Testo coordinato con le modifiche apportate
da:
- D.L. 3 giugno 2008, n. 97
convertito con modificazioni dalla L. 2
agosto 2008, n. 129
- D.L. 25 giugno 2008, n. 112
convertito con modificazioni dalla L. 6
agosto 2008, n. 133
- D.L. 30 dicembre 2008, n. 207
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della
Costituzione;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 123,
recante: "Misure in tema di tutela della
salute e della sicurezza sul lavoro e delega
al Governo per il riassetto e la riforma
della normativa in materia";
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, recante:
"Norme per la prevenzione degli infortuni
sul lavoro";
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 7 gennaio 1956 n. 164, recante:
"Norme per la prevenzione degli infortuni
sul lavoro nelle costruzioni";
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, recante
"Norme generali per l'igiene del lavoro";
Visto il decreto legislativo 15 agosto 1991,
n. 277, recante: "Attuazione delle direttive
n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n.
83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE,
in materia di protezione dei lavoratori
contro i rischi derivanti da esposizione ad
agenti chimici, fisici e biologici durante
il lavoro, a norma dell'art. 7 della L. 30
luglio 1990, n. 212";
Visto il decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, recante: "Attuazione delle
direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE,
93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE,
99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE,
2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute
dei lavoratori durante il lavoro";
Visto il decreto legislativo 19 dicembre
1994, n. 758, recante: "Modificazioni alla
disciplina sanzionatoria in materia di
lavoro";
Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996,
n. 493, recante: "Attuazione della direttiva
92/58/CEE concernente le prescrizioni minime
per la segnaletica di sicurezza e/o di
salute sul luogo di lavoro";
Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996,
n. 494, recante: "Attuazione della direttiva
92/57/CEE concernente le prescrizioni minime
di sicurezza e di salute da attuare nei
cantieri temporanei o mobili";
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231, recante: "Disciplina della
responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle
associazioni anche prive di personalità
giuridica, a norma dell'articolo 11 della L.
29 settembre 2000, n. 300";
Visto il decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, recante: "Attuazione delle
deleghe in materia di occupazione e mercato
del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003,
n. 30";
Vista la direttiva 2004/40/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,
sulle prescrizioni minime di sicurezza e
salute relative all'esposizione dei
lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti
fisici (campi elettromagnetici);
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 187, recante: "Attuazione della direttiva
2002/44/CE sulle prescrizioni minime di
sicurezza e di salute relative
all'esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti da vibrazioni meccaniche";
Vista la direttiva 2006/25/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006
concernente le prescrizioni minime di
sicurezza e salute relative all'esposizione
dei lavoratori ai rischi derivanti dagli
agenti fisici (radiazioni ottiche);
Vista la legge comunitaria 2006 del 6
febbraio 2007, n. 13 recante: "Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità
europee";
Visto il decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 257, recante "Attuazione della
direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni
minime di sicurezza e di salute relative
all'esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti dagli agenti fisici (campi
elettromagnetici)";
Vista la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 marzo 2008;
Sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative dei lavoratori
e dei datori di lavoro;
Acquisito il parere del Garante per la
protezione dei dati personali;
Acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano espresso nella riunione del 12
marzo 2008;
Acquisiti i pareri delle competenti
Commissioni parlamentari della Camera dei
Deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 1
aprile 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri e dei Ministri del lavoro e
della previdenza sociale, della salute,
delle infrastrutture, dello sviluppo
economico, di concerto con i Ministri per le
politiche europee, della giustizia, delle
politiche agricole alimentari e forestali,
dell'interno, della difesa, della pubblica
istruzione, della solidarietà sociale,
dell'università e della ricerca, per gli
affari regionali e le autonomie locali e
dell'economia e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
PRINCIPI COMUNI
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Finalità
1. Le disposizioni contenute nel presente
decreto legislativo costituiscono attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, per il riassetto e la riforma delle
norme vigenti in materia di salute e
sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori
nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e
il coordinamento delle medesime in un unico
testo normativo. Il presente decreto
legislativo persegue le finalità di cui al
presente comma nel rispetto delle normative
comunitarie e delle convenzioni
internazionali in materia, nonché in
conformità all'articolo 117 della
Costituzione e agli statuti delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano, e alle relative
norme di attuazione, garantendo l'uniformità
della tutela delle lavoratrici e dei
lavoratori sul territorio nazionale
attraverso il rispetto dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali, anche con riguardo
alle differenze di genere, di età e alla
condizione delle lavoratrici e dei
lavoratori immigrati.
2. In relazione a quanto disposto
dall'articolo 117, quinto comma della
Costituzione e dall'articolo 16, comma 3,
della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le
disposizioni del presente decreto
legislativo, riguardanti ambiti di
competenza legislativa delle regioni e
province autonome, si applicano,
nell'esercizio del potere sostitutivo dello
Stato e con carattere di cedevolezza, nelle
regioni e nelle province autonome nelle
quali ancora non sia stata adottata la
normativa regionale e provinciale e perdono
comunque efficacia dalla data di entrata in
vigore di quest'ultima, fermi restando i
principi fondamentali ai sensi dell'articolo
117, terzo comma, della Costituzione.
3. Gli atti, i provvedimenti e gli
adempimenti attuativi del presente decreto
sono effettuati nel rispetto dei principi
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196.
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini ed agli effetti delle
disposizioni di cui al presente decreto
legislativo si intende per:
a) "lavoratore": persona che,
indipendentemente dalla tipologia
contrattuale, svolge un'attività lavorativa
nell'ambito dell'organizzazione di un datore
di lavoro pubblico o privato, con o senza
retribuzione, anche al solo fine di
apprendere un mestiere, un'arte o una
professione, esclusi gli addetti ai servizi
domestici e familiari. Al lavoratore così
definito è equiparato: il socio lavoratore
di cooperativa o di società, anche di fatto,
che presta la sua attività per conto delle
società e dell'ente stesso; l'associato in
partecipazione di cui all'articolo 2549 e
seguenti del codice civile; il soggetto
beneficiario delle iniziative di tirocini
formativi e di orientamento di cui
all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997,
n. 196 e di cui a specifiche disposizioni
delle leggi regionali promosse al fine di
realizzare momenti di alternanza tra studio
e lavoro o di agevolare le scelte
professionali mediante la conoscenza diretta
del mondo del lavoro; l'allievo degli
istituti di istruzione ed universitari e il
partecipante ai corsi di formazione
professionale nei quali si faccia uso di
laboratori, attrezzature di lavoro in
genere, agenti chimici, fisici e biologici,
ivi comprese le apparecchiature fornite di
videoterminali limitatamente ai periodi in
cui l'allievo sia effettivamente applicato
alla strumentazioni o ai laboratori in
questione; il volontario, come definito
dalla legge 1 agosto 1991, n. 266; i
volontari del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e della protezione civile; il
volontario che effettua il servizio civile;
il lavoratore di cui al decreto legislativo
1° dicembre 1997, n. 468 e successive
modificazioni;
b) "datore di lavoro": il soggetto titolare
del rapporto di lavoro con il lavoratore o,
comunque, il soggetto che, secondo il tipo e
l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito
il lavoratore presta la propria attività, ha
la responsabilità dell'organizzazione stessa
o dell'unità produttiva in quanto esercita i
poteri decisionali e di spesa. Nelle
pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per
datore di lavoro si intende il dirigente al
quale spettano i poteri di gestione, ovvero
il funzionario non avente qualifica
dirigenziale, nei soli casi in cui
quest'ultimo sia preposto ad un ufficio
avente autonomia gestionale, individuato
dall'organo di vertice delle singole
amministrazioni tenendo conto
dell'ubicazione e dell'ambito funzionale
degli uffici nei quali viene svolta
l'attività, e dotato di autonomi poteri
decisionali e di spesa. In caso di omessa
individuazione, o di individuazione non
conforme ai criteri sopra indicati, il
datore di lavoro coincide con l'organo di
vertice medesimo;
c) "azienda": il complesso della struttura
organizzata dal datore di lavoro pubblico o
privato;
d) "dirigente": persona che, in ragione
delle competenze professionali e di poteri
gerarchici e funzionali adeguati alla natura
dell'incarico conferitogli, attua le
direttive del datore di lavoro organizzando
l'attività lavorativa e vigilando su di
essa;
e) "preposto": persona che, in ragione delle
competenze professionali e nei limiti di
poteri gerarchici e funzionali adeguati alla
natura dell'incarico conferitogli,
sovrintende alla attività lavorativa e
garantisce l'attuazione delle direttive
ricevute, controllandone la corretta
esecuzione da parte dei lavoratori ed
esercitando un funzionale potere di
iniziativa;
f) "responsabile del servizio di prevenzione
e protezione": persona in possesso delle
capacità e dei requisiti professionali di
cui all'articolo 32 designata dal datore di
lavoro, a cui risponde, per coordinare il
servizio di prevenzione e protezione dai
rischi;
g) "addetto al servizio di prevenzione e
protezione": persona in possesso delle
capacità e dei requisiti professionali di
cui all'articolo 32, facente parte del
servizio di cui alla lettera l);
h) "medico competente": medico in possesso
di uno dei titoli e dei requisiti formativi
e professionali di cui all'articolo 38, che
collabora, secondo quanto previsto
all'articolo 29, comma 1, con il datore di
lavoro ai fini della valutazione dei rischi
ed è nominato dallo stesso per effettuare la
sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri
compiti di cui al presente decreto;
i) "rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza": persona eletta o designata per
rappresentare i lavoratori per quanto
concerne gli aspetti della salute e della
sicurezza durante il lavoro;
l) "servizio di prevenzione e protezione dai
rischi": insieme delle persone, sistemi e
mezzi esterni o interni all'azienda
finalizzati all'attività di prevenzione e
protezione dai rischi professionali per i
lavoratori;
m) "sorveglianza sanitaria": insieme degli
atti medici, finalizzati alla tutela dello
stato di salute e sicurezza dei lavoratori,
in relazione all'ambiente di lavoro, ai
fattori di rischio professionali e alle
modalità di svolgimento dell'attività
lavorativa;
n) "prevenzione": il complesso delle
disposizioni o misure necessarie anche
secondo la particolarità del lavoro,
l'esperienza e la tecnica, per evitare o
diminuire i rischi professionali nel
rispetto della salute della popolazione e
dell'integrità dell'ambiente esterno;
o) "salute": stato di completo benessere
fisico, mentale e sociale, non consistente
solo in un'assenza di malattia o
d'infermità;
p) "sistema di promozione della salute e
sicurezza": complesso dei soggetti
istituzionali che concorrono, con la
partecipazione delle parti sociali, alla
realizzazione dei programmi di intervento
finalizzati a migliorare le condizioni di
salute e sicurezza dei lavoratori;
q) "valutazione dei rischi": valutazione
globale e documentata di tutti i rischi per
la salute e sicurezza dei lavoratori
presenti nell'ambito dell'organizzazione in
cui essi prestano la propria attività,
finalizzata ad individuare le adeguate
misure di prevenzione e di protezione e ad
elaborare il programma delle misure atte a
garantire il miglioramento nel tempo dei
livelli di salute e sicurezza;
r) "pericolo": proprietà o qualità
intrinseca di un determinato fattore avente
il potenziale di causare danni;
s) "rischio": probabilità di raggiungimento
del livello potenziale di danno nelle
condizioni di impiego o di esposizione ad un
determinato fattore o agente oppure alla
loro combinazione;
t) "unità produttiva": stabilimento o
struttura finalizzati alla produzione di
beni o all'erogazione di servizi, dotati di
autonomia finanziaria e tecnico funzionale;
u) "norma tecnica": specifica tecnica,
approvata e pubblicata da un'organizzazione
internazionale, da un organismo europeo o da
un organismo nazionale di normalizzazione,
la cui osservanza non sia obbligatoria;
v) "buone prassi": soluzioni organizzative o
procedurali coerenti con la normativa
vigente e con le norme di buona tecnica,
adottate volontariamente e finalizzate a
promuovere la salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro attraverso la riduzione dei rischi
e il miglioramento delle condizioni di
lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni,
dall'Istituto superiore per la prevenzione e
la sicurezza del lavoro (ISPESL),
dall'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e
dagli organismi paritetici di cui
all'articolo 51, validate dalla Commissione
consultiva permanente di cui all'articolo 6,
previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che
provvede a assicurarne la più ampia
diffusione;
z) "linee guida": atti di indirizzo e
coordinamento per l'applicazione della
normativa in materia di salute e sicurezza
predisposti dai Ministeri, dalle regioni,
dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano;
aa) "formazione": processo educativo
attraverso il quale trasferire ai lavoratori
ed agli altri soggetti del sistema di
prevenzione e protezione aziendale
conoscenze e procedure utili alla
acquisizione di competenze per lo
svolgimento in sicurezza dei rispettivi
compiti in azienda e alla identificazione,
alla riduzione e alla gestione dei rischi;
bb) "informazione": complesso delle attività
dirette a fornire conoscenze utili alla
identificazione, alla riduzione e alla
gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
cc) "addestramento": complesso delle
attività dirette a fare apprendere ai
lavoratori l'uso corretto di attrezzature,
macchine, impianti, sostanze, dispositivi,
anche di protezione individuale, e le
procedure di lavoro;
dd) "modello di organizzazione e di
gestione": modello organizzativo e
gestionale per la definizione e l'attuazione
di una politica aziendale per la salute e
sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma
1, lettera a), del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i
reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo
comma, del codice penale, commessi con
violazione delle norme antinfortunistiche e
sulla tutela della salute sul lavoro;
ee) "organismi paritetici": organismi
costituiti a iniziativa di una o più
associazioni dei datori e dei prestatori di
lavoro comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale, quali sedi privilegiate
per: la programmazione di attività formative
e l'elaborazione e la raccolta di buone
prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo
di azioni inerenti la salute e sicurezza sul
lavoro; l'assistenza alle imprese
finalizzata all'attuazione degli adempimenti
in materia; ogni altra attività o funzione
assegnata loro dalla legge o dai contratti
collettivi di riferimento;
ff) "responsabilità sociale delle imprese":
integrazione volontaria delle preoccupazioni
sociali ed ecologiche delle aziende e
organizzazioni nelle loro attività
commerciali e nei loro rapporti con le parti
interessate.
Articolo 3
Campo di applicazione
1. Il presente decreto legislativo si
applica a tutti i settori di attività,
privati e pubblici, e a tutte le tipologie
di rischio.
2. Nei riguardi delle Forze armate e di
Polizia, del Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile, dei servizi di protezione civile,
nonché nell'ambito delle strutture
giudiziarie, penitenziarie, di quelle
destinate per finalità istituzionali alle
attività degli organi con compiti in materia
di ordine e sicurezza pubblica, delle
università, degli istituti di istruzione
universitaria, delle istituzioni dell'alta
formazione artistica e coreutica, degli
istituti di istruzione ed educazione di ogni
ordine e grado, delle organizzazioni di
volontariato di cui alla legge 1 agosto
1991, n. 266 e dei mezzi di trasporto aerei
e marittimi, le disposizioni del presente
decreto legislativo sono applicate tenendo
conto delle effettive particolari esigenze
connesse al servizio espletato o alle
peculiarità organizzative, individuate entro
e non oltre dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto
legislativo con decreti emanati, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988 n. 400, dai Ministri competenti
di concerto con i Ministri del lavoro e
della previdenza sociale, della salute e per
le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, sentite le organizzazioni
sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale nonché,
relativamente agli schemi di decreti di
interesse delle Forze armate, compresa
l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della
Guardia di finanza, gli organismi a livello
nazionale rappresentativi del personale
militare; analogamente si provvede per
quanto riguarda gli archivi, le biblioteche
e i musei solo nel caso siano sottoposti a
particolari vincoli di tutela dei beni
artistici storici e culturali. Con i
successivi decreti, da emanare entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta dei Ministri competenti, di
concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e della salute, acquisito
il parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, si
provvede a dettare le disposizioni
necessarie a consentire il coordinamento con
la disciplina recata dal presente decreto
della normativa relativa alle attività
lavorative a bordo delle navi, di cui al
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271,
in ambito portuale, di cui al decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il
settore delle navi da pesca, di cui al
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298 e
l'armonizzazione delle disposizioni tecniche
di cui ai titoli dal II al XII del medesimo
decreto con la disciplina in tema di
trasporto ferroviario contenuta nella legge
26 aprile 1974, n. 191 e relativi decreti di
attuazione.
3. Fino alla scadenza del termine di cui al
comma 2, sono fatte salve le disposizioni
attuative dell'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, nonché le disposizioni di cui al
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271,
al decreto legislativo 27 luglio 1999, n.
272, al decreto legislativo 17 agosto 1999,
n. 298 e le disposizioni tecniche del
decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547, e del decreto del
Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956,
n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile
1974, n. 191 e dai relativi decreti di
attuazione; decorso inutilmente tale
termine, trovano applicazione le
disposizioni di cui al presente decreto.
4. Il presente decreto legislativo si
applica a tutti i lavoratori e lavoratrici,
subordinati e autonomi, nonché ai soggetti
ad essi equiparati, fermo restando quanto
previsto dai commi successivi del presente
articolo.
5. Nell'ipotesi di prestatori di lavoro
nell'ambito di un contratto di
somministrazione di lavoro di cui agli
articoli 20 e seguenti del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni, fermo restando
quanto specificamente previsto dal comma 5
dell'articolo 23 del citato decreto
legislativo n. 276 del 2003, tutti gli
obblighi di prevenzione e protezione di cui
al presente decreto sono a carico
dell'utilizzatore.
6. Nell'ipotesi di distacco del lavoratore
di cui all'articolo 30 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni e integrazioni,
tutti gli obblighi di prevenzione e
protezione sono a carico del distaccatario,
fatto salvo l'obbligo a carico del
distaccante di informare e formare il
lavoratore sui rischi tipici generalmente
connessi allo svolgimento delle mansioni per
le quali egli viene distaccato. Per il
personale delle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che
presta servizio con rapporto di dipendenza
funzionale presso altre amministrazioni
pubbliche, organi o autorità nazionali, gli
obblighi di cui al presente decreto sono a
carico del datore di lavoro designato
dall'amministrazione, organo o autorità
ospitante.
7. Nei confronti dei lavoratori a progetto
di cui agli articoli 61 e seguenti del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, e successive modificazioni, e dei
collaboratori coordinati e continuativi di
cui all'articolo 409, primo comma, n. 3, del
codice di procedura civile, le disposizioni
di cui al presente decreto si applicano ove
la prestazione lavorativa si svolga nei
luoghi di lavoro del committente.
8. Nei confronti dei lavoratori che
effettuano prestazioni occasionali di tipo
accessorio, ai sensi dell'articolo 70 e
seguenti del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni e integrazioni, il presente
decreto legislativo e tutte le altre norme
speciali vigenti in materia di sicurezza e
tutela della salute si applicano con
esclusione dei piccoli lavori domestici a
carattere straordinario, compresi
l'insegnamento privato supplementare e
l'assistenza domiciliare ai bambini, agli
anziani, agli ammalati e ai disabili.
9. Nei confronti dei lavoratori a domicilio
di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877,
e dei lavoratori che rientrano nel campo di
applicazione del contratto collettivo dei
proprietari di fabbricati trovano
applicazione gli obblighi di informazione e
formazione di cui agli articoli 36 e 37. Ad
essi devono inoltre essere forniti i
necessari dispositivi di protezione
individuali in relazione alle effettive
mansioni assegnate. Nell'ipotesi in cui il
datore di lavoro fornisca attrezzature
proprie, o per il tramite di terzi, tali
attrezzature devono essere conformi alle
disposizioni di cui al Titolo III.
10. A tutti i lavoratori subordinati che
effettuano una prestazione continuativa di
lavoro a distanza, mediante collegamento
informatico e telematico, compresi quelli di
cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 70 e di cui
all'accordo-quadro europeo sul telelavoro
concluso il 16 luglio 2002, si applicano le
disposizioni di cui al Titolo VII,
indipendentemente dall'ambito in cui si
svolge la prestazione stessa. Nell'ipotesi
in cui il datore di lavoro fornisca
attrezzature proprie, o per il tramite di
terzi, tali attrezzature devono essere
conformi alle disposizioni di cui al Titolo
III. I lavoratori a distanza sono informati
dal datore di lavoro circa le politiche
aziendali in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, in particolare in ordine alle
esigenze relative ai videoterminali ed
applicano correttamente le direttive
aziendali di sicurezza. Al fine di
verificare la corretta attuazione della
normativa in materia di tutela della salute
e sicurezza da parte del lavoratore a
distanza, il datore di lavoro, le
rappresentanze dei lavoratori e le autorità
competenti hanno accesso al luogo in cui
viene svolto il lavoro nei limiti della
normativa nazionale e dei contratti
collettivi, dovendo tale accesso essere
subordinato al preavviso e al consenso del
lavoratore qualora la prestazione sia svolta
presso il suo domicilio. Il lavoratore a
distanza può chiedere ispezioni. Il datore
di lavoro garantisce l'adozione di misure
dirette a prevenire l'isolamento del
lavoratore a distanza rispetto agli altri
lavoratori interni all'azienda,
permettendogli di incontrarsi con i colleghi
e di accedere alle informazioni
dell'azienda, nel rispetto di regolamenti o
accordi aziendali.
11. Nei confronti dei lavoratori autonomi di
cui all'articolo 2222 del codice civile si
applicano le disposizioni di cui agli
articoli 21 e 26.
12. Nei confronti dei componenti
dell'impresa familiare di cui all'articolo
230-bis del codice civile, dei piccoli
imprenditori di cui all'articolo 2083 del
codice civile e dei soci delle società
semplici operanti nel settore agricolo si
applicano le disposizioni di cui
all'articolo 21.
