INAIL

 
Adempimenti Periodicità Riferimenti normativi Sanzioni
Comunicazione immediata all’INAIL da parte del pubblico ministero di avvio dell’azione penale per delitti di omicidio colposo o lesioni personali colpose per fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro  All’avvio dell’azione penale D.Lgs. 81/2008 art. 61  
Comunicazione da parte del datore di lavoro all’Inail o all’Ipsema, dei dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e a fini assicurativi per le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni Entro il 16 maggio 2009 D.Lgs. 81/2008,
art. 18, c. 1, lett. r)
Sanzione amministrativa da € 2.500 a € 7.500 per infortuni superiori ai tre giorni per datore di lavoro e dirigenti
(D.Lgs. 81/2008 art. 55, c. 4 lett. i)

Sanzione amministrativa da € 1.000 a € 3.000 per gli infortuni superiori ad un giorno per datore di lavoro e dirigenti
(D.Lgs. 81/2008 art. 55, c. 4 lett. l)