delle medesime imprese dal registro delle imprese o
dall’albo provinciale delle imprese artigiane, su
proposta dei soggetti accertatori e su giudizio
delle commissioni che sovrintendono alla tenuta dei
registri e degli albi. (2) Il progetto per l'installazione,
trasformazione e ampliamento, è redatto da un
professionista iscritto agli albi professionali
secondo le specifiche competenze tecniche richieste,
nei seguenti casi: |
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