13. In considerazione della specificità
dell'attività esercitata dalle imprese medie
e piccole operanti nel settore agricolo, il
Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro della
salute e delle politiche agricole,
alimentari e forestali, entro novanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto,
nel rispetto dei livelli generali di tutela
di cui alla normativa in materia di
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e
limitatamente alle imprese che impiegano
lavoratori stagionali ciascuno dei quali non
superi le cinquanta giornate lavorative e
per un numero complessivo di lavoratori
compatibile con gli ordinamenti colturali
aziendali, provvede ad emanare disposizioni
per semplificare gli adempimenti relativi
all'informazione, formazione e sorveglianza
sanitaria previsti dal presente decreto,
sentite le organizzazioni sindacali e
datoriali comparativamente più
rappresentative del settore sul piano
nazionale. I contratti collettivi stipulati
dalle predette organizzazioni definiscono
specifiche modalità di attuazione delle
previsioni del presente decreto legislativo
concernenti il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza nel caso le imprese
utilizzino esclusivamente la tipologia di
lavoratori stagionali di cui al precedente
periodo.
Articolo 4
Computo dei lavoratori
1. Ai fini della determinazione del
numero di lavoratori dal quale il presente
decreto legislativo fa discendere
particolari obblighi non sono computati:
a) i collaboratori familiari di cui
all'articolo 230-bis del codice civile;
b) i soggetti beneficiari delle iniziative
di tirocini formativi e di orientamento di
cui all'articolo 18 della legge 24 giugno
1997, n. 196, e di cui a specifiche
disposizioni delle leggi regionali promosse
al fine di realizzare momenti di alternanza
tra studio e lavoro o di agevolare le scelte
professionali mediante la conoscenza diretta
del mondo del lavoro;
c) gli allievi degli istituti di istruzione
e universitari e i partecipanti ai corsi di
formazione professionale nei quali si faccia
uso di laboratori, attrezzature di lavoro in
genere, agenti chimici, fisici e biologici,
ivi comprese le attrezzature munite di
videoterminali;
d) i lavoratori assunti con contratto di
lavoro a tempo determinato, ai sensi
dell'articolo 1 del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368, in sostituzione di
altri prestatori di lavoro assenti con
diritto alla conservazione del posto di
lavoro;
e) i lavoratori che svolgono prestazioni
occasionali di tipo accessorio ai sensi
degli articoli 70 e seguenti del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni, nonché prestazioni
che esulano dal mercato del lavoro ai sensi
dell'art. 74 del medesimo decreto.
f) i lavoratori di cui alla legge 18
dicembre 1973, n. 877 ove la loro attività
non sia svolta in forma esclusiva a favore
del datore di lavoro committente;
g) i volontari, come definiti dalla legge 11
agosto 1991, n. 266, i volontari del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e della
protezione civile e i volontari che
effettuano il servizio civile;
h) i lavoratori utilizzati nei lavori
socialmente utili di cui al decreto
legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e
successive modificazioni;
i) i lavoratori autonomi di cui all'articolo
2222 del codice civile, fatto salvo quanto
previsto dalla successiva lettera l);
l) i collaboratori coordinati e continuativi
di cui all'articolo 409, primo comma, n. 3,
del codice di procedura civile, nonché i
lavoratori a progetto di cui agli articoli
61 e seguenti del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, ove la loro attività non sia
svolta in forma esclusiva a favore del
committente.
2. I lavoratori utilizzati mediante
somministrazione di lavoro ai sensi degli
articoli 20 e seguenti del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni e i lavoratori
assunti a tempo parziale ai sensi del
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61,
e successive modificazioni, si computano
sulla base del numero di ore di lavoro
effettivamente prestato nell'arco di un
semestre.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4,
nell'ambito delle attività stagionali
definite dal decreto del Presidente della
Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 e
successive modificazioni, nonché di quelle
individuate dai contratti collettivi
nazionali stipulati dalle organizzazioni dei
lavoratori e dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentative, il
personale in forza si computa a prescindere
dalla durata del contratto e dall'orario di
lavoro effettuato.
4. Il numero dei lavoratori impiegati per
l'intensificazione dell'attività in
determinati periodi dell'anno nel settore
agricolo e nell'ambito di attività diverse
da quelle indicate nel comma 3,
corrispondono a frazioni di
unità-lavorative-anno (ULA) come individuate
sulla base della normativa comunitaria.
CAPO II
SISTEMA ISTITUZIONALE
Articolo 5
Comitato per l'indirizzo e la valutazione
delle politiche attive e per il
coordinamento nazionale delle attività di
vigilanza in materia di salute e sicurezza
sul lavoro
1. Presso il Ministero della salute, il
Comitato per l'indirizzo e la valutazione
delle politiche attive e per il
coordinamento nazionale delle attività di
vigilanza in materia di salute e sicurezza
sul lavoro. Il Comitato è presieduto dal
Ministro della salute ed è composto da:
a) due rappresentanti del Ministero della
salute;
b) due rappresentanti del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale;
c) un rappresentante del Ministero
dell'interno;
d) cinque rappresentanti delle regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Al Comitato partecipano, con funzione
consultiva, un rappresentante dell'INAIL,
uno dell'ISPESL e uno dell'Istituto di
previdenza per il settore marittimo
(IPSEMA).
3. Il Comitato di cui al comma 1, al fine di
garantire la più completa attuazione del
principio di leale collaborazione tra Stato
e regioni, ha il compito di:
a) stabilire le linee comuni delle politiche
nazionali in materia di salute e sicurezza
sul lavoro;
b) individuare obiettivi e programmi
dell'azione pubblica di miglioramento delle
condizioni di salute e sicurezza dei
lavoratori;
c) definire la programmazione annuale in
ordine ai settori prioritari di intervento
dell'azione di vigilanza, i piani di
attività e i progetti operativi a livello
nazionale, tenendo conto delle indicazioni
provenienti dai comitati regionali di
coordinamento e dai programmi di azione
individuati in sede comunitaria;
d) programmare il coordinamento della
vigilanza a livello nazionale in materia di
salute e sicurezza sul lavoro;
e) garantire lo scambio di informazioni tra
i soggetti istituzionali al fine di
promuovere l'uniformità dell'applicazione
della normativa vigente;
f) individuare le priorità della ricerca in
tema di prevenzione dei rischi per la salute
e sicurezza dei lavoratori.
4. Ai fini delle definizioni degli
obbiettivi di cui al comma 2, lettere a),
b), e), f) le parti sociali sono consultate
preventivamente. Sull'attuazione delle
azioni intraprese è effettuata una verifica
con cadenza almeno annuale.
5. Le modalità di funzionamento del comitato
sono fissate con regolamento interno da
adottarsi a maggioranza qualificata rispetto
al numero dei componenti; le funzioni di
segreteria sono svolte da personale del
Ministero della salute appositamente
assegnato.
6. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti
invitati a partecipare ai sensi del comma 1,
non spetta alcun compenso, rimborso spese o
indennità di missione.
Articolo 6
Commissione consultiva permanente per la
salute e sicurezza sul lavoro
1. Presso il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale è istituita la
Commissione consultiva permanente per la
salute e sicurezza sul lavoro. La
Commissione è composta da:
a) un rappresentante del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale che la
presiede;
b) un rappresentante del Ministero della
salute;
c) un rappresentante del Ministero dello
sviluppo economico;
d) un rappresentante del Ministero
dell'interno;
e) un rappresentante del Ministero della
difesa;
f) un rappresentante del Ministero delle
infrastrutture;
g) un rappresentante del Ministero dei
trasporti;
h) un rappresentante del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali;
i) un rappresentante del Ministero della
solidarietà sociale;
l) un rappresentante della Presidenza del
Consiglio dei Ministri-Dipartimento della
funzione pubblica;
m) dieci rappresentanti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di
Bolzano designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano;
n) dieci esperti designati delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori
comparativamente più rappresentative a
livello nazionale;
o) dieci esperti designati delle
organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro, anche dell'artigianato e della
piccola e media impresa, comparativamente
più rappresentative a livello nazionale.
2. Per ciascun componente può essere
nominato un supplente, il quale interviene
unicamente in caso di assenza del titolare.
Ai lavori della Commissione possono altresì
partecipare rappresentanti di altre
amministrazioni centrali dello Stato in
ragione di specifiche tematiche inerenti le
relative competenze, con particolare
riferimento a quelle relative alla materia
dell'istruzione per le problematiche di cui
all'articolo 11, comma 1, lettera c).
3. All'inizio di ogni mandato la Commissione
può istituire comitati speciali permanenti,
dei quali determina la composizione e la
funzione.
4. La Commissione si avvale della consulenza
degli istituti pubblici con competenze in
materia di salute e sicurezza sul lavoro e
può richiedere la partecipazione di esperti
nei diversi settori di interesse.
5. I componenti della Commissione e i
segretari sono nominati con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, su designazione degli organismi
competenti e durano in carica cinque anni.
6. Le modalità di funzionamento della
commissione sono fissate con regolamento
interno da adottarsi a maggioranza
qualificata rispetto al numero dei
componenti; le funzioni di segreteria sono
svolte da personale del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale appositamente
assegnato.
7. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti
invitati a partecipare ai sensi del comma 1,
non spetta alcun compenso, rimborso spese o
indennità di missione.
8. La Commissione consultiva permanente per
la salute e sicurezza sul lavoro ha il
compito di:
a) esaminare i problemi applicativi della
normativa di salute e sicurezza sul lavoro e
formulare proposte per lo sviluppo e il
perfezionamento della legislazione vigente;
b) esprimere pareri sui piani annuali
elaborati dal Comitato di cui all'articolo
5;
c) definire le attività di promozione e le
azioni di prevenzione di cui all'articolo
11;
d) validare le buone prassi in materia di
salute e sicurezza sul lavoro;
e) redigere annualmente, sulla base dei dati
forniti dal sistema informativo di cui
all'articolo 8, una relazione sullo stato di
applicazione della normativa di salute e
sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da
trasmettere alle commissioni parlamentari
competenti e ai Presidenti delle regioni;
f) elaborare, entro e non oltre il 31
dicembre 2010, le procedure standardizzate
di effettuazione della valutazione dei
rischi di cui all'articolo 29, comma 5,
tenendo conto dei profili di rischio e degli
indici infortunistici di settore. Tali
procedure vengono recepite con decreto dei
Ministeri del Lavoro e della previdenza
sociale, della salute e dell'interno
acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano;
g) definire criteri finalizzati alla
definizione del sistema di qualificazione
delle imprese e dei lavoratori autonomi di
cui all'articolo 27. Il sistema di
qualificazione delle imprese è disciplinato
con decreto del Presidente della Repubblica,
acquisito il parere della Conferenza per i
rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di
Bolzano, da emanarsi entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente
decreto;
h) valorizzare sia gli accordi sindacali sia
i codici di condotta ed etici, adottati su
base volontaria, che, in considerazione
delle specificità dei settori produttivi di
riferimento, orientino i comportamenti dei
datori di lavoro, anche secondo i principi
della responsabilità sociale, dei lavoratori
e di tutti i soggetti interessati, ai fini
del miglioramento dei livelli di tutela
definiti legislativamente;
i) valutare le problematiche connesse
all'attuazione delle direttive comunitarie e
delle convenzioni internazionali stipulate
in materia di salute e sicurezza del lavoro;
l) promuovere la considerazione della
differenza di genere in relazione alla
valutazione dei rischi e alla
predisposizione delle misure di prevenzione;
m) indicare modelli di organizzazione e
gestione aziendale ai fini di cui
all'articolo 30.
Articolo 7
Comitati regionali di coordinamento
1. Al fine di realizzare una
programmazione coordinata di interventi
nonché uniformità degli stessi ed il
necessario raccordo con il Comitato di cui
all'articolo 5 e con la Commissione di cui
all'articolo 6, presso ogni regione e
provincia autonoma opera il comitato
regionale di coordinamento di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 21 dicembre 2007, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio
2008.
Articolo 8
Sistema informativo nazionale per la
prevenzione nei luoghi di lavoro
1. È istituito il Sistema informativo
nazionale per la prevenzione (SINP) nei
luoghi di lavoro al fine di fornire dati
utili per orientare, programmare,
pianificare e valutare l'efficacia della
attività di prevenzione degli infortuni e
delle malattie professionali, relativamente
ai lavoratori iscritti e non iscritti agli
enti assicurativi pubblici, e per
indirizzare le attività di vigilanza,
attraverso l'utilizzo integrato delle
informazioni disponibili negli attuali
sistemi informativi, anche tramite
l'integrazione di specifici archivi e la
creazione di banche dati unificate.
2. Il Sistema informativo di cui al comma 1
è costituito dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, dal Ministero
della salute, dal Ministero dell'interno,
dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano, dall'INAIL, dall'IPSEMA
e dall'ISPESL, con il contributo del
Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro (CNEL). Allo sviluppo del medesimo
concorrono gli organismi paritetici e gli
istituti di settore a carattere scientifico,
ivi compresi quelli che si occupano della
salute delle donne.
3. L'INAIL garantisce la gestione tecnica ed
informatica del SINP e, a tal fine, è
titolare del trattamento dei dati, secondo
quanto previsto dal decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196.
4. Con decreto dei Ministri del lavoro e
della previdenza sociale e della salute, di
concerto con il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione,
acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporto tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, da adottarsi entro 180 giorni
dalla data dell'entrata in vigore del
presente decreto legislativo, vengono
definite le regole tecniche per la
realizzazione ed il funzionamento del SINP,
nonché le regole per il trattamento dei
dati. Tali regole sono definite nel rispetto
di quanto previsto dal decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, così come modificato ed
integrato dal decreto legislativo 4 aprile
2006, n. 159, e dei contenuti del Protocollo
di intesa sul Sistema informativo nazionale
integrato per la prevenzione nei luoghi di
lavoro. Con il medesimo decreto sono
disciplinate le speciali modalità con le
quali le forze armate e le forze di polizia
partecipano al sistema informativo
relativamente alle attività operative e
addestrative. Per tale finalità è acquisita
l'intesa dei Ministri della difesa,
dell'interno e dell'economia e delle
finanze.
5. La partecipazione delle parti sociali al
Sistema informativo avviene attraverso la
periodica consultazione in ordine ai flussi
informativi di cui alle lettere a), b, c) e
d) del comma 6.
6. I contenuti dei flussi informativi devono
almeno riguardare:
a) il quadro produttivo ed occupazionale;
b) il quadro dei rischi;
c) il quadro di salute e sicurezza dei
lavoratori;
d) il quadro degli interventi di prevenzione
delle istituzioni preposte;
e) il quadro degli interventi di vigilanza
delle istituzioni preposte.
7. La diffusione delle informazioni
specifiche è finalizzata al raggiungimento
di obiettivi di conoscenza utili per le
attività dei soggetti destinatari e degli
enti utilizzatori. I dati sono resi
disponibili ai diversi destinatari e resi
pubblici nel rispetto della normativa di cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196.
8. Le attività di cui al presente articolo
sono realizzate dalle amministrazioni di cui
al comma 2 utilizzando le ordinarie risorse
personali, economiche e strumentali in
dotazione.
Articolo 9
Enti pubblici aventi compiti in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
1. L'ISPESL, l'INAIL e l'IPSEMA sono enti
pubblici nazionali con competenze in materia
di salute e sicurezza sul lavoro che
esercitano le proprie attività, anche di
consulenza, in una logica di sistema con il
Ministero della salute, il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, le
regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.
2. L'ISPESL, l'INAIL e l'IPSEMA operano in
funzione delle attribuzioni loro assegnate
dalla normativa vigente, svolgendo in forma
coordinata, per una maggiore sinergia e
complementarietà, le seguenti attività:
a) elaborazione e applicazione dei
rispettivi piani triennali di attività;
b) interazione, per i rispettivi ruoli e
competenze, in logiche di conferenza
permanente di servizio, per assicurare
apporti conoscitivi al sistema di sostegno
ai programmi di intervento in materia di
sicurezza e salute sul lavoro di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera p), per
verificare l'adeguatezza dei sistemi di
prevenzione e assicurativi e per studiare e
proporre soluzioni normative e tecniche atte
a ridurre il fenomeno degli infortuni e
delle malattie professionali;
c) consulenza alle aziende, in particolare
alle medie, piccole e micro imprese, anche
attraverso forme di sostegno tecnico e
specialistico finalizzate sia al
suggerimento dei più adatti mezzi, strumenti
e metodi operativi, efficaci alla riduzione
dei livelli di rischiosità in materia di
salute e sicurezza sul lavoro, sia
all'individuazione degli elementi di
innovazione tecnologica in materia con
finalità prevenzionali, raccordandosi con le
altre istituzioni pubbliche operanti nel
settore e con le parti sociali;
d) progettazione ed erogazione di percorsi
formativi in materia di salute e sicurezza
sul lavoro tenuto conto ed in conformità dei
criteri e modalità elaborati ai sensi degli
articoli 6 e 11;
e) formazione per i responsabili e gli
addetti ai servizi di prevenzione e
protezione di cui all'articolo 32;
f) promozione e divulgazione, della cultura
della salute e della sicurezza del lavoro
nei percorsi formativi scolastici,
universitari e delle istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica,
previa stipula di apposite convenzioni con
le istituzioni interessate;
g) partecipazione, con funzioni consultive,
al Comitato per l'indirizzo e la valutazione
delle politiche attive e per il
coordinamento nazionale delle attività di
vigilanza in materia di salute e sicurezza
del lavoro di cui all'articolo 5;
h) consulenza alla Commissione consultiva
permanente per la salute e sicurezza del
lavoro di cui all'articolo 6;
i) elaborazione e raccolta e diffusione
delle buone prassi di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera v);
l) predisposizione delle linee guida di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera z);
m) contributo al Sistema informativo
nazionale per la prevenzione nei luoghi di
lavoro secondo quanto previsto dall'articolo
8.
3. L'attività di consulenza di cui alla
lettera c) del comma 2, non può essere
svolta dai funzionari degli istituti di cui
al presente articolo che svolgono attività
di controllo e verifica degli obblighi nelle
materie di competenza degli istituti
medesimi. I soggetti che prestano tale
attività non possono, per un periodo di tre
anni dalla cessazione dell'incarico,
esercitare attività di controllo e verifica
degli obblighi nelle materie di competenza
degli istituti medesimi. Nell'esercizio
dell'attività di consulenza non vi è
l'obbligo di denuncia di cui all'articolo
331 del codice di procedura penale o di
comunicazione ad altre Autorità competenti
delle contravvenzioni rilevate ove si
riscontrino violazioni alla normativa in
materia di salute e sicurezza sul lavoro; in
ogni caso, l'esercizio dell'attività di
consulenza non esclude o limita la
possibilità per l'ente di svolgere
l'attività di controllo e verifica degli
obblighi nelle materie di competenza degli
istituti medesimi. Con successivo decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro della
salute per la parte concernente i funzionari
dell'ISPESL, è disciplinato lo svolgimento
dell'attività di consulenza e dei relativi
proventi, fermo restando che i compensi
percepiti per lo svolgimento dell'attività
di consulenza sono devoluti in ragione della
metà all'ente di appartenenza e nel resto al
Fondo di cui all'articolo 52, comma 1.
4. L'INAIL fermo restando quanto previsto
dall'art. 12 della legge 11 marzo 1988, n.
67, dall'art. 2, comma 6, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, e dall'art. 2, comma
130, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
nonché da ogni altra disposizione
previgente, svolge, con la finalità di
ridurre il fenomeno infortunistico e ad
integrazione delle proprie competenze quale
gestore dell'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, i seguenti compiti
oltre a quanto previsto negli altri articoli
del presente decreto:
a) raccoglie e registra, a fini statistici e
informativi, i dati relativi agli infortuni
sul lavoro che comportino un'assenza dal
lavoro di almeno un giorno, escluso quello
dell'evento;
b) concorre, alla realizzazione di studi e
ricerche sugli infortuni e sulle malattie
correlate al lavoro, coordinandosi con il
Ministero della salute e con l'ISPESL;
c) partecipa alla elaborazione, formulando
pareri e proposte, della normazione tecnica
in materia;
d) eroga, previo trasferimento delle
necessarie risorse da parte del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, le
prestazioni del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n.
296. In sede di prima applicazione, le
relative prestazioni sono fornite con
riferimento agli infortuni verificatisi a
far data dal 1° gennaio 2007.
5. L'Istituto superiore per la prevenzione e
la sicurezza del lavoro - ISPESL è
ente di diritto pubblico, nel settore della
ricerca, dotato di autonomia scientifica,
organizzativa, patrimoniale, gestionale e
tecnica. L'ISPESL è organo
tecnico-scientifico del Servizio sanitario
nazionale di ricerca, sperimentazione,
controllo, consulenza, assistenza, alta
formazione, informazione e documentazione in
materia di prevenzione degli infortuni e
delle malattie professionali, sicurezza sul
lavoro e di promozione e tutela della salute
negli ambienti di vita e di lavoro, del
quale si avvalgono gli organi centrali dello
Stato preposti ai settori della salute,
dell'ambiente, del lavoro e della produzione
e le regioni e province autonome di Trento e
di Bolzano.
