NORMATIVA ITALIANA SICUREZZA
TESTO UNICO SICUREZZA
MATERIALE ELETTRICO IN BASSA TENSIONE
![]() |
|||
| Adempimenti | Periodicità | Riferimenti normativi | Sanzioni |
| Marcatura CE del materiale elettrico apposta dal fabbricante o dal suo rappresentante | Prima dell’immissione in mercato | L. 791/1977 art. 6, art. 7 c. 1 e Allegato II (come modificata dal D.Lgs. 626/1996) | Ritiro dal mercato a spese del fabbricante. Sanzione
amministrativa da € 100 a € 615 per ogni pezzo ed in ogni
caso di una somma non inferiore a € 51.645 e non superiore a
€ 309.870 a carico del fabbricante.
Sanzione amministrativa da € 100 a € 615 per ogni pezzo
ed in ogni caso di una somma non inferiore a € 3.870 e non
superiore a € 23.240 a carico dell’installatore o del
venditore. |
| Divieto di apposizione nei materiali elettrici di qualsiasi marchio che possa trarre in inganno i terzi sul significato o sul simbolo grafico della marcatura CE | L. 791/1977
art. 7 c. 2 (come modificata dal D.Lgs. 626/1996) |
Ritiro dal mercato a spese del fabbricante. Sanzione
amministrativa da € 100 a € 615 per ogni pezzo ed in ogni
caso di una somma non inferiore a € 51.645 e non superiore a
€ 309.870 a carico del fabbricante.
Sanzione amministrativa da € 100 a € 615 per ogni pezzo
ed in ogni caso di una somma non inferiore a € 3.870 e non
superiore a € 23.240 a carico dell’installatore o del
venditore. |
|
| Adeguamento all’intimazione dell’Autorità di vigilanza di conformare immediatamente il prodotto alle disposizioni di legge a seguito dell’accertamento della mancanza o irregolare apposizione della marcatura CE | L. 791/1977 art. 9 c. 2 (come modificata dal D.Lgs. 626/1996) | Divieto di commercializzazione del prodotto e ritiro dal
mercato a spese del fabbricante, del suo rappresentante
stabilito nella Comunità europea o dell’importatore (L. 791/1977 art. 9 c. 3 come modificato dal D.Lgs. 626/1996) |
|
| Obbligo di ritirare dal mercato i prodotti che non sono
stati adeguati all’intimazione dell’Autorità di vigilanza di
conformare immediatamente il prodotto alle disposizioni di
legge a seguito dell’accertamento della mancanza o
irregolare apposizione della marcatura CE |
L. 791/1977 art. 9 c. 5 (come modificata dal D.Lgs. 626/1996) | Ritiro dal mercato a spese del fabbricante. Sanzione
amministrativa da € 100 a € 615 per ogni pezzo ed in ogni
caso di una somma non inferiore a € 51.645 e non superiore a
€ 309.870 a carico del fabbricante.
Sanzione amministrativa da € 100 a € 615 per ogni pezzo
ed in ogni caso di una somma non inferiore a € 3.870 e non
superiore a € 23.240 a carico dell’installatore o del
venditore. |
|
| Elenco delle norme armonizzate (Allegato II) | D.M. 13/3/1987 | ||
| Si veda la Direttiva 2006/95/CE del 12 dicembre 2006 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 27.12.2006 L. 374/10) | |||

