IMPIANTI ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI (*)

 
Adempimenti Periodicità Riferimenti normativi Sanzioni (1 )
Redazione di un progetto da parte di un professionista (2) Al momento dell’installazione, della trasformazione e dell’ampliamento dell’impianto D.M. 37/2008, art. 5 c. 1, 2, 3 Sanzione amministrativa da € 1000 a € 10000 per il progettista
(D.M. 37/2008 art. 15)
Redazione di un progetto da parte del responsabile tecnico dell’impresa installatrice (nei casi in cui non è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali) Al momento dell’installazione, della trasformazione e dell’ampliamento dell’impianto D.M. 37/2008, art. 5 c. 1 Sanzione amministrativa da € 1000 a € 10000 per il responsabile tecnico dell’impresa installatrice
(D.M. 37/2008 art. 15)
Contenuto del progetto   D.M. 37/2008, art. 5 c. 4 Sanzione amministrativa da € 1000 a € 10000 per il progettista e il responsabile tecnico dell’impresa installatrice
(D.M. 37/2008 art. 15)
Deposito del progetto presso lo sportello unico per l’edilizia dove deve essere realizzato l’impianto Entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori per il rifacimento o installazione di nuovi impianti di cui all’art. 1, c. 2, lett. a), b), c), d), e), g), ed h) relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità.
Contestualmente al progetto edilizio per le opere di installazione, trasformazione e ampliamento di impianti connesse ad interventi edilizi subordinati al permesso di costruire o denuncia di inizio di attività di cui al D.P.R. 6/6/2001 n. 380
D.M. 37/2008, art. 5 c. 6 Sanzione amministrativa da € 1000 a € 10000 per il progettista
(D.M. 37/2008 art. 15)
Dichiarazione di conformità rilasciata dall’impresa installatrice   D.M. 37/2008, art. 7 Sanzione amministrativa da € 100 a € 1000 per l’installatore
(D.M. 37/2008 art. 15)
Adozione da parte del proprietario dell’impianto delle misure necessarie per conservare le caratteristiche di sicurezza   D.M. 37/2008, art. 8 c. 2 Sanzione amministrativa da € 1000 a € 10000 per il proprietario
(D.M. 37/2008 art. 15)
Consegna al distributore o al venditore di copia della dichiarazione di conformità dell’impianto Entro 30 gg. dall’allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua D.M. 37/2008, art. 8 c. 3 e Allegato I Sanzione amministrativa da € 1000 a € 10000 per il committente
(D.M. 37/2008 art. 15)
Certificato di agibilità   D.M. 37/2008, art. 9  
Manutenzione degli impianti   D.M. 37/2008, art. 10  
Deposito della dichiarazione di conformità e del progetto o del certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, relativo agli edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, in caso di rifacimento o installazione di nuovi impianti Entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori D.M. 37/2008, art. 11 c. 1 Sanzione amministrativa da € 1000 a € 10000 per l’ installatore
(D.M. 37/2008 art. 15)
Deposito del progetto degli impianti relativo ad opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire o a denuncia di inizio di attività Contestualmente al progetto edilizio D.M. 37/2008, art. 11 c. 2 Sanzione amministrativa da € 1000 a € 10000 per il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività
(D.M. 37/2008 art. 15)
Affissione del cartello informativo contenente i dati informativi dell’impresa installatrice All’inizio dei lavori D.M. 37/2008, art. 12 Sanzione amministrativa da € 1000 a € 10000 per l’installatore
(D.M. 37/2008 art. 15)
(*) Gli impianti sono classificati come segue (art. 1 c. 2 del D.M. 37/2008):
a) Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere;
b) Impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettrici in genere;
c) Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
d) Impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) Impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali.
f) Impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) Impianti di protezione antincendio.

(1) La violazione reiterata tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresì, in casi di particolare gravità, la sospensione temporanea dell’iscrizione delle medesime imprese dal registro delle imprese o dall’albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi.
Alla terza violazione delle norme riguardanti la progettazione ed i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi (D. M. 22/1/2008 n. 37 art. 15 c. 4 e 5)

(2) Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:
a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) del D.M. 37/2008, per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;
b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del D.M. 37/2008 relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;
d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;
e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) del D.M. 37/2008, relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) del D.M. 37/2008, dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
g) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e) del D.M. 37/2008, relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;
h) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g) del D.M. 37/2008, se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.