6. L'ISPESL, nell'ambito delle sue
attribuzioni istituzionali, opera
avvalendosi delle proprie strutture centrali
e territoriali, garantendo unitarietà della
azione di prevenzione nei suoi aspetti
interdisciplinari e svolge le seguenti
attività:
a) svolge e promuove programmi di studio e
ricerca scientifica e programmi di interesse
nazionale nel campo della prevenzione degli
infortuni, e delle malattie professionali,
della sicurezza sul lavoro e della
promozione e tutela della salute negli
ambienti di vita e di lavoro;
b) interviene nelle materie di competenza
dell'Istituto, su richiesta degli organi
centrali dello Stato e delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano,
nell'ambito dei controlli che richiedono
un'elevata competenza scientifica. Ai fini
della presente lettera, esegue, accedendo
nei luoghi di lavoro, accertamenti e
indagini in materia di salute e sicurezza
del lavoro;
c) è organo tecnico-scientifico delle
Autorità nazionali preposte alla
sorveglianza del mercato ai fini del
controllo della conformità ai requisiti di
sicurezza e salute di prodotti messi a
disposizione dei lavoratori;
d) svolge attività di organismo notificato
per attestazioni di conformità relative alle
Direttive per le quali non svolge compiti
relativi alla sorveglianza del mercato;
e) è titolare di prime verifiche e verifiche
di primo impianto di attrezzature di lavoro
sottoposte a tale regime;
f) fornisce consulenza al Ministero della
salute, agli altri Ministeri e alle regioni
e province autonome in materia salute e
sicurezza del lavoro;
g) fornisce assistenza al Ministero della
salute e alle regioni e alle province
autonome per l'elaborazione del Piano
sanitario nazionale, dei piani sanitari
regionali e dei piani nazionali e regionali
della prevenzione, per il monitoraggio delle
azioni poste in essere nel campo salute e
sicurezza del lavoro e per la verifica del
raggiungimento dei livelli essenziali di
assistenza in materia;
h) supporta il Servizio sanitario nazionale
fornendo informazioni, formazione,
consulenza e assistenza alle strutture
operative per la promozione della salute,
prevenzione e sicurezza negli ambienti di
lavoro;
i) svolge, congiuntamente ai servizi di
prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro
delle ASL, l'attività di vigilanza sulle
strutture sanitarie del Servizio sanitario
nazionale;
l) effettua il raccordo e la divulgazione
dei risultati derivanti dalle attività di
prevenzione nei luoghi di lavoro svolte
dalle strutture del Servizio sanitario
nazionale;
m) partecipa alla elaborazione di norme di
carattere generale e formula, pareri e
proposte circa la congruità della norma
tecnica non armonizzata ai requisiti di
sicurezza previsti dalla legislazione
nazionale vigente;
n) assicura la standardizzazione
tecnico-scientifica delle metodiche e delle
procedure per la valutazione e la gestione
dei rischi e per l'accertamento dello stato
di salute dei lavoratori in relazione a
specifiche condizioni di rischio e
contribuisce alla definizione dei limiti di
esposizione;
o) diffonde, previa istruttoria tecnica, le
buone prassi di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera v);
p) coordina il network nazionale in materia
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
in qualità di focal point italiano nel
network informativo dell'Agenzia europea per
la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
q) supporta l'attività di monitoraggio del
Ministero della salute sulla applicazione
dei Livelli essenziali di assistenza
relativi alla sicurezza nei luoghi di
lavoro.
7. L'IPSEMA svolge, con la finalità di
ridurre il fenomeno infortunistico ed ad
integrazione delle proprie competenze quale
gestore dell'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali del settore
marittimo, i seguenti compiti oltre a quanto
previsto negli altri articoli del presente
decreto:
a) raccoglie e registra, a fini statistici
ed informativi, i dati relativi agli
infortuni sul lavoro che comportino
un'assenza dal lavoro di almeno un giorno,
escluso quello dell'evento;
b) concorre alla realizzazione di studi e
ricerche sugli infortuni e sulle malattie
correlate al lavoro, raccordandosi con il
Ministero della salute e con l'ISPESL;
c) finanzia, nell'ambito e nei limiti delle
proprie spese istituzionali, progetti di
investimento e formazione in materia di
salute e sicurezza sul lavoro;
d) supporta, in raccordo con le
amministrazioni competenti in materia di
salute per il settore marittimo, anche
mediante convenzioni con l'INAIL, le
prestazioni di assistenza sanitaria
riabilitativa per i lavoratori marittimi
anche al fine di assicurare il loro
reinserimento lavorativo;
e) eroga, previo trasferimento delle
necessarie risorse da parte del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, le
prestazioni del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, con riferimento agli infortuni del
settore marittimo. In sede di prima
applicazione, le relative prestazioni sono
fornite con riferimento agli infortuni
verificatisi a far data dal 1° gennaio 2007.
Articolo 10
Informazione e assistenza in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
1. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, tramite le AA.SS.LL.
del SSN, il Ministero dell'interno tramite
le strutture del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, l'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza sul lavoro
(ISPESL), il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, il Ministero dello
sviluppo economico per il settore
estrattivo, l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL), l'Istituto di previdenza per
il settore marittimo (IPSEMA), gli organismi
paritetici e gli enti di patronato svolgono,
anche mediante convenzioni, attività di
informazione, assistenza, consulenza,
formazione, promozione in materia di
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in
particolare nei confronti delle imprese
artigiane, delle imprese agricole e delle
piccole e medie imprese e delle rispettive
associazioni dei datori di lavoro.
Articolo 11
Attività promozionali
1. Nell'ambito della Commissione
consultiva di cui all'articolo 6 sono
definite, in coerenza con gli indirizzi
individuati dal Comitato di cui all'articolo
5, le attività promozionali della cultura e
delle azioni di prevenzione con riguardo in
particolare a:
a) finanziamento di progetti di investimento
in materia di salute e sicurezza sul lavoro
da parte delle piccole, medie e micro
imprese; per l'accesso a tali finanziamenti
deve essere garantita la semplicità delle
procedure;
b) finanziamento di progetti formativi
specificamente dedicati alle piccole, medie
e micro imprese, ivi compresi quelli di cui
all'articolo 52, comma 1, lettera b);
c) finanziamento delle attività degli
istituti scolastici, universitari e di
formazione professionale finalizzata
all'inserimento in ogni attività scolastica
ed universitaria, nelle istituzioni
dell'alta formazione artistica e coreutica e
nei percorsi di istruzione e formazione
professionale di specifici percorsi
formativi interdisciplinari alle diverse
materie scolastiche volti a favorire la
conoscenza delle tematiche della salute e
della sicurezza nel rispetto delle autonomie
didattiche.
2. Ai finanziamenti di cui al comma 1 si
provvede con oneri a carico delle risorse di
cui all'articolo 1, comma 7-bis della legge
3 agosto 2007, n. 123, come introdotto
dall'articolo 2, comma 533, della legge 24
dicembre 2007, n. 244. Con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze,
dell'istruzione e dell'università e della
ricerca, acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, si provvede al riparto
annuale delle risorse tra le attività di cui
alle lettere a), b) e c) del comma 1 e
dell'articolo 52, comma 2, lettera d).
3. Le amministrazioni centrali e le regioni
e province autonome di Trento e di Bolzano,
nel rispetto delle proprie competenze,
concorrono alla programmazione e
realizzazione di progetti formativi in
materia di salute e sicurezza sul lavoro,
attraverso modalità operative da definirsi
in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano,
entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo.
Alla realizzazione e allo sviluppo di quanto
previsto nel periodo precedente possono
altresì concorrere le parti sociali, anche
mediante i fondi interprofessionali.
4. Ai fini della promozione e divulgazione
della cultura della salute e sicurezza sul
lavoro è facoltà degli istituti scolastici,
universitari e di formazione professionale
inserire in ogni attività scolastica ed
universitaria nelle istituzioni dell'alta
formazione artistica e coreutica e nei
percorsi di istruzione e formazione
professionale, percorsi formativi
interdisciplinari alle diverse materie
scolastiche ulteriori rispetto a quelli
disciplinati dal comma 1, lettera c) e volti
alle medesime finalità. Tale attività è
svolta nell'ambito e nei limiti delle
risorse disponibili degli istituti.
5. Nell'ambito e nei limiti delle risorse di
cui al comma 2 trasferite dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, l'INAIL
finanzia progetti di investimento e
formazione in materia di salute e sicurezza
sul lavoro rivolti in particolare alle
piccole, medie e micro imprese e progetti
volti a sperimentare soluzioni innovative e
strumenti di natura organizzativa e
gestionale ispirati ai principi di
responsabilità sociale delle imprese.
Costituisce criterio di priorità per
l'accesso al finanziamento l'adozione da
parte delle imprese delle buone passi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera v).
6. Nell'ambito dei rispettivi compiti
istituzionali, le amministrazioni pubbliche
promuovono attività specificamente destinate
ai lavoratori immigrati o alle lavoratrici,
finalizzate a migliorare i livelli di tutela
dei medesimi negli ambienti di lavoro.
7. In sede di prima applicazione, per il
primo anno dall'entrata in vigore del
presente decreto, le risorse di cui
all'articolo 1, comma 7-bis della legge 3
agosto 2007, n. 123, come introdotto
dall'articolo 2, comma 533, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, sono utilizzate,
secondo le priorità, ivi compresa una
campagna straordinaria di formazione,
stabilite, entro sei mesi dall'entrata in
vigore del presente decreto, con accordo
adottato, previa consultazione delle parti
sociali, in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
Articolo 12
Interpello
1. Gli organismi associativi a rilevanza
nazionale degli enti territoriali e gli enti
pubblici nazionali, nonché, di propria
iniziativa o su segnalazione dei propri
iscritti, le organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale e i consigli nazionali degli
ordini o collegi professionali, possono
inoltrare alla Commissione per gli
interpelli di cui al comma 2, esclusivamente
tramite posta elettronica, quesiti di ordine
generale sull'applicazione della normativa
in materia di salute e sicurezza del lavoro.
2. Presso il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale è istituita senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, la
Commissione per gli interpelli composta da
due rappresentanti del Ministero del lavoro
e previdenza sociale, da due rappresentanti
del Ministero della salute e da quattro
rappresentanti delle regioni e delle
province autonome. Qualora la materia
oggetto di interpello investa competenze di
altre amministrazioni pubbliche la
Commissione è integrata con rappresentanti
delle stesse. Ai componenti della
Commissione non spetta alcun compenso,
rimborso spese o indennità di missione.
3. Le indicazioni fornite nelle risposte ai
quesiti di cui al comma 1 costituiscono
criteri interpretativi e direttivi per
l'esercizio delle attività di vigilanza.
Articolo 13
Vigilanza
1. La vigilanza sull'applicazione della
legislazione in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta
dalla azienda sanitaria locale competente
per territorio e, per quanto di specifica
competenza, dal Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, nonché per il settore minerario,
fino all'effettiva attuazione del
trasferimento di competenze da adottarsi ai
sensi del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni,
dal Ministero dello sviluppo economico, e
per le industrie estrattive di seconda
categoria e le acque minerali e termali
dalle regioni e province autonome di Trento
e di Bolzano. Le province autonome di Trento
e di Bolzano provvedono alle finalità del
presente articolo, nell'ambito delle proprie
competenze, secondo quanto previsto dai
rispettivi ordinamenti.
2. Ferme restando le competenze in materia
di vigilanza attribuite dalla legislazione
vigente al personale ispettivo del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, lo
stesso personale può esercitare l'attività
di vigilanza sull'applicazione della
legislazione in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro nelle
seguenti attività, informandone
preventivamente il servizio di prevenzione e
sicurezza dell'Azienda sanitaria locale
competente per territorio:
a) attività nel settore delle costruzioni
edili o di genio civile e più in particolare
lavori di costruzione, manutenzione,
riparazione, demolizione, conservazione e
risanamento di opere fisse, permanenti o
temporanee, in muratura e in cemento armato,
opere stradali, ferroviarie, idrauliche,
scavi, montaggio e smontaggio di elementi
prefabbricati; lavori in sotterraneo e
gallerie, anche comportanti l'impiego di
esplosivi;
b) lavori mediante cassoni in aria compressa
e lavori subacquei;
c) ulteriori attività lavorative comportanti
rischi particolarmente elevati, individuate
con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri del
lavoro e della previdenza sociale, e della
salute adottato sentito il comitato di cui
all'articolo 5 e previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, in relazione alle quali
il personale ispettivo del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale svolge
attività di vigilanza sull'applicazione
della legislazione in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro, informandone
preventivamente il servizio di prevenzione e
sicurezza dell'Azienda sanitaria locale
competente per territorio.
3. In attesa del complessivo riordino delle
competenze in tema di vigilanza
sull'applicazione della legislazione in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro, restano ferme le competenze in
materia di salute e sicurezza dei lavoratori
attribuite alle autorità marittime a bordo
delle navi ed in ambito portuale, agli
uffici di sanità aerea e marittima, alle
autorità portuali ed aeroportuali, per
quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori
a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito
portuale ed aeroportuale nonché ai servizi
sanitari e tecnici istituiti per le Forze
armate e per le Forze di polizia e per i
Vigili del fuoco; i predetti servizi sono
competenti altresì per le aree riservate o
operative e per quelle che presentano
analoghe esigenze da individuarsi, anche per
quel che riguarda le modalità di attuazione,
con decreto del Ministro competente di
concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e della salute.
L'Amministrazione della giustizia può
avvalersi dei servizi istituiti per le Forze
armate e di polizia, anche mediante
convenzione con i rispettivi Ministeri,
nonché dei servizi istituiti con riferimento
alle strutture penitenziarie.
4. La vigilanza di cui al presente articolo
è esercitata nel rispetto del coordinamento
di cui agli articoli 5 e 7.
5. Il personale delle pubbliche
amministrazioni, assegnato agli uffici che
svolgono attività di vigilanza, non può
prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte
del territorio nazionale, attività di
consulenza.
6. L'importo delle somme che l'ASL, in
qualità di organo di vigilanza, ammette a
pagare in sede amministrativa ai sensi
dell'articolo 21, comma 2, primo periodo,
del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.
758, integra l'apposito capitolo regionale
per finanziare l'attività di prevenzione nei
luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di
prevenzione delle AA.SS.LL.
7. E' fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 64 del decreto del Presidente
della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, con
riferimento agli organi di vigilanza
competenti, come individuati dal presente
decreto.
Articolo 14
Disposizioni per il contrasto del lavoro
irregolare e per la tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori
1. Al fine di garantire la tutela della
salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché
di contrastare il fenomeno del lavoro
sommerso e irregolare, ferme restando le
attribuzioni del coordinatore per
l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo
92, comma 1, lettera e) gli organi di
vigilanza del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, anche su segnalazione
delle amministrazioni pubbliche secondo le
rispettive competenze, possono adottare
provvedimenti di sospensione di un'attività
imprenditoriale qualora riscontrino
l'impiego di personale non risultante dalle
scritture o da altra documentazione
obbligatoria in misura pari o superiore al
20 per cento del totale dei lavoratori
presenti sul luogo di lavoro [...] (*),
nonché in caso di gravi e reiterate
violazioni in materia di tutela della salute
e della sicurezza sul lavoro individuate con
decreto del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, adottato sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. In attesa dell'adozione
del citato decreto, le violazioni in materia
di tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro che costituiscono il presupposto per
l'adozione del provvedimento di sospensione
dell'attività imprenditoriale sono quelle
individuate nell'Allegato I. L'adozione del
provvedimento di sospensione è comunicata
all'autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture di
cui all'articolo 6 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 ed al Ministero delle
infrastrutture, per gli aspetti di
rispettiva competenza, al fine
dell'emanazione di un provvedimento
interdittivo alla contrattazione con le
pubbliche amministrazioni ed alla
partecipazione a gare pubbliche di durata
pari alla citata sospensione nonché per un
eventuale ulteriore periodo di tempo non
inferiore al doppio della durata della
sospensione e comunque non superiore a due
anni. Le disposizioni del presente comma si
applicano anche con riferimento ai lavori
nell'ambito dei cantieri edili. Ai
provvedimenti del presente articolo non si
applicano le disposizioni di cui alla legge
7 agosto 1990, n. 241.
2. I poteri e gli obblighi di cui al comma 1
spettano anche agli organi di vigilanza
delle aziende sanitarie locali, con
riferimento all'accertamento della
reiterazione delle violazioni della
disciplina in materia di tutela della salute
e della sicurezza sul lavoro di cui al comma
1. In materia di prevenzione incendi trovano
applicazione le disposizioni di cui agli
articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo
8 marzo 2006, n. 139.
3. Il provvedimento di sospensione può
essere revocato da parte dell'organo di
vigilanza che lo ha adottato.
4. È condizione per la revoca del
provvedimento da parte dell'organo di
vigilanza del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale di cui al comma 1:
a) la regolarizzazione dei lavoratori non
risultanti dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria;
b) l'accertamento del ripristino delle
regolari condizioni di lavoro nelle
ipotesi [...] (*) di gravi e reiterate
violazioni della disciplina in materia di
tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro;
c) il pagamento di una somma aggiuntiva
unica pari a i 2500 rispetto a quelle di cui
al comma 6.
5. È condizione per la revoca del
provvedimento da parte dell'organo di
vigilanza delle aziende sanitarie locali di
cui al comma 2:
a) l'accertamento del ripristino delle
regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi
di gravi e reiterate violazioni delle
disciplina in materia di tutela della salute
e della sicurezza sul lavoro;
b) il pagamento di una somma aggiuntiva
unica pari a i 2500 rispetto a quelle di cui
al comma 6.
6. È comunque fatta salva l'applicazione
delle sanzioni penali, civili e
amministrative vigenti.
7. L'importo delle somme aggiuntive di cui
al comma 4, lettera c), integra la dotazione
del Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, ed è destinato al finanziamento
degli interventi di contrasto al lavoro
sommerso ed irregolare individuati con
decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di cui all'articolo 1,
comma 1156, lettera g), della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
8. L'importo delle somme aggiuntive di cui
al comma 5, lettera b), integra l'apposito
capitolo regionale per finanziare l'attività
di prevenzione nei luoghi di lavoro.
9. Avverso i provvedimenti di sospensione di
cui ai commi 1 e 2 è ammesso ricorso, entro
30 giorni, rispettivamente, alla Direzione
regionale del lavoro territorialmente
competente e al presidente della Giunta
regionale, i quali si pronunciano nel
termine di 15 giorni dalla notifica del
ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo
termine il provvedimento di sospensione
perde efficacia.
10. Il datore di lavoro che non ottempera al
provvedimento di sospensione di cui al
presente articolo è punito con l'arresto
fino a sei mesi.
11. Nelle ipotesi delle violazioni in
materia di salute e sicurezza sul lavoro di
cui al comma 1, le disposizioni del presente
articolo si applicano nel rispetto delle
competenze in tema di vigilanza in materia.
Nota:
(*) Commi così modificati
dall'art. 41 del D.L. 25 giugno 2008, n.
112 convertito con modificazioni dalla L. 6
agosto 2008, n. 133.
CAPO III
GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI
LAVORO
SEZIONE I
MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
Articolo 15
Misure generali di tutela
1. Le misure generali di tutela della
salute e della sicurezza dei lavoratori nei
luoghi di lavoro sono:
a) la valutazione di tutti i rischi per la
salute e sicurezza;
b) la programmazione della prevenzione,
mirata ad un complesso che integri in modo
coerente nella prevenzione le condizioni
tecniche produttive dell'azienda nonché
l'influenza dei fattori dell'ambiente e
dell'organizzazione del lavoro;
c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non
sia possibile, la loro riduzione al minimo
in relazione alle conoscenze acquisite in
base al progresso tecnico;
d) il rispetto dei principi ergonomici
nell'organizzazione del lavoro, nella
concezione dei posti di lavoro, nella scelta
delle attrezzature e nella definizione dei
metodi di lavoro e produzione, in
particolare al fine di ridurre gli effetti
sulla salute del lavoro monotono e di quello
ripetitivo;
e) la riduzione dei rischi alla fonte;
f) la sostituzione di ciò che è pericoloso
con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
g) la limitazione al minimo del numero dei
lavoratori che sono, o che possono essere,
esposti al rischio;
h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici,
fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
i) la priorità delle misure di protezione
collettiva rispetto alle misure di
protezione individuale;
l) il controllo sanitario dei lavoratori;
m) l'allontanamento del lavoratore
dall'esposizione al rischio per motivi
sanitari inerenti la sua persona e
l'adibizione, ove possibile, ad altra
mansione;
n) l'informazione e formazione adeguate per
i lavoratori;
o) l'informazione e formazione adeguate per
dirigenti e i preposti;
p) l'informazione e formazione adeguate per
i rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza;
q) le istruzioni adeguate ai lavoratori;
r) la partecipazione e consultazione dei
lavoratori;
s) la partecipazione e consultazione dei
rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza;
t) la programmazione delle misure ritenute
opportune per garantire il miglioramento nel
tempo dei livelli di sicurezza, anche
attraverso l'adozione di codici di condotta
e di buone prassi;
u) le misure di emergenza da attuare in caso
di primo soccorso, di lotta antincendio, di
evacuazione dei lavoratori e di pericolo
grave e immediato;
v) l'uso di segnali di avvertimento e di
sicurezza;
z) la regolare manutenzione di ambienti,
attrezzature, impianti, con particolare
riguardo ai dispositivi di sicurezza in
conformità alla indicazione dei fabbricanti.
2. Le misure relative alla sicurezza,
all'igiene ed alla salute durante il lavoro
non devono in nessun caso comportare oneri
finanziari per i lavoratori.
Articolo 16
Delega di funzioni
1. La delega di funzioni da parte del
datore di lavoro, ove non espressamente
esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e
condizioni:
a) che essa risulti da atto scritto recante
data certa;
b) che il delegato possegga tutti i
requisiti di professionalità ed esperienza
richiesti dalla specifica natura delle
funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i
poteri di organizzazione, gestione e
controllo richiesti dalla specifica natura
delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato
l'autonomia di spesa necessaria allo
svolgimento delle funzioni delegate.
e) che la delega sia accettata dal delegato
per iscritto.
2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere
data adeguata e tempestiva pubblicità.
3. La delega di funzioni non esclude
l'obbligo di vigilanza in capo al datore di
lavoro in ordine al corretto espletamento da
parte del delegato delle funzioni
trasferite. La vigilanza si esplica anche
attraverso i sistemi di verifica e controllo
di cui all'articolo 30, comma 4.
Articolo 17
Obblighi del datore di lavoro non delegabili
1. Il datore di lavoro non può delegare
le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la
conseguente elaborazione del documento
previsto dall'articolo 28;
b) la designazione del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione dai
rischi.
Articolo 18
Obblighi del datore di lavoro e del
dirigente
1. Il datore di lavoro, che esercita le
attività di cui all'articolo 3 e i
dirigenti, che organizzano e dirigono le
stesse attività secondo le attribuzioni e
competenze ad essi conferite, devono:
a) nominare il medico competente per
l'effettuazione della sorveglianza sanitaria
nei casi previsti dal presente decreto
legislativo.
b) designare preventivamente i lavoratori
incaricati dell'attuazione delle misure di
prevenzione incendi e lotta antincendio, di
evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di
pericolo grave e immediato, di salvataggio,
di primo soccorso e, comunque, di gestione
dell'emergenza;
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori,
tenere conto delle capacità e delle
condizioni degli stessi in rapporto alla
loro salute e alla sicurezza;
d) fornire ai lavoratori i necessari e
idonei dispositivi di protezione
individuale, sentito il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione e il
medico competente, ove presente;
e) prendere le misure appropriate affinché
soltanto i lavoratori che hanno ricevuto
adeguate istruzioni e specifico
addestramento accedano alle zone che li
espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiedere l'osservanza da parte dei
singoli lavoratori delle norme vigenti,
nonché delle disposizioni aziendali in
materia di sicurezza e di igiene del lavoro
e di uso dei mezzi di protezione collettivi
e dei dispositivi di protezione individuali
messi a loro disposizione;
g) richiedere al medico competente
l'osservanza degli obblighi previsti a suo
carico nel presente decreto;
h) adottare le misure per il controllo delle
situazioni di rischio in caso di emergenza e
dare istruzioni affinché i lavoratori, in
caso di pericolo grave, immediato ed
inevitabile, abbandonino il posto di lavoro
o la zona pericolosa;
i) informare il più presto possibile i
lavoratori esposti al rischio di un pericolo
grave e immediato circa il rischio stesso e
le disposizioni prese o da prendere in
materia di protezione;
l) adempiere agli obblighi di informazione,
formazione e addestramento di cui agli
articoli 36 e 37;
m) astenersi, salvo eccezione debitamente
motivata da esigenze di tutela della salute
e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di
riprendere la loro attività in una
situazione di lavoro in cui persiste un
pericolo grave e immediato;
n) consentire ai lavoratori di verificare,
mediante il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza, l'applicazione delle
misure di sicurezza e di protezione della
salute;
o) consegnare tempestivamente al
rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, su richiesta di questi e per
l'espletamento della sua funzione, copia del
documento di cui all'articolo 17, comma 1,
lettera a), nonché consentire al medesimo
rappresentante di accedere ai dati di cui
alla lettera r);
p) elaborare il documento di cui
all'articolo 26, comma 3, e, su richiesta di
questi e per l'espletamento della sua
funzione, consegnarne tempestivamente copia
ai rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza;
q) prendere appropriati provvedimenti per
evitare che le misure tecniche adottate
possano causare rischi per la salute della
popolazione o deteriorare l'ambiente esterno
verificando periodicamente la perdurante
assenza di rischio;
r) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in
relazione alle rispettive competenze, a fini
statistici e informativi, i dati relativi
agli infortuni sul lavoro che comportino
un'assenza dal lavoro di almeno un giorno,
escluso quello dell'evento e, a fini
assicurativi, le informazioni relative agli
infortuni sul lavoro che comportino
un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni
(*) (**);
s) consultare il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di
cui all'articolo 50;
t) adottare le misure necessarie ai fini
della prevenzione incendi e dell'evacuazione
dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di
pericolo grave e immediato, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 43. Tali
misure devono essere adeguate alla natura
dell'attività, alle dimensioni dell'azienda
o dell'unità produttiva, e al numero delle
persone presenti;
u) nell'ambito dello svolgimento di attività
in regime di appalto e di subappalto, munire
i lavoratori di apposita tessera di
riconoscimento, corredata di fotografia,
contenente le generalità del lavoratore e
l'indicazione del datore di lavoro;
v) nelle unità produttive con più di 15
lavoratori, convocare la riunione periodica
di cui all'articolo 35;
z) aggiornare le misure di prevenzione in
relazione ai mutamenti organizzativi e
produttivi che hanno rilevanza ai fini della
salute e sicurezza del lavoro, o in
relazione al grado di evoluzione della
tecnica della prevenzione e della
protezione;
aa) comunicare annualmente
all'INAIL i nominativi dei rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza;
bb) vigilare affinché i lavoratori
per i quali vige l'obbligo di sorveglianza
sanitaria non siano adibiti alla mansione
lavorativa specifica senza il prescritto
giudizio di idoneità.
2. Il datore di lavoro fornisce al servizio
di prevenzione e protezione ed al medico
competente informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l'organizzazione del lavoro, la
programmazione e l'attuazione delle misure
preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei
processi produttivi;
d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e
quelli relativi alle malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di
vigilanza.
3. Gli obblighi relativi agli interventi
strutturali e di manutenzione necessari per
assicurare, ai sensi del presente decreto
legislativo, la sicurezza dei locali e degli
edifici assegnati in uso a pubbliche
amministrazioni o a pubblici uffici, ivi
comprese le istituzioni scolastiche ed
educative, restano a carico
dell'amministrazione tenuta, per effetto di
norme o convenzioni, alla loro fornitura e
manutenzione. In tal caso gli obblighi
previsti dal presente decreto legislativo,
relativamente ai predetti interventi, si
intendono assolti, da parte dei dirigenti o
funzionari preposti agli uffici interessati,
con la richiesta del loro adempimento
all'amministrazione competente o al soggetto
che ne ha l'obbligo giuridico.
Nota:
(*) L'art. 4 c. 2 del D.L. 97/2008 recita:
"2. Le disposizioni di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera r), e all'articolo 41,
comma 3, lettera a), del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81, si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2009".
(**) L'art. 32 del D.L. 207/2008 recita:
"Le disposizioni di cui agli articoli 18,
comma 1, lettera r), e 41, comma 3, lettera
a), del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, e successive modificazioni, si
applicano a decorrere dal 16 maggio 2009."
Articolo 19
Obblighi del preposto
1. In riferimento alle attività indicate
all'articolo 3, i preposti, secondo le loro
attribuzioni e competenze, devono:
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza
da parte dei singoli lavoratori dei loro
obblighi di legge, nonché delle disposizioni
aziendali in materia di salute e sicurezza
sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione
collettivi e dei dispositivi di protezione
individuale messi a loro disposizione e, in
caso di persistenza della inosservanza,
informare i loro superiori diretti;
b) verificare affinché soltanto i lavoratori
che hanno ricevuto adeguate istruzioni
accedano alle zone che li espongono ad un
rischio grave e specifico;
c) richiedere l'osservanza delle misure per
il controllo delle situazioni di rischio in
caso di emergenza e dare istruzioni affinché
i lavoratori, in caso di pericolo grave,
immediato e inevitabile, abbandonino il
posto di lavoro o la zona pericolosa;
d) informare il più presto possibile i
lavoratori esposti al rischio di un pericolo
grave e immediato circa il rischio stesso e
le disposizioni prese o da prendere in
materia di protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente
motivate, dal richiedere ai lavoratori di
riprendere la loro attività in una
situazione di lavoro in cui persiste un
pericolo grave ed immediato;
f) segnalare tempestivamente al datore di
lavoro o al dirigente sia le deficienze dei
mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei
dispositivi di protezione individuale, sia
ogni altra condizione di pericolo che si
verifichi durante il lavoro, delle quali
venga a conoscenza sulla base della
formazione ricevuta;
g) frequentare appositi corsi di formazione
secondo quanto previsto dall'articolo 37.
Articolo 20
Obblighi dei lavoratori
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura
della propria salute e sicurezza e di quella
delle altre persone presenti sul luogo di
lavoro, su cui ricadono gli effetti delle
sue azioni o omissioni, conformemente alla
sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi
forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
a) contribuire, insieme al datore di lavoro,
ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento
degli obblighi previsti a tutela della
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni
impartite dal datore di lavoro, dai
dirigenti e dai preposti, ai fini della
protezione collettiva ed individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature
di lavoro, le sostanze e i preparati
pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i
dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i
dispositivi di protezione messi a loro
disposizione;
e) segnalare immediatamente al datore di
lavoro, al dirigente o al preposto le
deficienze dei mezzi e dei dispositivi di
cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi
eventuale condizione di pericolo di cui
vengano a conoscenza, adoperandosi
direttamente, in caso di urgenza,
nell'ambito delle proprie competenze e
possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui
alla lettera f) per eliminare o ridurre le
situazioni di pericolo grave e incombente,
dandone notizia al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza;
f) non rimuovere o modificare senza
autorizzazione i dispositivi di sicurezza o
di segnalazione o di controllo;
g) non compiere di propria iniziativa
operazioni o manovre che non sono di loro
competenza ovvero che possono compromettere
la sicurezza propria o di altri lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e
di addestramento organizzati dal datore di
lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti
dal presente decreto legislativo o comunque
disposti dal medico competente.
3. I lavoratori di aziende che svolgono
attività in regime di appalto o subappalto,
devono esporre apposita tessera di
riconoscimento, corredata di fotografia,
contenente le generalità del lavoratore e
l'indicazione del datore di lavoro. Tale
obbligo grava anche in capo ai lavoratori
autonomi che esercitano direttamente la
propria attività nel medesimo luogo di
lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi
per proprio conto.
Articolo 21
Disposizioni relative ai componenti
dell'impresa familiare di cui all'articolo
230-bis del codice civile e ai lavoratori
autonomi
1. I componenti dell'impresa familiare di
cui all'articolo 230-bis del codice civile,
i lavoratori autonomi che compiono opere o
servizi ai sensi dell'articolo 2222 del
codice civile, i piccoli imprenditori di cui
all'articolo 2083 del codice civile e i soci
delle società semplici operanti nel settore
agricolo devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in
conformità alle disposizioni di cui al
Titolo III;
b) munirsi di dispositivi di protezione
individuale ed utilizzarli conformemente
alle disposizioni di cui al Titolo III;
c) munirsi di apposita tessera di
riconoscimento corredata di fotografia,
contenente le proprie generalità qualora
effettuino la loro prestazione in un luogo
di lavoro nel quale si svolgano attività in
regime di appalto o subappalto.
2. I soggetti di cui al comma 1,
relativamente ai rischi propri delle
attività svolte e con oneri a proprio carico
hanno facoltà di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria
secondo le previsioni di cui all'articolo
41, fermi restando gli obblighi previsti da
norme speciali;
b) partecipare a corsi di formazione
specifici in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, incentrati sui rischi propri
delle attività svolte, secondo le previsioni
di cui all'articolo 37, fermi restando gli
obblighi previsti da norme speciali.
Articolo 22
Obblighi dei progettisti
1. I progettisti dei luoghi e dei posti
di lavoro e degli impianti rispettano i
principi generali di prevenzione in materia
di salute e sicurezza sul lavoro al momento
delle scelte progettuali e tecniche e
scelgono attrezzature, componenti e
dispositivi di protezione rispondenti alle
disposizioni legislative e regolamentari in
materia.
Articolo 23
Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
1. Sono vietati la fabbricazione, la
vendita, il noleggio e la concessione in uso
di attrezzature di lavoro, dispositivi di
protezione individuali ed impianti non
rispondenti alle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia di salute e
sicurezza sul lavoro.
2. In caso di locazione finanziaria di beni
assoggettati a procedure di attestazione
alla conformità, gli stessi debbono essere
accompagnati, a cura del concedente, dalla
relativa documentazione.
Articolo 24
Obblighi degli installatori
1. Gli installatori e montatori di
impianti, attrezzature di lavoro o altri
mezzi tecnici, per la parte di loro
competenza, devono attenersi alle norme di
salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle
istruzioni fornite dai rispettivi
fabbricanti.
Articolo 25
Obblighi del medico competente
1. Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con
il servizio di prevenzione e protezione alla
valutazione dei rischi, anche ai fini della
programmazione, ove necessario, della
sorveglianza sanitaria, alla predisposizione
della attuazione delle misure per la tutela
della salute e della integrità psico-fisica
dei lavoratori, all'attività di formazione e
informazione nei confronti dei lavoratori,
per la parte di competenza, e alla
organizzazione del servizio di primo
soccorso considerando i particolari tipi di
lavorazione ed esposizione e le peculiari
modalità organizzative del lavoro. Collabora
inoltre alla attuazione e valorizzazione di
programmi volontari di "promozione della
salute", secondo i principi della
responsabilità sociale;
b) programma ed effettua la sorveglianza
sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso
protocolli sanitari definiti in funzione dei
rischi specifici e tenendo in considerazione
gli indirizzi scientifici più avanzati;
c) istituisce, anche tramite l'accesso alle
cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla
lettera f), aggiorna e custodisce, sotto la
propria responsabilità, una cartella
sanitaria e di rischio per ogni lavoratore
sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle
aziende o unità produttive con più di 15
lavoratori il medico competente concorda con
il datore di lavoro il luogo di custodia;
d) consegna al datore di lavoro, alla
cessazione dell'incarico, la documentazione
sanitaria in suo possesso, nel rispetto
delle disposizioni di cui al decreto
legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 e con
salvaguardia del segreto professionale;
e) consegna al lavoratore, alla cessazione
del rapporto di lavoro, la documentazione
sanitaria in suo possesso e gli fornisce le
informazioni riguardo la necessità di
conservazione;
f) invia all'ISPESL, esclusivamente per via
telematica, le cartelle sanitarie e di
rischio nei casi previsti dal presente
decreto legislativo, alla cessazione del
rapporto di lavoro, nel rispetto delle
disposizioni di cui al decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore
interessato può chiedere copia delle
predette cartelle all'ISPESL anche
attraverso il proprio medico di medicina
generale;
g) fornisce informazioni ai lavoratori sul
significato della sorveglianza sanitaria cui
sono sottoposti e, nel caso di esposizione
ad agenti con effetti a lungo termine, sulla
necessità di sottoporsi ad accertamenti
sanitari anche dopo la cessazione della
attività che comporta l'esposizione a tali
agenti. Fornisce altresì, a richiesta,
informazioni analoghe ai rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza;
h) informa ogni lavoratore interessato dei
risultati della sorveglianza sanitaria di
cui all'articolo 41 e, a richiesta dello
stesso, gli rilascia copia della
documentazione sanitaria;
i) comunica per iscritto, in occasione delle
riunioni di cui all'articolo 35, al datore
di lavoro, al responsabile del servizio di
prevenzione protezione dai rischi, ai
rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza, i risultati anonimi collettivi
della sorveglianza sanitaria effettuata e
fornisce indicazioni sul significato di
detti risultati ai fini della attuazione
delle misure per la tutela della salute e
della integrità psico-fisica dei lavoratori;
l) visita gli ambienti di lavoro almeno una
volta all'anno o a cadenza diversa che
stabilisce in base alla valutazione dei
rischi; la indicazione di una periodicità
diversa dall'annuale deve essere comunicata
al datore di lavoro ai fini della sua
annotazione nel documento di valutazione dei
rischi;
m) partecipa alla programmazione
del controllo dell'esposizione dei
lavoratori i cui risultati gli sono forniti
con tempestività ai fini della valutazione
del rischio e della sorveglianza sanitaria;
n) comunica, mediante autocertificazione, il
possesso dei titoli e requisiti di cui
all'articolo 38 al Ministero della salute
entro il termine di sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 26
Obblighi connessi ai contratti d'appalto o
d'opera o di somministrazione
1. Il datore di lavoro, in caso di
affidamento dei lavori all'impresa
appaltatrice o a lavoratori autonomi
all'interno della propria azienda, o di una
singola unità produttiva della stessa,
nonché nell'ambito dell'intero ciclo
produttivo dell'azienda medesima:
a) verifica, con le modalità previste dal
decreto di cui all'articolo 6, comma 8,
lettera g), l'idoneità tecnico professionale
delle imprese appaltatrici o dei lavoratori
autonomi in relazione ai lavori da affidare
in appalto o mediante contratto d'opera o di
somministrazione. Fino alla data di entrata
in vigore del decreto di cui al periodo che
precede, la verifica è eseguita attraverso
le seguenti modalità:
1) acquisizione del certificato di
iscrizione alla camera di commercio,
industria e artigianato;
2) acquisizione dell'autocertificazione
dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori
autonomi del possesso dei requisiti di
idoneità tecnico professionale, ai sensi
dell'articolo 47 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa di
cui al decreto del Presidente della
Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate
informazioni sui rischi specifici esistenti
nell'ambiente in cui sono destinati ad
operare e sulle misure di prevenzione e di
emergenza adottate in relazione alla propria
attività.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori
di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all'attuazione delle misure di
prevenzione e protezione dai rischi sul
lavoro incidenti sull'attività lavorativa
oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e
prevenzione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori, informandosi reciprocamente
anche al fine di eliminare rischi dovuti
alle interferenze tra i lavori delle diverse
imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera
complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove
la cooperazione ed il coordinamento di cui
al comma 2 elaborando un unico documento di
valutazione dei rischi che indichi le misure
adottate per eliminare o, ove ciò non è
possibile, ridurre al minimo i rischi da
interferenze. Tale documento è allegato al
contratto di appalto o di opera. Ai
contratti stipulati anteriormente al 25
agosto 2007 ed ancora in corso alla data del
31 dicembre 2008, il documento di cui al
precedente periodo deve essere allegato
entro tale ultima data. Le disposizioni del
presente comma non si applicano ai rischi
specifici propri dell'attività delle imprese
appaltatrici o dei singoli lavoratori
autonomi.
4. Ferme restando le disposizioni di legge
vigenti in materia di responsabilità
solidale per il mancato pagamento delle
retribuzioni e dei contributi previdenziali
e assicurativi, l'imprenditore committente
risponde in solido con l'appaltatore, nonché
con ciascuno degli eventuali subappaltatori,
per tutti i danni per i quali il lavoratore,
dipendente dall'appaltatore o dal
subappaltatore, non risulti indennizzato ad
opera dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza
per il settore marittimo (IPSEMA). Le
disposizioni del presente comma non si
applicano ai danni conseguenza dei rischi
specifici propri dell'attività delle imprese
appaltatrici o subappaltatrici.
5. Nei singoli contratti di subappalto, di
appalto e di somministrazione, anche qualora
in essere al momento della data di entrata
in vigore del presente decreto, di cui agli
articoli 1559, ad esclusione dei contratti
di somministrazione di beni e servizi
essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice
civile, devono essere specificamente
indicati a pena di nullità ai sensi
dell'articolo 1418 del codice civile i costi
relativi alla sicurezza del lavoro con
particolare riferimento a quelli propri
connessi allo specifico appalto. Con
riferimento ai contratti di cui al
precedente periodo stipulati prima del 25
agosto 2007 i costi della sicurezza del
lavoro devono essere indicati entro il 31
dicembre 2008, qualora gli stessi contratti
siano ancora in corso a tale data. A tali
dati possono accedere, su richiesta, il
rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza e gli organismi locali delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori
comparativamente più rappresentative a
livello nazionale.
6. Nella predisposizione delle gare di
appalto e nella valutazione dell'anomalia
delle offerte nelle procedure di affidamento
di appalti di lavori pubblici, di servizi e
di forniture, gli enti aggiudicatori sono
tenuti a valutare che il valore economico
sia adeguato e sufficiente rispetto al costo
del lavoro e al costo relativo alla
sicurezza, il quale deve essere
specificamente indicato e risultare congruo
rispetto all'entità e alle caratteristiche
dei lavori, dei servizi o delle forniture.
Ai fini del presente comma il costo del
lavoro è determinato periodicamente, in
apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, sulla base dei
valori economici previsti dalla
contrattazione collettiva stipulata dai
sindacati comparativamente più
rappresentativi, delle norme in materia
previdenziale ed assistenziale, dei diversi
settori merceologici e delle differenti aree
territoriali. In mancanza di contratto
collettivo applicabile, il costo del lavoro
è determinato in relazione al contratto
collettivo del settore merceologico più
vicino a quello preso in considerazione.
7. Per quanto non diversamente disposto dal
decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163,
come da ultimo modificate dall'articolo 8,
comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123,
trovano applicazione in materia di appalti
pubblici le disposizione del presente
decreto.
8. Nell'ambito dello svolgimento di attività
in regime di appalto o subappalto, il
personale occupato dall'impresa appaltatrice
o subappaltatrice deve essere munito di
apposita tessera di riconoscimento corredata
di fotografia, contenente le generalità del
lavoratore e l'indicazione del datore di
lavoro.
Articolo 27
Sistema di qualificazione delle imprese e
dei lavoratori autonomi
1. Nell'ambito della Commissione di cui
all'articolo 6, anche tenendo conto delle
indicazioni provenienti da organismi
paritetici, vengono individuati settori e
criteri finalizzati alla definizione di un
sistema di qualificazione delle imprese e
dei lavoratori autonomi, con riferimento
alla tutela della salute e sicurezza sul
lavoro, fondato sulla base della specifica
esperienza, competenza e conoscenza,
acquisite anche attraverso percorsi
formativi mirati.
2. Il possesso dei requisiti per ottenere la
qualificazione di cui al comma 1 costituisce
elemento vincolante per la partecipazione
alle gare relative agli appalti e subappalti
pubblici e per l'accesso ad agevolazioni,
finanziamenti e contributi a carico della
finanza pubblica, sempre se correlati ai
medesimi appalti o subappalti.
SEZIONE II
VALUTAZIONE DEI RISCHI
Articolo 28
Oggetto della valutazione dei rischi
1. La valutazione di cui all'articolo 17,
comma 1, lettera a), anche nella scelta
delle attrezzature di lavoro e delle
sostanze o dei preparati chimici impiegati,
nonché nella sistemazione dei luoghi di
lavoro, deve riguardare tutti i rischi per
la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi
compresi quelli riguardanti gruppi di
lavoratori esposti a rischi particolari, tra
cui anche quelli collegati allo stress
lavoro-correlato, secondo i contenuti
dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e
quelli riguardanti le lavoratrici in stato
di gravidanza, secondo quanto previsto dal
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
nonché quelli connessi alle differenze di
genere, all'età, alla provenienza da altri
paesi.
2. Il documento di cui all'articolo 17,
comma 1, lettera a), redatto a conclusione
della valutazione, deve avere data certa e
contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti
i rischi per la sicurezza e la salute
durante l'attività lavorativa, nella quale
siano specificati i criteri adottati per la
valutazione stessa;
b) l'indicazione delle misure di prevenzione
e di protezione attuate e dei dispositivi di
protezione individuali adottati, a seguito
della valutazione di cui all'articolo 17,
comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute
opportune per garantire il miglioramento nel
tempo dei livelli di sicurezza;
d) l'individuazione delle procedure per
l'attuazione delle misure da realizzare
nonché dei ruoli dell'organizzazione
aziendale che vi debbono provvedere, a cui
devono essere assegnati unicamente soggetti
in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l'indicazione del nominativo del
responsabile del servizio di prevenzione e
protezione, del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza o di quello
territoriale e del medico competente che ha
partecipato alla valutazione del rischio;
f) l'individuazione delle mansioni che
eventualmente espongono i lavoratori a
rischi specifici che richiedono una
riconosciuta capacità professionale,
specifica esperienza, adeguata formazione e
addestramento.
3. Il contenuto del documento di cui al
comma 2 deve altresì rispettare le
indicazioni previste dalle specifiche norme
sulla valutazione dei rischi contenute nei
successivi titoli del presente decreto.
Articolo 29
Modalità di effettuazione della valutazione
dei rischi
1. Il datore di lavoro effettua la
valutazione ed elabora il documento di cui
all'articolo 17, comma 1, lettera a), in
collaborazione con il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione e il
medico competente, nei casi di cui
all'articolo 41.
2. Le attività di cui al comma 1 sono
realizzate previa consultazione del
rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza.
3. La valutazione e il documento di cui al
comma 1 debbono essere rielaborati, nel
rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e
2, in occasione di modifiche del processo
produttivo o dell'organizzazione del lavoro
significative ai fini della salute e della
sicurezza dei lavoratori, o in relazione al
grado di evoluzione della tecnica, della
prevenzione e della protezione o a seguito
di infortuni significativi o quando i
risultati della sorveglianza sanitaria ne
evidenzino la necessità. A seguito di tale
rielaborazione, le misure di prevenzione
debbono essere aggiornate.
4. Il documento di cui all'articolo 17,
comma 1, lettera a) e quello di cui
all'articolo 26, comma 3, devono essere
custoditi presso l'unità produttiva alla
quale si riferisce la valutazione dei
rischi.
5. I datori di lavoro che occupano fino a 10
lavoratori effettuano la valutazione dei
rischi di cui al presente articolo sulla
base delle procedure standardizzate di cui
all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino
alla scadenza del diciottesimo mese
successivo alla data di entrata in vigore
del decreto interministeriale di cui
all'articolo 6, comma 8, lettera f), e,
comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli
stessi datori di lavoro possono
autocertificare l'effettuazione della
valutazione dei rischi. Quanto previsto nel
precedente periodo non si applica alle
attività di cui all'articolo 31, comma 6,
lettere a), b), c), d) nonché g).
6. I datori di lavoro che occupano fino a 50
lavoratori possono effettuare la valutazione
dei rischi sulla base delle procedure
standardizzate di cui all'articolo 6, comma
8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione
di tali procedure trovano applicazione le
disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si
applicano alle attività svolte nelle
seguenti aziende:
a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6,
lettere a), b), c), d), f) e g);
b) aziende in cui si svolgono attività che
espongono i lavoratori a rischi chimici,
biologici, da atmosfere esplosive,
cancerogeni mutageni, connessi
all'esposizione ad amianto;
c) aziende che rientrano nel campo di
applicazione del Titolo IV del presente
decreto.
Articolo 30
Modelli di organizzazione e di gestione
1. Il modello di organizzazione e di
gestione idoneo ad avere efficacia esimente
della responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche, delle società e delle
associazioni anche prive di personalità
giuridica di cui al decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed
efficacemente attuato, assicurando un
sistema aziendale per l'adempimento di tutti
gli obblighi giuridici relativi:
a) al rispetto degli standard
tecnico-strutturali di legge relativi a
attrezzature, impianti, luoghi di lavoro,
agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e
di predisposizione delle misure di
prevenzione e protezione conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa,
quali emergenze, primo soccorso, gestione
degli appalti, riunioni periodiche di
sicurezza, consultazioni dei rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e
formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con
riferimento al rispetto delle procedure e
delle istruzioni di lavoro in sicurezza da
parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e
certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche
dell'applicazione e dell'efficacia delle
procedure adottate.
2. Il modello organizzativo e gestionale di
cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi
di registrazione dell'avvenuta effettuazione
delle attività di cui al comma 1.
3. Il modello organizzativo deve in ogni
caso prevedere, per quanto richiesto dalla
natura e dimensioni dell'organizzazione e
dal tipo di attività svolta,
un'articolazione di funzioni che assicuri le
competenze tecniche e i poteri necessari per
la verifica, valutazione, gestione e
controllo del rischio, nonché un sistema
disciplinare idoneo a sanzionare il mancato
rispetto delle misure indicate nel modello.
4. Il modello organizzativo deve altresì
prevedere un idoneo sistema di controllo
sull'attuazione del medesimo modello e sul
mantenimento nel tempo delle condizioni di
idoneità delle misure adottate. Il riesame e
l'eventuale modifica del modello
organizzativo devono essere adottati, quando
siano scoperte violazioni significative
delle norme relative alla prevenzione degli
infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in
occasione di mutamenti nell'organizzazione e
nell'attività in relazione al progresso
scientifico e tecnologico.
5. In sede di prima applicazione, i modelli
di organizzazione aziendale definiti
conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per
un sistema di gestione della salute e
sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre
2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007
si presumono conformi ai requisiti di cui al
presente articolo per le parti
corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori
modelli di organizzazione e gestione
aziendale possono essere indicati dalla
Commissione di cui all'articolo 6.
6. L'adozione del modello di organizzazione
e di gestione di cui al presente articolo
nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra
tra le attività finanziabili ai sensi
dell'articolo 11.
SEZIONE III
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Articolo 31
Servizio di prevenzione e protezione
1. Salvo quanto previsto dall'articolo
34, il datore di lavoro organizza il
servizio di prevenzione e protezione
all'interno della azienda o della unità
produttiva, o incarica persone o servizi
esterni costituiti anche presso le
associazioni dei datori di lavoro o gli
organismi paritetici, secondo le regole di
cui al presente articolo.
2. Gli addetti e i responsabili dei servizi,
interni o esterni, di cui al comma 1, devono
possedere le capacità e i requisiti
professionali di cui all'articolo 32, devono
essere in numero sufficiente rispetto alle
caratteristiche dell'azienda e disporre di
mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento
dei compiti loro assegnati. Essi non possono
subire pregiudizio a causa della attività
svolta nell'espletamento del proprio
incarico.
3. Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio
interno, il datore di lavoro può avvalersi
di persone esterne alla azienda in possesso
delle conoscenze professionali necessarie,
per integrare, ove occorra, l'azione di
prevenzione e protezione del servizio.
4. Il ricorso a persone o servizi esterni è
obbligatorio in assenza di dipendenti che,
all'interno dell'azienda ovvero dell'unità
produttiva, siano in possesso dei requisiti
di cui all'articolo 32.
5. Ove il datore di lavoro ricorra a persone
o servizi esterni non è per questo esonerato
dalla propria responsabilità in materia.
6. L'istituzione del servizio di prevenzione
e protezione all'interno dell'azienda,
ovvero dell'unità produttiva, è comunque
obbligatoria nei seguenti casi:
a) nelle aziende industriali di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 334 e successive
modificazioni, soggette all'obbligo di
notifica o rapporto, ai sensi degli articoli
6 e 8 del medesimo decreto;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti ed installazioni di cui
agli articoli 7, 28 e 33 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e
successive modificazioni;
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il
deposito separato di esplosivi, polveri e
munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre 200
lavoratori;
f) nelle industrie estrattive con oltre 50
lavoratori;
g) nelle strutture di ricovero e cura
pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
7. Nelle ipotesi di cui al comma 6 il
Responsabile del servizio di prevenzione e
protezione deve essere interno.
8. Nei casi di aziende con più unità
produttive nonché nei casi di gruppi di
imprese, può essere istituito un unico
servizio di prevenzione e protezione. I
datori di lavoro possono rivolgersi a tale
struttura per l'istituzione del servizio e
per la designazione degli addetti e del
responsabile.
Articolo 32
Capacità e requisiti professionali degli
addetti e dei responsabili dei servizi di
prevenzione e protezione interni ed esterni
1. Le capacità ed i requisiti
professionali dei responsabili e degli
addetti ai servizi di prevenzione e
protezione interni o esterni devono essere
adeguati alla natura dei rischi presenti sul
luogo di lavoro e relativi alle attività
lavorative.
2. Per lo svolgimento delle funzioni da
parte dei soggetti di cui al comma 1, è
necessario essere in possesso di un titolo
di studio non inferiore al diploma di
istruzione secondaria superiore nonché di un
attestato di frequenza, con verifica
dell'apprendimento, a specifici corsi di
formazione adeguati alla natura dei rischi
presenti sul luogo di lavoro e relativi alle
attività lavorative. Per lo svolgimento
della funzione di responsabile del servizio
prevenzione e protezione, oltre ai requisiti
di cui al precedente periodo, è necessario
possedere un attestato di frequenza, con
verifica dell'apprendimento, a specifici
corsi di formazione in materia di
prevenzione e protezione dei rischi, anche
di natura ergonomica e da stress
lavoro-correlato di cui all'articolo 28,
comma 1, di organizzazione e gestione delle
attività tecnico amministrative e di
tecniche di comunicazione in azienda e di
relazioni sindacali. I corsi di cui ai
periodi precedenti devono rispettare in ogni
caso quanto previsto dall'accordo sancito il
26 gennaio 2006 in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale, n. 37 del 14 febbraio 2006, e
successive modificazioni.
3. Possono altresì svolgere le funzioni di
responsabile o addetto coloro che, pur non
essendo in possesso del titolo di studio di
cui al comma 2, dimostrino di aver svolto
una delle funzioni richiamate,
professionalmente o alle dipendenze di un
datore di lavoro, almeno da sei mesi alla
data del 13 agosto 2003 previo svolgimento
dei corsi secondo quanto previsto
dall'accordo di cui al comma 2.
4. I corsi di formazione di cui al comma 2
sono organizzati dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano,
dalle università, dall'ISPESL, dall'INAIL, o
dall'IPSEMA per la parte di relativa
competenza, dal Corpo nazionale dei vigili
del fuoco dall'amministrazione della difesa,
dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione e dalle altre Scuole
superiori delle singole amministrazioni,
dalle associazioni sindacali dei datori di
lavoro o dei lavoratori o dagli organismi
paritetici, nonché dai soggetti di cui al
punto 4 dell'accordo di cui al comma 2 nel
rispetto dei limiti e delle specifiche
modalità ivi previste. Ulteriori soggetti
formatori possono essere individuati in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano.
5. Coloro che sono in possesso di laurea in
una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17,
L23, di cui al decreto del Ministro
dell'università e della ricerca in data 16
marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla
Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007,
o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al
decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica in data 4
agosto 2000 pubblicato nel S.O. alla
Gazzetta ufficiale n. 245 del 19 ottobre
2000, ovvero nella classe 4 di cui al
decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica in data 2
aprile 2001 pubblicato nel S.O. alla
Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001,
ovvero di altre lauree riconosciute
corrispondenti ai sensi della normativa
vigente, sono esonerati dalla frequenza ai
corsi di formazione di cui al comma 2, primo
periodo. Ulteriori titoli di studio possono
essere individuati in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.
6. I responsabili e gli addetti dei servizi
di prevenzione e protezione sono tenuti a
frequentare corsi di aggiornamento secondo
gli indirizzi definiti nell'accordo
Stato-Regioni di cui al comma 2. È fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 34.
7. Le competenze acquisite a seguito dello
svolgimento delle attività di formazione di
cui al presente articolo nei confronti dei
componenti del servizio interno sono
registrate nel libretto formativo del
cittadino di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera i), del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni.
8. Negli istituti di istruzione, di
formazione professionale e universitari e
nelle istituzioni dell'alta formazione
artistica e coreutica, il datore di lavoro
che non opta per lo svolgimento diretto dei
compiti propri del servizio di prevenzione e
protezione dei rischi designa il
responsabile del servizio di prevenzione e
protezione individuandolo tra:
a) il personale interno all'unità scolastica
in possesso dei requisiti di cui al presente
articolo che si dichiari a tal fine
disponibile;
b) il personale interno ad una unità
scolastica in possesso dei requisiti di cui
al presente articolo che si dichiari
disponibile ad operare in una pluralità di
istituti.
9. In assenza di personale di cui alle
lettere a) e b) del comma 8, gruppi di
istituti possono avvalersi in maniera comune
dell'opera di un unico esperto esterno,
tramite stipula di apposita convenzione, in
via prioritaria con gli enti locali
proprietari degli edifici scolastici e, in
via subordinata, con enti o istituti
specializzati in materia di salute e
sicurezza sul lavoro o con altro esperto
esterno libero professionista.
10. Nei casi di cui al comma 8 il datore di
lavoro che si avvale di un esperto esterno
per ricoprire l'incarico di responsabile del
servizio deve comunque organizzare un
servizio di prevenzione e protezione con un
adeguato numero di addetti.
Articolo 33
Compiti del servizio di prevenzione e
protezione
1. Il servizio di prevenzione e
protezione dai rischi professionali
provvede:
a) all'individuazione dei fattori di
rischio, alla valutazione dei rischi e
all'individuazione delle misure per la
sicurezza e la salubrità degli ambienti di
lavoro, nel rispetto della normativa vigente
sulla base della specifica conoscenza
dell'organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza,
le misure preventive e protettive di cui
all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di
controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza
per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e
formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in
materia di tutela della salute e sicurezza
sul lavoro, nonché alla riunione periodica
di cui all'articolo 35;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni
di cui all'articolo 36.
2. I componenti del servizio di prevenzione
e protezione sono tenuti al segreto in
ordine ai processi lavorativi di cui vengono
a conoscenza nell'esercizio delle funzioni
di cui al presente decreto legislativo.
3. Il servizio di prevenzione e protezione è
utilizzato dal datore di lavoro.
Articolo 34
Svolgimento diretto da parte del datore di
lavoro dei compiti di prevenzione e
protezione dai rischi
1. Salvo che nei casi di cui all'articolo
31, comma 6, il datore di lavoro può
svolgere direttamente i compiti propri del
servizio di prevenzione e protezione dai
rischi, di primo soccorso, nonché di
prevenzione incendi e di evacuazione, nelle
ipotesi previste nell'allegato 2 dandone
preventiva informazione al rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza ed alle
condizioni di cui ai commi successivi.
2. Il datore di lavoro che intende svolgere
i compiti di cui al comma 1, deve
frequentare corsi di formazione, di durata
minima di 16 ore e massima di 48 ore,
adeguati alla natura dei rischi presenti sul
luogo di lavoro e relativi alle attività
lavorative, nel rispetto dei contenuti e
delle articolazioni definiti mediante
accordo in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano,
entro il termine di dodici mesi dall'entrata
in vigore del presente decreto legislativo.
Fino alla pubblicazione dell'accordo di cui
al periodo precedente, conserva validità la
formazione effettuata ai sensi dell'articolo
3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997,
il cui contenuto è riconosciuto dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano in sede di definizione
dell'accordo di cui al periodo precedente.
3. Il datore di lavoro che svolge i compiti
di cui al comma 1 è altresì tenuto a
frequentare corsi di aggiornamento nel
rispetto di quanto previsto nell'accordo di
cui al precedente comma. L'obbligo di cui al
precedente periodo si applica anche a coloro
che abbiano frequentato i corsi di cui
all'articolo 3 del decreto ministeriale 16
gennaio 1997 e agli esonerati dalla
frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo
95 del Decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626.
Articolo 35
Riunione periodica
1. Nelle aziende e nelle unità produttive
che occupano più di 15 lavoratori, il datore
di lavoro, direttamente o tramite il
servizio di prevenzione e protezione dai
rischi, indice almeno una volta all'anno una
riunione cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo
rappresentante;
b) il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi;
c) il medico competente, ove nominato;
d) il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza.
2. Nel corso della riunione il datore di
lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:
a) il documento di valutazione dei rischi;
b) l'andamento degli infortuni e delle
malattie professionali e della sorveglianza
sanitaria;
c) i criteri di scelta, le caratteristiche
tecniche e l'efficacia dei dispositivi di
protezione individuale;
d) i programmi di informazione e formazione
dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori
ai fini della sicurezza e della protezione
della loro salute.
3. Nel corso della riunione possono essere
individuati:
a) codici di comportamento e buone prassi
per prevenire i rischi di infortuni e di
malattie professionali;
b) obiettivi di miglioramento della
sicurezza complessiva sulla base delle linee
guida per un sistema di gestione della
salute e sicurezza sul lavoro.
4. La riunione ha altresì luogo in occasione
di eventuali significative variazioni delle
condizioni di esposizione al rischio,
compresa la programmazione e l'introduzione
di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla
sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle
ipotesi di cui al presente articolo, nelle
unità produttive che occupano fino a 15
lavoratori è facoltà del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza chiedere la
convocazione di un'apposita riunione.
5. Della riunione deve essere redatto un
verbale che è a disposizione dei
partecipanti per la sua consultazione.
SEZIONE IV
FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Articolo 36
Informazione ai lavoratori
1. Il datore di lavoro provvede affinché
ciascun lavoratore riceva una adeguata
informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul
lavoro connessi alla attività della impresa
in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo
soccorso, la lotta antincendio,
l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati
di applicare le misure di cui agli articoli
45 e 46;
d) sui nominativi del responsabile e degli
addetti del servizio di prevenzione e
protezione, e del medico competente.
2. Il datore di lavoro provvede altresì
affinché ciascun lavoratore riceva una
adeguata informazione:
a) sui rischi specifici cui è esposto in
relazione all'attività svolta, le normative
di sicurezza e le disposizioni aziendali in
materia;
b) sui pericoli connessi all'uso delle
sostanze e dei preparati pericolosi sulla
base delle schede dei dati di sicurezza
previste dalla normativa vigente e dalle
norme di buona tecnica;
c) sulle misure e le attività di protezione
e prevenzione adottate.
3. Il datore di lavoro fornisce le
informazioni di cui al comma 1, lettere a) e
al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai
lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9.
4. Il contenuto della informazione deve
essere facilmente comprensibile per i
lavoratori e deve consentire loro di
acquisire le relative conoscenze. Ove la
informazione riguardi lavoratori immigrati,
essa avviene previa verifica della
comprensione della lingua utilizzata nel
percorso informativo.
Articolo 37
Formazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti
1. Il datore di lavoro assicura che
ciascun lavoratore riceva una formazione
sufficiente ed adeguata in materia di salute
e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze
linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione,
protezione, organizzazione della prevenzione
aziendale, diritti e doveri dei vari
soggetti aziendali, organi di vigilanza,
controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai
possibili danni e alle conseguenti misure e
procedure di prevenzione e protezione
caratteristici del settore o comparto di
appartenenza dell'azienda.
2. La durata, i contenuti minimi e le
modalità della formazione di cui al comma 1
sono definiti mediante accordo in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano adottato, previa
consultazione delle parti sociali, entro il
termine di dodici mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo.
3. Il datore di lavoro assicura, altresì,
che ciascun lavoratore riceva una formazione
sufficiente ed adeguata in merito ai rischi
specifici di cui ai Titoli del presente
decreto successivi al I. Ferme restando le
disposizioni già in vigore in materia, la
formazione di cui al periodo che precede è
definita mediante l'accordo di cui al comma
2.
4. La formazione e, ove previsto,
l'addestramento specifico devono avvenire in
occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro
o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si
tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di
mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature
di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove
sostanze e preparati pericolosi.
5. L'addestramento viene effettuato da
persona esperta e sul luogo di lavoro.
6. La formazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti deve essere periodicamente
ripetuta in relazione all'evoluzione dei
rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.
7. I preposti ricevono a cura del datore di
lavoro e in azienda, un'adeguata e specifica
formazione e un aggiornamento periodico in
relazione ai propri compiti in materia di
salute e sicurezza del lavoro. I contenuti
della formazione di cui al presente comma
comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i
relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori
di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche,
organizzative e procedurali di prevenzione e
protezione.
8. I soggetti di cui all'articolo 21, comma
1, possono avvalersi dei percorsi formativi
appositamente definiti, tramite l'accordo di
cui al comma 2, in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.
9. I lavoratori incaricati dell'attività di
prevenzione incendi e lotta antincendio, di
evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di
pericolo grave ed immediato, di salvataggio,
di primo soccorso e, comunque, di gestione
dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e
specifica formazione e un aggiornamento
periodico; in attesa dell'emanazione delle
disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo
46, continuano a trovare applicazione le
disposizioni di cui al decreto del Ministro
dell'interno in data 10 marzo 1998,
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale
n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo
dell'articolo 13 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626.
10. Il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza ha diritto ad una formazione
particolare in materia di salute e sicurezza
concernente i rischi specifici esistenti
negli ambiti in cui esercita la propria
rappresentanza, tale da assicurargli
adeguate competenze sulle principali
tecniche di controllo e prevenzione dei
rischi stessi.
11. Le modalità, la durata e i contenuti
specifici della formazione del
rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza sono stabiliti in sede di
contrattazione collettiva nazionale, nel
rispetto dei seguenti contenuti minimi: a)
principi giuridici comunitari e nazionali;
b) legislazione generale e speciale in
materia di salute e sicurezza sul lavoro; c)
principali soggetti coinvolti e i relativi
obblighi; d) definizione e individuazione
dei fattori di rischio; e) valutazione dei
rischi; f) individuazione delle misure
tecniche, organizzative e procedurali di
prevenzione e protezione; g) aspetti
normativi dell'attività di rappresentanza
dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della
comunicazione. La durata minima dei corsi è
di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi
specifici presenti in azienda e le
conseguenti misure di prevenzione e
protezione adottate, con verifica di
apprendimento. La contrattazione collettiva
nazionale disciplina le modalità
dell'obbligo di aggiornamento periodico, la
cui durata non può essere inferiore a 4 ore
annue per le imprese che occupano dai 15 ai
50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese
che occupano più di 50 lavoratori.
12. La formazione dei lavoratori e quella
dei loro rappresentanti deve avvenire, in
collaborazione con gli organismi paritetici
di cui all'articolo 50 ove presenti, durante
l'orario di lavoro e non può comportare
oneri economici a carico dei lavoratori.
13. Il contenuto della formazione deve
essere facilmente comprensibile per i
lavoratori e deve consentire loro di
acquisire le conoscenze e competenze
necessarie in materia di salute e sicurezza
sul lavoro. Ove la formazione riguardi
lavoratori immigrati, essa avviene previa
verifica della comprensione e conoscenza
della lingua veicolare utilizzata nel
percorso formativo.
14. Le competenze acquisite a seguito dello
svolgimento delle attività di formazione di
cui al presente decreto sono registrate nel
libretto formativo del cittadino di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera i), del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, e successive modificazioni. Il
contenuto del libretto formativo è
considerato dal datore di lavoro ai fini
della programmazione della formazione e di
esso gli organi di vigilanza tengono conto
ai fini della verifica degli obblighi di cui
al presente decreto.
SEZIONE V
SORVEGLIANZA SANITARIA
Articolo 38
Titoli e requisiti del medico competente
1. Per svolgere le funzioni di medico
competente è necessario possedere uno dei
seguenti titoli o requisiti:
a) specializzazione in medicina del lavoro o
in medicina preventiva dei lavoratori e
psicotecnica;
b) docenza in medicina del lavoro o in
medicina preventiva dei lavoratori e
psicotecnica o in tossicologia industriale o
in igiene industriale o in fisiologia e
igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
d) specializzazione in igiene e medicina
preventiva o in medicina legale.
2. I medici in possesso dei titoli di cui al
comma 1, lettera d), sono tenuti a
frequentare appositi percorsi formativi
universitari da definire con apposito
decreto del Ministero dell'Università e
della ricerca di concerto con il Ministero
della salute. I soggetti di cui al
precedente periodo i quali, alla data di
entrata in vigore del presente decreto,
svolgano le attività di medico competente o
dimostrino di avere svolto tali attività per
almeno un anno nell'arco dei tre anni
anteriori all'entrata in vigore del presente
decreto legislativo, sono abilitati a
svolgere le medesime funzioni. A tal fine
sono tenuti a produrre alla Regione
attestazione del datore di lavoro
comprovante l'espletamento di tale attività.
3. Per lo svolgimento delle funzioni di
medico competente è altresì necessario
partecipare al programma di educazione
continua in medicina ai sensi del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e
successive modificazioni e integrazioni, a
partire dal programma triennale successivo
all'entrata in vigore del presente decreto
legislativo. I crediti previsti dal
programma triennale dovranno essere
conseguiti nella misura non inferiore al 70
per cento del totale nella disciplina
"medicina del lavoro e sicurezza degli
ambienti di lavoro".
4. I medici in possesso dei titoli e dei
requisiti di cui al presente articolo sono
iscritti nell'elenco dei medici competenti
istituito presso il Ministero della salute.
Articolo 39
Svolgimento dell'attività di medico
competente
1. L'attività di medico competente è
svolta secondo i principi della medicina del
lavoro e del codice etico della Commissione
internazionale di salute occupazionale
(ICOH).
2. Il medico competente svolge la propria
opera in qualità di:
a) dipendente o collaboratore di una
struttura esterna pubblica o privata,
convenzionata con l'imprenditore;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro.
3. Il dipendente di una struttura pubblica,
assegnato agli uffici che svolgono attività
di vigilanza, non può prestare, ad alcun
titolo e in alcuna parte del territorio
nazionale, attività di medico competente.
4. Il datore di lavoro assicura al medico
competente le condizioni necessarie per lo
svolgimento di tutti i suoi compiti
garantendone l'autonomia.
5. Il medico competente può avvalersi, per
accertamenti diagnostici, della
collaborazione di medici specialisti scelti
in accordo con il datore di lavoro che ne
sopporta gli oneri.
6. Nei casi di aziende con più unità
produttive, nei casi di gruppi d'imprese
nonché qualora la valutazione dei rischi ne
evidenzi la necessità, il datore di lavoro
può nominare più medici competenti
individuando tra essi un medico con funzioni
di coordinamento.
Articolo 40
Rapporti del medico competente con il
Servizio sanitario nazionale
1. Entro il primo trimestre dell'anno
successivo all'anno di riferimento il medico
competente trasmette, esclusivamente per via
telematica, ai servizi competenti per
territorio le informazioni, elaborate
evidenziando le differenze di genere,
relative ai dati aggregati sanitari e di
rischio dei lavoratori, sottoposti a
sorveglianza sanitaria secondo il modello in
allegato 3B.
2. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano trasmettono le
informazioni di cui al comma 1, aggregate
dalle aziende sanitarie locali, all'ISPESL.
Articolo 41
Sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria è effettuata
dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa
vigente, dalle direttive europee nonché
dalle indicazioni fornite dalla Commissione
consultiva di cui all'articolo 6;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta
e la stessa sia ritenuta dal medico
competente correlata ai rischi lavorativi.
2. La sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva intesa a
constatare l'assenza di controindicazioni al
lavoro cui il lavoratore è destinato al fine
di valutare la sua idoneità alla mansione
specifica;
b) visita medica periodica per controllare
lo stato di salute dei lavoratori ed
esprimere il giudizio di idoneità alla
mansione specifica. La periodicità di tali
accertamenti, qualora non prevista dalla
relativa normativa, viene stabilita, di
norma, in una volta l'anno. Tale periodicità
può assumere cadenza diversa, stabilita dal
medico competente in funzione della
valutazione del rischio. L'organo di
vigilanza, con provvedimento motivato, può
disporre contenuti e periodicità della
sorveglianza sanitaria differenti rispetto a
quelli indicati dal medico competente;
c) visita medica su richiesta del
lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico
competente correlata ai rischi professionali
o alle sue condizioni di salute,
suscettibili di peggioramento a causa
dell'attività lavorativa svolta, al fine di
esprimere il giudizio di idoneità alla
mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio
della mansione onde verificare l'idoneità
alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del
rapporto di lavoro nei casi previsti dalla
normativa vigente.
3. Le visite mediche di cui al comma 2 non
possono essere effettuate:
a) in fase preassuntiva (*) (**);
b) per accertare stati di gravidanza;
c) negli altri casi vietati dalla normativa
vigente.
4. Le visite mediche di cui al comma 2, a
cura e spese del datore di lavoro,
comprendono gli esami clinici e biologici e
indagini diagnostiche mirati al rischio
ritenuti necessari dal medico competente.
Nei casi ed alle condizioni previste
dall'ordinamento, le visite di cui al comma
2, lettere a), b) e d) sono altresì
finalizzate alla verifica di assenza di
condizioni di alcol dipendenza e di
assunzione di sostanze psicotrope e
stupefacenti.
5. Gli esiti della visita medica devono
essere allegati alla cartella sanitaria e di
rischio di cui all'articolo 25, comma 1,
lettera c), secondo i requisiti minimi
contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su
formato cartaceo o informatizzato, secondo
quanto previsto dall'articolo 53.
6. Il medico competente, sulla base delle
risultanze delle visite mediche di cui al
comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi
relativi alla mansione specifica:
a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o
permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.
7. Nel caso di espressione del giudizio di
inidoneità temporanea vanno precisati i
limiti temporali di validità.
8. Dei giudizi di cui al comma 6, il medico
competente informa per iscritto il datore di
lavoro e il lavoratore.
9. Avverso i giudizi del medico competente è
ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla
data di comunicazione del giudizio medesimo,
all'organo di vigilanza territorialmente
competente che dispone, dopo eventuali
ulteriori accertamenti, la conferma, la
modifica o la revoca del giudizio stesso.
Nota:
(*) L'art. 4 c. 2 del D.L. 97/2008 recita:
"2. Le disposizioni di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera r), e all'articolo 41,
comma 3, lettera a), del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81, si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2009".
(**) L'art. 32 del D.L. 207/2008 recita: "Le
disposizioni di cui agli articoli 18, comma
1, lettera r), e 41, comma 3, lettera a),
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, e successive modificazioni, si applicano
a decorrere dal 16 maggio 2009."
Articolo 42
Provvedimenti in caso di inidoneità alla
mansione specifica
1. Il datore di lavoro, anche in
considerazione di quanto disposto dalla
legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai
giudizi di cui all'articolo 41, comma 6,
attua le misure indicate dal medico
competente e qualora le stesse prevedano
un'inidoneità alla mansione specifica
adibisce il lavoratore, ove possibile, ad
altra mansione compatibile con il suo stato
di salute.
2. Il lavoratore di cui al comma 1 che viene
adibito a mansioni inferiori conserva la
retribuzione corrispondente alle mansioni
precedentemente svolte, nonché la qualifica
originaria. Qualora il lavoratore venga
adibito a mansioni equivalenti o superiori
si applicano le norme di cui all'articolo
2103 del codice civile, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 52 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
SEZIONE VI
GESTIONE DELLE EMERGENZE
Articolo 43
Disposizioni generali
1. Ai fini degli adempimenti di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera t), il
datore di lavoro:
a) organizza i necessari rapporti con i
servizi pubblici competenti in materia di
primo soccorso, salvataggio, lotta
antincendio e gestione dell'emergenza;
b) designa preventivamente i lavoratori di
cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);
c) informa tutti i lavoratori che possono
essere esposti a un pericolo grave e
immediato circa le misure predisposte e i
comportamenti da adottare;
d) programma gli interventi, prende i
provvedimenti e dà istruzioni affinché i
lavoratori, in caso di pericolo grave e
immediato che non può essere evitato,
possano cessare la loro attività, o mettersi
al sicuro, abbandonando immediatamente il
luogo di lavoro;
e) adotta i provvedimenti necessari affinché
qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo
grave ed immediato per la propria sicurezza
o per quella di altre persone e
nell'impossibilità di contattare il
competente superiore gerarchico, possa
prendere le misure adeguate per evitare le
conseguenze di tale pericolo, tenendo conto
delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici
disponibili.
2. Ai fini delle designazioni di cui al
comma 1, lettera b), il datore di lavoro
tiene conto delle dimensioni dell'azienda e
dei rischi specifici dell'azienda o della
unità produttiva secondo i criteri previsti
nei decreti di cui all'articolo 46.
3. I lavoratori non possono, se non per
giustificato motivo, rifiutare la
designazione. Essi devono essere formati,
essere in numero sufficiente e disporre di
attrezzature adeguate, tenendo conto delle
dimensioni e dei rischi specifici
dell'azienda o dell'unità produttiva.
4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni
debitamente motivate, astenersi dal chiedere
ai lavoratori di riprendere la loro attività
in una situazione di lavoro in cui persiste
un pericolo grave ed immediato.
Articolo 44
Diritti dei lavoratori in caso di pericolo
grave e immediato
1. Il lavoratore che, in caso di pericolo
grave, immediato e che non può essere
evitato, si allontana dal posto di lavoro o
da una zona pericolosa, non può subire
pregiudizio alcuno e deve essere protetto da
qualsiasi conseguenza dannosa.
2. Il lavoratore che, in caso di pericolo
grave e immediato e nell'impossibilità di
contattare il competente superiore
gerarchico, prende misure per evitare le
conseguenze di tale pericolo, non può subire
pregiudizio per tale azione, a meno che non
abbia commesso una grave negligenza.
Articolo 45
Primo soccorso
1. Il datore di lavoro, tenendo conto
della natura della attività e delle
dimensioni dell'azienda o della unità
produttiva, sentito il medico competente ove
nominato, prende i provvedimenti necessari
in materia di primo soccorso e di assistenza
medica di emergenza, tenendo conto delle
altre eventuali persone presenti sui luoghi
di lavoro e stabilendo i necessari rapporti
con i servizi esterni, anche per il
trasporto dei lavoratori infortunati.
2. Le caratteristiche minime delle
attrezzature di primo soccorso, i requisiti
del personale addetto e la sua formazione,
individuati in relazione alla natura
dell'attività, al numero dei lavoratori
occupati ed ai fattori di rischio sono
individuati dal decreto ministeriale 15
luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti
ministeriali di adeguamento acquisito il
parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Con appositi decreti ministeriali,
acquisito il parere della Conferenza
permanente, acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, vengono definite le
modalità di applicazione in ambito
ferroviario del decreto ministeriale 15
luglio 2003, n. 388 e successive
modificazioni.
Articolo 46
Prevenzione incendi
1. La prevenzione incendi è la funzione
di preminente interesse pubblico, di
esclusiva competenza statuale, diretta a
conseguire, secondo criteri applicativi
uniformi sul territorio nazionale, gli
obiettivi di sicurezza della vita umana, di
incolumità delle persone e di tutela dei
beni e dell'ambiente.
2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente
decreto legislativo devono essere adottate
idonee misure per prevenire gli incendi e
per tutelare l'incolumità dei lavoratori.
3. Fermo restando quanto previsto dal
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e
dalle disposizioni concernenti la
prevenzione incendi di cui al presente
decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro
e della previdenza sociale, in relazione ai
fattori di rischio, adottano uno o più
decreti nei quali sono definiti:
a) i criteri diretti atti ad individuare:
1) misure intese ad evitare l'insorgere di
un incendio ed a limitarne le conseguenze
qualora esso si verifichi;
2) misure precauzionali di esercizio;
3) metodi di controllo e manutenzione degli
impianti e delle attrezzature antincendio;
4) criteri per la gestione delle emergenze;
b) le caratteristiche dello specifico
servizio di prevenzione e protezione
antincendio, compresi i requisiti del
personale addetto e la sua formazione.
4. Fino all'emanazione dei decreti di cui al
comma 3, continuano ad applicarsi i criteri
generali di sicurezza antincendio e per la
gestione delle emergenze nei luoghi di
lavoro di cui al decreto del Ministro
dell'interno 10 marzo 1998.
5. Al fine di favorire il miglioramento dei
livelli di sicurezza antincendio nei luoghi
di lavoro, ed ai sensi dell'articolo 14,
comma 2, lettera h) del decreto legislativo
8 marzo 2006, n. 139, con decreto del
Ministro dell'interno sono istituiti, presso
ogni direzione regionale dei vigili del
fuoco, dei nuclei specialistici per
l'effettuazione di una specifica attività di
assistenza alle aziende. Il medesimo decreto
contiene le procedure per l'espletamento
della attività di assistenza.
6. In relazione ai principi di cui ai commi
precedenti, ogni disposizione contenuta nel
presente decreto legislativo, concernente
aspetti di prevenzione incendi, sia per
l'attività di disciplina che di controllo,
deve essere riferita agli organi centrali e
periferici del Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile, di cui agli articoli 1 e 2, del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
Restano ferme le rispettive competenze di
cui all'articolo 13.
7. Le maggiori risorse derivanti
dall'espletamento della funzione di
controllo di cui al presente articolo, sono
rassegnate al Corpo nazione del vigili per
il miglioramento dei livelli di sicurezza
antincendio nei luoghi di lavoro.
SEZIONE VII
CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI
Articolo 47
Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza
1. Il rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza è istituito a livello
territoriale o di comparto, aziendale e di
sito produttivo. L'elezione dei
rappresentanti per la sicurezza avviene
secondo le modalità di cui al comma 6.
2. In tutte le aziende, o unità produttive,
è eletto o designato il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza.
3. Nelle aziende o unità produttive che
occupano fino a 15 lavoratori il
rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza è di norma eletto direttamente dai
lavoratori al loro interno oppure è
individuato per più aziende nell'ambito
territoriale o del comparto produttivo
secondo quanto previsto dall'articolo 48.
4. Nelle aziende o unità produttive con più
di 15 lavoratori il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza è eletto o
designato dai lavoratori nell'ambito delle
rappresentanze sindacali in azienda. In
assenza di tali rappresentanze, il
rappresentante è eletto dai lavoratori della
azienda al loro interno.
5. Il numero, le modalità di designazione o
di elezione del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo
di lavoro retribuito e gli strumenti per
l'espletamento delle funzioni sono stabiliti
in sede di contrattazione collettiva.
6. L'elezione dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza aziendali,
territoriali o di comparto, salvo diverse
determinazioni in sede di contrattazione
collettiva, avviene di norma in
corrispondenza della giornata nazionale per
la salute e sicurezza sul lavoro,
individuata, nell'ambito della settimana
europea per la salute e sicurezza sul
lavoro, con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale di concerto con
il Ministro della salute, sentite le
confederazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale. Con il
medesimo decreto sono disciplinate le
modalità di attuazione del presente comma.
7. In ogni caso il numero minimo dei
rappresentanti di cui al comma 2 è il
seguente: a) un rappresentante nelle aziende
ovvero unità produttive sino a 200
lavoratori; b) tre rappresentanti nelle
aziende ovvero unità produttive da 201 a
1.000 lavoratori; c) sei rappresentanti in
tutte le altre aziende o unità produttive
oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il
numero dei rappresentanti è aumentato nella
misura individuata dagli accordi
interconfederali o dalla contrattazione
collettiva.
8. Qualora non si proceda alle elezioni
previste dai commi 3 e 4, le funzioni di
rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza sono esercitate dai rappresentanti
di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse
intese tra le associazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale.
Articolo 48
Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza territoriale
1. Il rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza territoriale di cui
all'articolo 47, comma 3, esercita le 1. Il
rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza territoriale di cui all'articolo
47, comma 3, esercita le competenze del
rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza di cui all'articolo 50 e i termini
e con le modalità ivi previste con
riferimento a tutte le aziende o unità
produttive del territorio o del comparto di
competenza nelle quali non sia stato eletto
o designato il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza.
2. Le modalità di elezione o designazione
del rappresentante di cui al comma 1 sono
individuate dagli accordi collettivi
nazionali, interconfederali o di categoria,
stipulati dalle associazioni dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale. In
mancanza dei predetti accordi, le modalità
di elezione o designazione sono individuate
con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentite le associazioni
di cui al presente comma.
3. Tutte le aziende o unità produttive nel
cui ambito non è stato eletto o designato il
rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza partecipano al Fondo di cui
all'articolo 52.
4. Per l'esercizio delle proprie
attribuzioni, il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza territoriale
accede ai luoghi di lavoro nel rispetto
delle modalità e del termine di preavviso
individuati dagli accordi di cui al comma 2.
Il termine di preavviso non opera in caso di
infortunio grave. In tale ultima ipotesi
l'accesso avviene previa segnalazione
all'organismo paritetico.
5. Ove l'azienda impedisca l'accesso, nel
rispetto delle modalità di cui al presente
articolo, al rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza territoriale, questi lo
comunica all'organismo paritetico o, in sua
mancanza, all'organo di vigilanza
territorialmente competente.
6. L'organismo paritetico o, in mancanza, il
Fondo di cui all'articolo 52 comunica alle
aziende e ai lavoratori interessati il
nominativo del rappresentante della
sicurezza territoriale.
7. Il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza territoriale ha diritto ad una
formazione particolare in materia di salute
e sicurezza concernente i rischi specifici
esistenti negli ambiti in cui esercita la
propria rappresentanza, tale da assicurargli
adeguate competenze sulle principali
tecniche di controllo e prevenzione dei
rischi stessi. Le modalità, la durata e i
contenuti specifici della formazione del
rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza territoriale sono stabiliti in
sede di contrattazione collettiva secondo un
percorso formativo di almeno 64 ore
iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla
data di elezione o designazione, e 8 ore di
aggiornamento annuale.
8. L'esercizio delle funzioni di
rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza territoriale è incompatibile con
l'esercizio di altre funzioni sindacali
operative.
Articolo 49
Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza di sito produttivo
1. Rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza di sito produttivo sono
individuati nei seguenti specifici contesti
produttivi caratterizzati dalla compresenza
di più aziende o cantieri:
a) i porti di cui all'articolo 4, comma 1,
lettere b), c) e d) della legge 28 gennaio
1994, n. 84, sedi di autorità portuale
nonché quelli sede di autorità marittima da
individuare con decreto dei Ministri del
lavoro e della previdenza sociale e dei
trasporti da adottare entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del presente
decreto;
b) centri intermodali di trasporto di cui
alla direttiva del Ministro dei trasporti
del 18 ottobre 2006, n. 3858;
c) impianti siderurgici;
d) cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno,
intesa quale entità presunta dei cantieri,
rappresentata dalla somma delle giornate
lavorative prestate dai lavoratori, anche
autonomi, previste per la realizzazione di
tutte le opere;
e) contesti produttivi con complesse
problematiche legate alla interferenza delle
lavorazioni e da un numero complessivo di
addetti mediamente operanti nell'area
superiore a 500.
2. Nei contesti di cui al comma precedente
il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza di sito produttivo è individuato,
su loro iniziativa, tra i rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza delle aziende
operanti nel sito produttivo.
3. La contrattazione collettiva stabilisce
le modalità di individuazione di cui al
comma 2 nonché le modalità secondo cui il
rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza di sito produttivo esercita le
attribuzioni di cui all'articolo 50 in tutte
le aziende o cantieri del sito produttivo in
cui non vi siano rappresentanti per la
sicurezza e realizza il coordinamento tra i
rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza del medesimo sito.
Articolo 50
Attribuzioni del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza
1. Fatto salvo quanto stabilito in sede
di contrattazione collettiva, il
rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si
svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e
tempestivamente in ordine alla valutazione
dei rischi, alla individuazione,
programmazione, realizzazione e verifica
della prevenzione nella azienda o unità
produttiva;
c) è consultato sulla designazione del
responsabile e degli addetti al servizio di
prevenzione, alla attività di prevenzione
incendi, al primo soccorso, alla evacuazione
dei luoghi di lavoro e del medico
competente;
d) è consultato in merito all'organizzazione
della formazione di cui all'articolo 37;
e) riceve le informazioni e la
documentazione aziendale inerente alla
valutazione dei rischi e le misure di
prevenzione relative, nonché quelle inerenti
alle sostanze ed ai preparati pericolosi,
alle macchine, agli impianti, alla
organizzazione e agli ambienti di lavoro,
agli infortuni ed alle malattie
professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai
servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e,
comunque, non inferiore a quella prevista
dall'articolo 37;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione
e l'attuazione delle misure di prevenzione
idonee a tutelare la salute e l'integrità
fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di
visite e verifiche effettuate dalle autorità
competenti, dalle quali è, di norma,
sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui
all'articolo 35;
m) fa proposte in merito alla
attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda dei
rischi individuati nel corso della sua
attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti
qualora ritenga che le misure di prevenzione
e protezione dai rischi adottate dal datore
di lavoro o dai dirigenti e i mezzi
impiegati per attuarle non siano idonei a
garantire la sicurezza e la salute durante
il lavoro.
2. Il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza deve disporre del tempo necessario
allo svolgimento dell'incarico senza perdita
di retribuzione, nonché dei mezzi e degli
spazi necessari per l'esercizio delle
funzioni e delle facoltà riconosciutegli,
anche tramite l'accesso ai dati, di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera r),
contenuti in applicazioni informatiche. Non
può subire pregiudizio alcuno a causa dello
svolgimento della propria attività e nei
suoi confronti si applicano le stesse tutele
previste dalla legge per le rappresentanze
sindacali.
3. Le modalità per l'esercizio delle
funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in
sede di contrattazione collettiva nazionale.
4. Il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, su sua richiesta e per
l'espletamento della sua funzione, riceve
copia del documento di cui all'articolo 17,
comma 1, lettera a).
5. I rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza dei lavoratori rispettivamente del
datore di lavoro committente e delle imprese
appaltatrici, su loro richiesta e per
l'espletamento della loro funzione, ricevono
copia del documento di valutazione dei
rischi di cui all'articolo 26, comma 3.
6. Il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza è tenuto al rispetto delle
disposizioni di cui al decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196 e del segreto
industriale relativamente alle informazioni
contenute nel documento di valutazione dei
rischi e nel documento di valutazione dei
rischi di cui all'articolo 26, comma 3,
nonché al segreto in ordine ai processi
lavorativi di cui vengono a conoscenza
nell'esercizio delle funzioni.
7. L'esercizio delle funzioni di
rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza è incompatibile con la nomina di
responsabile o addetto al servizio di
prevenzione e protezione.
Articolo 51
Organismi paritetici
1. A livello territoriale sono costituiti
gli organismi paritetici di cui all'articolo
2, comma 1, lettera ee).
2. Fatto salvo quanto previsto dalla
contrattazione collettiva, gli organismi di
cui al comma 1 sono prima istanza di
riferimento in merito a controversie sorte
sull'applicazione dei diritti di
rappresentanza, informazione e formazione,
previsti dalle norme vigenti.
3. Gli organismi paritetici possono
supportare le imprese nell'individuazione di
soluzioni tecniche e organizzative dirette a
garantire e migliorare la tutela della
salute e sicurezza sul lavoro;
4. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1,
gli organismi bilaterali o partecipativi
previsti da accordi interconfederali, di
categoria, nazionali, territoriali o
aziendali.
5. Agli effetti dell'articolo 9 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli
organismi di cui al comma 1 sono parificati
ai soggetti titolari degli istituti della
partecipazione di cui al medesimo articolo.
6. Gli organismi paritetici di cui al comma
1, purché dispongano di personale con
specifiche competenze tecniche in materia di
salute e sicurezza sul lavoro, possono
effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti
nei territori e nei comparti produttivi di
competenza, sopralluoghi per le finalità di
cui al comma 3.
7. Gli organismi di cui al presente articolo
trasmettono al Comitato di cui all'articolo
7 una relazione annuale sull'attività
svolta.
8. Gli organismi paritetici comunicano alle
aziende di cui all'articolo 48, comma 2, i
nominativi dei rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza territoriale. Analoga
comunicazione effettuano nei riguardi degli
organi di vigilanza territorialmente
competenti.
Articolo 52
Sostegno alla piccola e media impresa, ai
rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza territoriali e alla pariteticità
1. Presso l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL) è costituito il fondo di
sostegno alla piccola e media impresa, ai
rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza territoriali e alla pariteticità.
Il fondo opera a favore delle realtà in cui
la contrattazione nazionale o integrativa
non preveda o costituisca sistemi di
rappresentanza dei lavoratori e di
pariteticità migliorativi o, almeno, di pari
livello ed ha quali obiettivi il:
a) sostegno ed il finanziamento, in misura
non inferiore al cinquanta per cento delle
disponibilità del Fondo, delle attività
delle rappresentanze dei lavoratori per la
sicurezza territoriali, anche con
riferimento alla formazione;
b) finanziamento della formazione dei datori
di lavoro delle piccole e medie imprese, dei
piccoli imprenditori di cui all'articolo
2083 del codice civile, dei lavoratori
stagionali del settore agricolo e dei
lavoratori autonomi;
c) sostegno delle attività degli organismi
paritetici.
2. Il fondo di cui al comma 1 è finanziato:
a) da un contributo delle aziende di cui
all'articolo 48, comma 3, in misura pari a
due ore lavorative annue per ogni lavoratore
occupato presso l'azienda ovvero l'unità
produttiva;
b) dalle entrate derivanti dall'irrogazione
delle sanzioni previste dal presente decreto
per la parte eccedente quanto riscosso a
seguito dell'irrogazione delle sanzioni
previste dalla previgente normativa abrogata
dal presente decreto nel corso dell'anno
2007, incrementato del 10%;
c) con una quota parte delle risorse di cui
all'articolo 9, comma 3;
d) relativamente all'attività formative per
le piccole e medie imprese di cui al comma
1, lettera b), anche dalle risorse di cui
all'articolo 11, comma 2.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale e del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, adottato,
previa intesa con le associazioni dei datori
di lavoro e dei lavoratori comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale,
sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano,
entro dodici mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto, sono definiti le modalità
di funzionamento del fondo di cui al comma
1, i criteri di riparto delle risorse tra le
finalità di cui al medesimo comma nonché il
relativo procedimento amministrativo e
contabile di alimentazione.
4. Il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza territoriale redige una relazione
annuale sulla attività svolta, da inviare al
Fondo.
SEZIONE VIII
DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E
STATISTICHE DEGLI INFORTUNI
E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI
Articolo 53
Tenuta della documentazione
1. È consentito l'impiego di sistemi di
elaborazione automatica dei dati per la
memorizzazione di qualunque tipo di
documentazione prevista dal presente decreto
legislativo.
2. Le modalità di memorizzazione dei dati e
di accesso al sistema di gestione della
predetta documentazione devono essere tali
da assicurare che:
a) l'accesso alle funzioni del sistema sia
consentito solo ai soggetti a ciò
espressamente abilitati dal datore di
lavoro;
b) la validazione delle informazioni
inserite sia consentito solo alle persone
responsabili, in funzione della natura dei
dati;
c) le operazioni di validazione dei dati di
cui alla lettera b) siano univocamente
riconducibili alle persone responsabili che
le hanno effettuate mediante la
memorizzazione di codice identificativo
autogenerato dagli stessi;
d) le eventuali informazioni di modifica,
ivi comprese quelle inerenti alle generalità
e ai dati occupazionali del lavoratore,
siano solo aggiuntive a quelle già
memorizzate;
e) sia possibile riprodurre su supporti a
stampa, sulla base dei singoli documenti,
ove previsti dal presente decreto
legislativo, le informazioni contenute nei
supporti di memoria;
f) le informazioni siano conservate almeno
su due distinti supporti informatici di
memoria e siano implementati programmi di
protezione e di controllo del sistema da
codici virali;
g) sia redatta, a cura dell'esercente del
sistema, una procedura in cui siano
dettagliatamente descritte le operazioni
necessarie per la gestione del sistema
medesimo. Nella procedura non devono essere
riportati i codici di accesso.
3. Nel caso in cui le attività del datore di
lavoro siano articolate su vari sedi
geografiche o organizzate in distinti
settori funzionali, l'accesso ai dati può
avvenire mediante reti di comunicazione
elettronica, attraverso la trasmissione
della password in modalità criptata e fermo
restando quanto previsto al comma 2
relativamente alla immissione e validazione
dei dati da parte delle persone
responsabili.
4. La documentazione, sia su supporto
cartaceo che informatico, deve essere
custodita nel rispetto del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in
materia di protezione dei dati personali.
5. Tutta la documentazione rilevante in
materia di igiene, salute e sicurezza sul
lavoro e tutela delle condizioni di lavoro
può essere tenuta su unico supporto cartaceo
o informatico. Ferme restando le
disposizioni relative alla valutazione dei
rischi, le modalità per l'eventuale
eliminazione o per la tenuta semplificata
della documentazione di cui al periodo che
precede sono definite con successivo
decreto, adottato, previa consultazione
delle parti sociali, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
6. Fino ai sei mesi successivi
all'emanazione del decreto interministeriale
di cui all'articolo 8 comma 4, del presente
decreto restano in vigore le disposizioni
relative al registro infortuni ed ai
registri degli esposti ad agenti cancerogeni
e biologici.
Articolo 54
Comunicazioni e trasmissione della
documentazione
1. La trasmissione di documentazione e le
comunicazioni a enti o amministrazioni
pubbliche, comunque previste dal presente
decreto legislativo possono avvenire tramite
sistemi informatizzati, nel formato e con le
modalità indicati dalle strutture riceventi.
CAPO IV
DISPOSIZIONI PENALI
SEZIONE I
SANZIONI
Articolo 55
Sanzioni per il datore di lavoro e il
dirigente
1. E' punito con l'arresto da quattro a
otto mesi o con l'ammenda da 5.000 a 15.000
euro il datore di lavoro:
a) che omette la valutazione dei rischi e
l'adozione del documento di cui all'articolo
17, comma 1, lettera a) ovvero che lo adotta
in assenza degli elementi di cui alle
lettere a), b), d) ed f) dell'articolo 28 e
che viola le disposizioni di cui
all'articolo 18, comma 1 lettere q) e z)
prima parte;
b) che non provvede alla nomina del
responsabile del servizio di prevenzione e
protezione ai sensi dell'articolo 17, comma
1, lettera b), salvo il caso previsto
dall'articolo 34;
2. Nei casi previsti al comma 1, lett. a),
si applica la pena dell'arresto da sei mesi
a un anno e sei mesi se la violazione è
commessa:
a) nelle aziende di cui all'articolo 31,
comma 6, lettere a), b), c), d), f);
b) in aziende in cui si svolgono attività
che espongono i lavoratori a rischi
biologici di cui all'articolo 268, comma 1,
lettere c) e d), da atmosfere esplosive,
cancerogeni mutageni, e da attività di
manutenzione, rimozione smaltimento e
bonifica di amianto;
c) per le attività disciplinate dal Titolo
IV caratterizzate dalla compresenza di più
imprese e la cui entità presunta di lavoro
non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
3. E' punito con l'ammenda da 3.000 a 9.000
euro il datore di lavoro che non redige il
documento di cui all'articolo 17, comma 1,
lettera a), secondo le modalità di cui
all'articolo 29, commi 1, 2 e 3, nonché nei
casi in cui nel documento di valutazione dei
rischi manchino una o più delle indicazioni
di cui all'articolo 28, comma 2, lettere c)
ed e).
4. Il datore di lavoro e il dirigente sono
puniti:
a) con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da 800 a 3.000 euro per la
violazione degli articoli 18, comma 1, lett.
b), e), g), i), m), n), o), p), 34, comma 3,
36, commi 1, 2 e 3, 43, comma 1, lett. a),
b) e c);
b) con l'arresto tre a sei mesi o con
l'ammenda da 2.000 a 5.000 euro per la
violazione degli articoli 18, commi 1, lett.
d), h), e v), e 2, 26, comma 1, lett. b),
43, comma 1, lett. d) ed e), 45, comma 1,
46, comma 2;
c) con l'arresto tre a sei mesi o con
l'ammenda da 2.000 a 5.000 euro per la
violazione dell'articolo 18, comma 1, lett.
c). Nei casi previsti dal comma 2, si
applica la pena dell'arresto da quattro a
otto mesi;
d) con l'arresto da quattro a otto mesi o
con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la
violazione degli articoli 26, comma 1, e 2,
lettere a) e b), 34, commi 1 e 2;
e) con l'arresto da quattro a otto mesi o
con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la
violazione degli articoli 18, comma 1,
lettera l) e 43, comma 4;
f) con l'arresto da tre a sei mesi o con
l'ammenda da 3.000 a 10.000 euro per non
aver provveduto alla nomina di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a);
g) con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 1.500 a 4.500 euro per la violazione
dell'articolo 18, comma 1, lett. bb);
h) con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 2.500 a 10.000 euro per la
violazione degli articoli [...] (*) 29,
comma 4, e 35, comma 2;
i) con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 2.500 a 7.500 euro per la violazione
dell'articolo 18, comma 1, lett. r), con
riferimento agli infortuni superiori ai tre
giorni;
l) con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 1.000 a 3.000 euro per la violazione
dell'articolo 18, comma 1, lett. r), con
riferimento agli infortuni superiori ad un
giorno;
m) con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun
lavoratore, in caso di violazione
dell'articolo 26, comma 8.
n) con la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 1.000 a euro 3.000 in caso di
violazione dall'articolo 18, comma 1,
lettera s);
o) con la sanzione amministrativa pecuniaria
di euro 500 in caso di violazione
dall'articolo 18, comma 1, lettera aa).
5. L'applicazione della sanzione di cui al
comma 4, lettera i) esclude l'applicazione
delle sanzioni conseguenti alla violazione
dell'articolo 53 del testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124.
Nota:
(*) Comma così modificato
dall'art. 39 del D.L. 25 giugno 2008, n.
112 convertito con modificazioni dalla L. 6
agosto 2008, n. 133.
Articolo 56
Sanzioni per il preposto
1. I preposti sono puniti nei limiti
dell'attività alla quale sono tenuti in
osservanza degli obblighi generali di cui
all'articolo 19:
a) con l'arresto da uno a tre mesi o con
l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la
violazione dell'articolo 19, comma 1, lett.
a), e), f);
b) con l'arresto sino a un mese o con
l'ammenda da 300 a 900 euro per la
violazione dell'articolo 19, comma 1, lett.
b), c), d);
c) con l'ammenda da 300 a 900 euro per la
violazione dell'articolo 19, comma 1, lett.
g).
Articolo 57
Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i
fornitori e gli installatori
1. I progettisti che violano il disposto
dell'articolo 22 sono puniti con l'arresto
fino a un mese o con l'ammenda da 600 a
2.000 euro.
2. I fabbricanti e i fornitori che violano
il disposto dell'articolo 23 sono puniti con
l'arresto da quattro a otto mesi o con
l'ammenda da 15.000 a 45.000 euro.
3. Gli installatori che violano il disposto
dell'articolo 24 sono puniti con l'arresto
fino a tre mesi o con l'ammenda da 1.000 a
3.000 euro.
Articolo 58
Sanzioni per il medico competente
1. Il medico competente è punito:
a) con l'arresto fino a un mese o con
l'ammenda da 500 a 2.500 euro per la
violazione dell'articolo 25, comma 1, lett.
d), e) e f);
b) con l'arresto fino a due mesi o con
l'ammenda da 1.000 a 4.500 euro per la
violazione dell'articolo 25, comma 1, lett.
b), c), g);
c) con l'arresto fino a tre mesi o con
l'ammenda da 1.000 a 5.000 euro per la
violazione dell'articolo 25, comma 1, lett.
l);
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 1.000 a 3.000 euro per la violazione
dell'articolo 25, comma 1, lett. h), i) e m)
e per la violazione dell'articolo 41, comma
5;
e) con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 2.500 a 10.500 euro per la violazione
dell'articolo 40, comma 1.
Articolo 59
Sanzioni per i lavoratori
1. I lavoratori sono puniti:
a) con l'arresto fino a un mese o con
l'ammenda da 200 a 600 euro per la
violazione dell'articolo 20, comma 2, lett.
b), c), d), e), f), g), h), i);
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 50 a 300 euro per la violazione
dell'articolo 20 comma 3; la stessa sanzione
si applica ai lavoratori autonomi di cui
alla medesima disposizione.
Articolo 60
Sanzioni per i componenti dell'impresa
familiare, i lavoratori autonomi, i piccoli
imprenditori e i soci delle società semplici
operanti nel settore agricolo
1. I soggetti di cui all'articolo 21 sono
puniti:
a) con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 300 a 2.000 euro per la violazione
dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b);
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 50 a 300 euro per la violazione
dell'articolo 21, comma 1, lettera c).
SEZIONE II
DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE
Articolo 61
Esercizio dei diritti della persona offesa
1. In caso di esercizio dell'azione
penale per i delitti di omicidio colposo o
di lesioni personali colpose, se il fatto è
commesso con violazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro o
relative all'igiene del lavoro o che abbia
determinato una malattia professionale, il
pubblico ministero ne dà immediata notizia
all'INAIL ed all'IPSEMA, in relazione alle
rispettive competenze, ai fini
dell'eventuale costituzione di parte civile
e dell'azione di regresso.
2. Le organizzazioni sindacali e le
associazioni dei familiari delle vittime di
infortuni sul lavoro hanno facoltà di
esercitare i diritti e le facoltà della
persona offesa di cui agli articoli 91 e 92
del codice di procedura penale, con
riferimento ai reati commessi con violazione
delle norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro o relative all'igiene
del lavoro o che abbiano determinato una
malattia professionale.
TITOLO II
LUOGHI DI LAVORO
Capo
I
Disposizioni generali
Articolo 62
Definizioni
1. Ferme restando le disposizioni di cui
al titolo I, unicamente ai fini
dell'applicazione del presente titolo, si
intendono per luoghi di lavoro:
a) i luoghi destinati a ospitare posti di
lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o
dell'unità produttiva, nonché ogni altro
luogo di pertinenza dell'azienda o
dell'unità produttiva accessibile al
lavoratore nell'ambito del proprio lavoro;
b) i campi, i boschi e altri terreni facenti
parte di un'azienda agricola o forestale.
2. Le disposizioni di cui al presente titolo
non si applicano:
a) ai mezzi di trasporto;
b) ai cantieri temporanei o mobili;
c) alle industrie estrattive;
d) ai pescherecci.
Articolo 63
Requisiti di salute e di sicurezza
1. I luoghi di lavoro devono essere
conformi ai requisiti indicati nell'allegato
IV.
2. I luoghi di lavoro devono essere
strutturati tenendo conto, se del caso, dei
lavoratori disabili.
3. L'obbligo di cui al comma 2 vige in
particolare per le porte, le vie di
circolazione, le scale, le docce, i
gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati ed
occupati direttamente da lavoratori
disabili.
4. La disposizione di cui al comma 2 non si
applica ai luoghi di lavoro già utilizzati
prima del 1° gennaio 1993; in ogni caso
devono essere adottate misure idonee a
consentire la mobilità e l'utilizzazione dei
servizi sanitari e di igiene personale.
5. Ove vincoli urbanistici o architettonici
ostino agli adempimenti di cui al comma 1 il
datore di lavoro, previa consultazione del
rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza e previa autorizzazione
dell'organo di vigilanza territorialmente
competente, adotta le misure alternative che
garantiscono un livello di sicurezza
equivalente.
6. I requisiti di sicurezza e di salute
relativi a campi, boschi e altri terreni
facenti parte di una azienda agricola o
forestale, sono specificati nel punto 7
dell'allegato IV.
Articolo 64
Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro provvede affinché:
a) i luoghi di lavoro siano conformi ai
requisiti di cui all'articolo 63, commi 1, 2
e 3;
b) le vie di circolazione interne o
all'aperto che conducono a uscite o ad
uscite di emergenza e le uscite di emergenza
siano sgombre allo scopo di consentirne
l'utilizzazione in ogni evenienza;
c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i
dispositivi vengano sottoposti a regolare
manutenzione tecnica e vengano eliminati,
quanto più rapidamente possibile, i difetti
rilevati che possano pregiudicare la
sicurezza e la salute dei lavoratori;
d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i
dispositivi vengano sottoposti a regolare
pulitura, onde assicurare condizioni
igieniche adeguate;
e) gli impianti e i dispositivi di
sicurezza, destinati alla prevenzione o
all'eliminazione dei pericoli, vengano
sottoposti a regolare manutenzione e al
controllo del loro funzionamento.
Articolo 65
Locali sotterranei o semisotterranei
1. È vietato destinare al lavoro locali
chiusi sotterranei o semisotterranei.
2. In deroga alle disposizioni di cui al
comma 1, possono essere destinati al lavoro
locali chiusi sotterranei o semisotterranei,
quando ricorrano particolari esigenze
tecniche. In tali casi il datore di lavoro
provvede ad assicurare idonee condizioni di
aerazione, di illuminazione e di microclima.
3. L'organo di vigilanza può consentire
l'uso dei locali chiusi sotterranei o
semisotterranei anche per altre lavorazioni
per le quali non ricorrono le esigenze
tecniche, quando dette lavorazioni non diano
luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre
che siano rispettate le norme del presente
decreto legislativo e si sia provveduto ad
assicurare le condizioni di cui al comma 2.
Articolo 66
Lavori in ambienti sospetti di inquinamento
1. È vietato consentire l'accesso dei
lavoratori in pozzi neri, fogne, camini,
fosse, gallerie e in generale in ambienti e
recipienti, condutture, caldaie e simili,
ove sia possibile il rilascio di gas
deleteri, senza che sia stata previamente
accertata l'assenza di pericolo per la vita
e l'integrità fisica dei lavoratori
medesimi, ovvero senza previo risanamento
dell'atmosfera mediante ventilazione o altri
mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio
sulla pericolosità dell'atmosfera, i
lavoratori devono essere legati con cintura
di sicurezza, vigilati per tutta la durata
del lavoro e, ove occorra, forniti di
apparecchi di protezione. L'apertura di
accesso a detti luoghi deve avere dimensioni
tali da poter consentire l'agevole recupero
di un lavoratore privo di sensi.
Articolo 67
Notifiche all'organo di vigilanza competente
per territorio
1. La costruzione e la realizzazione di
edifici o locali da adibire a lavorazioni
industriali, nonché gli ampliamenti e le
ristrutturazioni di quelli esistenti, devono
essere eseguiti nel rispetto della normativa
di settore ed essere notificati all'organo
di vigilanza competente per territorio.
2. La notifica di cui al comma 1 deve
indicare gli aspetti considerati nella
valutazione e relativi:
a) alla descrizione dell'oggetto delle
lavorazioni e delle principali modalità di
esecuzione delle stesse;
b) alla descrizione delle caratteristiche
dei locali e degli impianti.
L'organo di vigilanza territorialmente
competente può chiedere ulteriori dati e
prescrivere modificazioni in relazione ai
dati notificati.
3. La notifica di cui al presente articolo
si applica ai luoghi di lavoro ove è
prevista la presenza di più di tre
lavoratori.
4. La notifica di cui al presente articolo è
valida ai fini delle eliminazioni e delle
semplificazioni di cui all'articolo 53,
comma 5.
CAPO II
Sanzioni
Articolo 68
Sanzioni per il datore di lavoro
1. Il datore di lavoro è punito:
a) con l'arresto da sei a dodici mesi o con
l'ammenda da 4.000 a 16.000 euro per la
violazione dell'articolo 66;
b) con l'arresto da tre a sei mesi o con
l'ammenda da 2.000 a 10.000 euro per la
violazione degli articoli 64 e 65, commi 1 e
2;
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 1.000 a 2.500 euro per la violazione
dell'articolo 67, commi 1 e 2.
TITOLO III
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Capo
I
Uso delle attrezzature di lavoro
Articolo 69
Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui
al presente titolo si intende per:
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi
macchina, apparecchio, utensile o impianto
destinato ad essere usato durante il lavoro;
b) uso di una attrezzatura di lavoro:
qualsiasi operazione lavorativa connessa ad
una attrezzatura di lavoro, quale la messa
in servizio o fuori servizio, l'impiego, il
trasporto, la riparazione, la
trasformazione, la manutenzione, la pulizia,
il montaggio, lo smontaggio;
c) zona pericolosa: qualsiasi zona
all'interno ovvero in prossimità di una
attrezzatura di lavoro nella quale la
presenza di un lavoratore costituisce un
rischio per la salute o la sicurezza dello
stesso;
d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore
che si trovi interamente o in parte in una
zona pericolosa;
e) operatore: il lavoratore incaricato
dell'uso di una attrezzatura di lavoro.
Articolo 70
Requisiti di sicurezza
1. Salvo quanto previsto al comma 2, le
attrezzature di lavoro messe a disposizione
dei lavoratori devono essere conformi alle
specifiche disposizioni legislative e
regolamentari di recepimento delle direttive
comunitarie di prodotto.
2. Le attrezzature di lavoro costruite in
assenza di disposizioni legislative e
regolamentari di cui al comma 1, e quelle
messe a disposizione dei lavoratori
antecedentemente all'emanazione di norme
legislative e regolamentari di recepimento
delle direttive comunitarie di prodotto,
devono essere conformi ai requisiti generali
di sicurezza di cui all'allegato V.
3. Si considerano conformi alle disposizioni
di cui al comma 2 le attrezzature di lavoro
costruite secondo le prescrizioni dei
decreti ministeriali adottati ai sensi
dell'art. 395 del decreto Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero
dell'articolo 28 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626.
4. Qualora gli organi di vigilanza,
nell'espletamento delle loro funzioni
ispettive, in materia di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro, accertino che
un'attrezzatura di lavoro messa a
disposizione dei lavoratori dopo essere
stata immessa sul mercato o messa in
servizio ai sensi della direttiva di
prodotto, in tutto o in parte, risulta non
rispondente a uno o più requisiti essenziali
di sicurezza previsti dalle disposizioni
legislative e regolamentari di cui al comma
2, ne informano immediatamente l'autorità
nazionale di sorveglianza del mercato
competente per tipo di prodotto. In tale
caso le procedure previste dagli articoli 20
e 21 del decreto legislativo 19 dicembre
1994, n. 758, vengono espletate:
a) dall'organo di vigilanza che ha rilevato
la non rispondenza in sede di utilizzo, nei
confronti del datore di lavoro utilizzatore
dell'esemplare di attrezzatura oggetto
dell'accertamento, mediante apposita
prescrizione a rimuovere la situazione di
rischio determinata dalla mancata
rispondenza ad uno o più requisiti
essenziali di sicurezza;
b) dall'organo di vigilanza territorialmente
competente, nei confronti del fabbricante e
dei soggetti della catena della
distribuzione, alla conclusione
dell'accertamento tecnico effettuato
dall'autorità nazionale per la sorveglianza
del mercato.
Articolo 71
Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro mette a
disposizione dei lavoratori attrezzature
conformi ai requisiti di cui all'articolo
precedente, idonee ai fini della salute e
sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o
adattate a tali scopi che devono essere
utilizzate conformemente alle disposizioni
legislative di recepimento delle direttive
comunitarie.
2. All'atto della scelta delle attrezzature
di lavoro, il datore di lavoro prende in
considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche
specifiche del lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell'ambiente di
lavoro;
c) i rischi derivanti dall'impiego delle
attrezzature stesse;
d) i rischi derivanti da interferenze con le
altre attrezzature già in uso.
3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre
al minimo i rischi connessi all'uso delle
attrezzature di lavoro e per impedire che
dette attrezzature possano essere utilizzate
per operazioni e secondo condizioni per le
quali non sono adatte, adotta adeguate
misure tecniche ed organizzative, tra le
quali quelle dell'allegato VI.
4. Il datore di lavoro prende le misure
necessarie affinché:
a) le attrezzature di lavoro siano:
1) installate ed utilizzate in conformità
alle istruzioni d'uso;
2) oggetto di idonea manutenzione al fine di
garantire nel tempo la permanenza dei
requisiti di sicurezza di cui all'articolo
70 e siano corredate, ove necessario, da
apposite istruzioni d'uso e libretto di
manutenzione;
3) assoggettate alle misure di aggiornamento
dei requisiti minimi di sicurezza stabilite
con specifico provvedimento regolamentare
adottato in relazione alle prescrizioni di
cui all'articolo 18, comma1, lettera z);
b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento
del registro di controllo delle attrezzature
di lavoro per cui lo stesso è previsto.
5. Le modifiche apportate alle macchine
quali definite all'articolo 1, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1996, n. 459, per migliorarne le
condizioni di sicurezza non configurano
immissione sul mercato ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo,
sempre che non comportino modifiche delle
modalità di utilizzo e delle prestazioni
previste dal costruttore.
6. Il datore di lavoro prende le misure
necessarie affinché il posto di lavoro e la
posizione dei lavoratori durante l'uso delle
attrezzature presentino requisiti di
sicurezza e rispondano ai principi
dell'ergonomia.
7. Qualora le attrezzature richiedano per il
loro impiego conoscenze o responsabilità
particolari in relazione ai loro rischi
specifici, il datore di lavoro prende le
misure necessarie affinché:
1) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia
riservato ai lavoratori allo scopo
incaricati che abbiano ricevuto una
formazione adeguata e specifica;
2) in caso di riparazione, di trasformazione
o manutenzione, i lavoratori interessati
siano qualificati in maniera specifica per
svolgere detti compiti.
8. Fermo restando quanto disposto al comma
4, il datore di lavoro provvede affinché:
1) (*) le attrezzature di lavoro la cui
sicurezza dipende dalle condizioni di
installazione siano sottoposte a un
controllo iniziale (dopo l'installazione e
prima della messa in esercizio) e ad un
controllo dopo ogni montaggio in un nuovo
cantiere o in una nuova località di
impianto, al fine di assicurarne
l'installazione corretta e il buon
funzionamento;
2) (*) le attrezzature soggette a influssi
che possono provocare deterioramenti
suscettibili di dare origine a situazioni
pericolose siano sottoposte:
1. a controlli periodici, secondo frequenze
stabilite in base alle indicazioni fornite
dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona
tecnica, o in assenza di queste ultime,
desumibili dai codici di buona prassi;
2. a controlli straordinari al fine di
garantire il mantenimento di buone
condizioni di sicurezza, ogni volta che
intervengano eventi eccezionali che possano
avere conseguenze pregiudizievoli per la
sicurezza delle attrezzature di lavoro,
quali riparazioni, trasformazioni,
incidenti, fenomeni naturali o periodi
prolungati di inattività;
c) i controlli di cui alle lettere a) e b)
sono volti ad assicurare il buono stato di
conservazione e l'efficienza a fini di
sicurezza delle attrezzature di lavoro e
devono essere effettuati da persona
competente.
9. I risultati dei controlli di cui al comma
8 devono essere riportati per iscritto e,
almeno quelli relativi agli ultimi tre anni,
devono essere conservati e tenuti a
disposizione degli organi di vigilanza.
10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui
al comma 8 siano usate al di fuori della
sede dell'unità produttiva devono essere
accompagnate da un documento attestante
l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito
positivo.
11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il
datore di lavoro sottopone le attrezzature
di lavoro riportate in allegato VII a
verifiche periodiche, con la frequenza
indicata nel medesimo allegato. La prima di
tali verifiche è effettuata dall'ISPESL e le
successive dalle ASL. Le verifiche sono
onerose e le spese per la loro effettuazione
sono a carico del datore di lavoro.
12. Per l'effettuazione delle verifiche di
cui al comma 11, le ASL e l'ISPESL possono
avvalersi del supporto di soggetti pubblici
o privati abilitati. I soggetti privati
abilitati acquistano la qualifica di
incaricati di pubblico servizio e rispondono
direttamente alla struttura pubblica
titolare della funzione.
13. Le modalità di effettuazione delle
verifiche periodiche di cui all'allegato
VII, nonché i criteri per l'abilitazione dei
soggetti pubblici o privati di cui al comma
precedente sono stabiliti con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza
sociale e del Ministro della salute, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra
Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, da adottarsi entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
14. Con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, sentiti i Ministri
della salute e dello sviluppo economico,
d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra Stato, Regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano e sentita la
Commissione consultiva di cui all'articolo
6, vengono apportate le modifiche
all'allegato VII relativamente all'elenco
delle attrezzature di lavoro da sottoporre
alle verifiche di cui al comma 11.
n.d.r.
(*) Al posto di 1) e 2) si legga a) e b).
Articolo 72
Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti
in uso
1. Chiunque venda, noleggi o conceda in
uso o locazione finanziaria attrezzature di
lavoro di cui all'articolo 70, comma 2, deve
attestare, sotto la propria responsabilità,
che le stesse siano conformi, al momento
della consegna a chi acquisti, riceva in
uso, noleggio o locazione finanziaria, ai
requisiti di sicurezza di cui all'allegato
V.
2. Chiunque noleggi o conceda in uso ad un
datore di lavoro attrezzature di lavoro
senza conduttore deve, al momento della
cessione, attestarne il buono stato di
conservazione, manutenzione ed efficienza a
fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e
conservare agli atti per tutta la durata del
noleggio o della concessione
dell'attrezzatura una dichiarazione del
datore di lavoro che riporti l'indicazione
del lavoratore o dei lavoratori incaricati
del loro uso, i quali devono risultare
formati conformemente alle disposizioni del
presente titolo.
Articolo 73
Informazione e formazione
1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli
articoli 36 e 37 il datore di lavoro
provvede, affinché per ogni attrezzatura di
lavoro messa a disposizione, i lavoratori
incaricati dell'uso dispongano di ogni
necessaria informazione e istruzione e
ricevano una formazione adeguata in rapporto
alla sicurezza relativamente:
a) alle condizioni di impiego delle
attrezzature;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
2. Il datore di lavoro provvede altresì a
informare i lavoratori sui rischi cui sono
esposti durante l'uso delle attrezzature di
lavoro, sulle attrezzature di lavoro
presenti nell'ambiente immediatamente
circostante, anche se da essi non usate
direttamente, nonché sui cambiamenti di tali
attrezzature.
3. Le informazioni e le istruzioni d'uso
devono risultare comprensibili ai lavoratori
interessati.
4. Il datore di lavoro provvede affinché i
lavoratori incaricati dell'uso delle
attrezzature che richiedono conoscenze e
responsabilità particolari di cui
all'articolo 71, comma 7, ricevano una
formazione adeguata e specifica, tale da
consentirne l'utilizzo delle attrezzature in
modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai
rischi che possano essere causati ad altre
persone.
5. In sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano sono
individuate le attrezzature di lavoro per le
quali è richiesta una specifica abilitazione
degli operatori nonché le modalità per il
riconoscimento di tale abilitazione, i
soggetti formatori, la durata, gli indirizzi
ed i requisiti minimi di validità della
formazione.
Capo
II
Uso dei dispositivi di protezione
individuale
Articolo 74
Definizioni
1. Si intende per dispositivo di
protezione individuale, di seguito
denominato "DPI", qualsiasi attrezzatura
destinata ad essere indossata e tenuta dal
lavoratore allo scopo di proteggerlo contro
uno o più rischi suscettibili di minacciarne
la sicurezza o la salute durante il lavoro,
nonché ogni complemento o accessorio
destinato a tale scopo.
2. Non costituiscono DPI:
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le
uniformi non specificamente destinati a
proteggere la sicurezza e la salute del
lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e
di salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale
delle forze armate, delle forze di polizia e
del personale del servizio per il
mantenimento dell'ordine pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale
proprie dei mezzi di trasporto stradali;
e) i materiali sportivi quando utilizzati a
fini specificamente sportivi e non per
attività lavorative;
f) i materiali per l'autodifesa o per la
dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare
e segnalare rischi e fattori nocivi.
Articolo 75
Obbligo di uso
1. I DPI devono essere impiegati quando i
rischi non possono essere evitati o
sufficientemente ridotti da misure tecniche
di prevenzione, da mezzi di protezione
collettiva, da misure, metodi o procedimenti
di riorganizzazione del lavoro.
Articolo 76
Requisiti dei DPI
1. I DPI devono essere conformi alle
norme di cui al decreto legislativo 4
dicembre 1992 n. 475, e sue successive
modificazioni.
2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:
a) essere adeguati ai rischi da prevenire,
senza comportare di per sé un rischio
maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni esistenti
sul luogo di lavoro;
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o
di salute del lavoratore;
d) poter essere adattati all'utilizzatore
secondo le sue necessità.
3. In caso di rischi multipli che richiedono
l'uso simultaneo di più DPI, questi devono
essere tra loro compatibili e tali da
mantenere, anche nell'uso simultaneo, la
propria efficacia nei confronti del rischio
e dei rischi corrispondenti.
Articolo 77
Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro ai fini della
scelta dei DPI:
a) effettua l'analisi e la valutazione dei
rischi che non possono essere evitati con
altri mezzi;
b) individua le caratteristiche dei DPI
necessarie affinché questi siano adeguati ai
rischi di cui alla lettera a), tenendo conto
delle eventuali ulteriori fonti di rischio
rappresentate dagli stessi DPI;
c) valuta, sulla base delle informazioni e
delle norme d'uso fornite dal fabbricante a
corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI
disponibili sul mercato e le raffronta con
quelle individuate alla lettera b);
d) aggiorna la scelta ogni qualvolta
intervenga una variazione significativa
negli elementi di valutazione.
2. Il datore di lavoro, anche sulla base
delle norme d'uso fornite dal fabbricante,
individua le condizioni in cui un DPI deve
essere usato, specie per quanto riguarda la
durata dell'uso, in funzione di:
a) entità del rischio;
b) frequenza dell'esposizione al rischio;
c) caratteristiche del posto di lavoro di
ciascun lavoratore;
d) prestazioni del DPI.
3. Il datore di lavoro, sulla base delle
indicazioni del decreto di cui all'articolo
79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI
conformi ai requisiti previsti dall'articolo
76.
4. Il datore di lavoro:
a) mantiene in efficienza i DPI e ne
assicura le condizioni d'igiene, mediante la
manutenzione, le riparazioni e le
sostituzioni necessarie e secondo le
eventuali indicazioni fornite dal
fabbricante;
b) provvede a che i DPI siano utilizzati
soltanto per gli usi previsti, salvo casi
specifici ed eccezionali, conformemente alle
informazioni del fabbricante;
c) fornisce istruzioni comprensibili per i
lavoratori;
d) destina ogni DPI ad un uso personale e,
qualora le circostanze richiedano l'uso di
uno stesso DPI da parte di più persone,
prende misure adeguate affinché tale uso non
ponga alcun problema sanitario e igienico ai
vari utilizzatori;
e) informa preliminarmente il lavoratore dei
rischi dai quali il DPI lo protegge;
f) rende disponibile nell'azienda ovvero
unità produttiva informazioni adeguate su
ogni DPI;
g) stabilisce le procedure aziendali da
seguire, al termine dell'utilizzo, per la
riconsegna e il deposito dei DPI;
h) assicura una formazione adeguata e
organizza, se necessario, uno specifico
addestramento circa l'uso corretto e
l'utilizzo pratico dei DPI.
5. In ogni caso l'addestramento è
indispensabile:
a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto
legislativo 4 dicembre 1992, n. 475,
appartenga alla terza categoria;
b) per i dispositivi di protezione
dell'udito.
Articolo 78
Obblighi dei lavoratori
1. In ottemperanza a quanto previsto
dall'articolo 20, comma 2, lettera h), i
lavoratori si sottopongono al programma di
formazione e addestramento organizzato dal
datore di lavoro nei casi ritenuti necessari
ai sensi dell'articolo 77, commi 4, lettera
h), e 5.
2. In ottemperanza a quanto previsto
dall'articolo 20, comma 2, lettera d), i
lavoratori utilizzano i DPI messi a loro
disposizione conformemente all'informazione
e alla formazione ricevute e
all'addestramento eventualmente organizzato
ed espletato.
3. I lavoratori:
a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro
disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria
iniziativa.
4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori
seguono le procedure aziendali in materia di
riconsegna dei DPI.
5. I lavoratori segnalano immediatamente al
datore di lavoro o al dirigente o al
preposto qualsiasi difetto o inconveniente
da essi rilevato nei DPI messi a loro
disposizione.
Articolo 79
Criteri per l'individuazione e l'uso
1. Il contenuto dell'allegato VIII,
costituisce elemento di riferimento per
l'applicazione di quanto previsto
all'articolo 77, commi 1 e 4.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, sentita
la Commissione consultiva permanente di cui
all'articolo 6, tenendo conto della natura,
dell'attività e dei fattori specifici di
rischio sono indicati:
a) i criteri per l'individuazione e l'uso
dei DPI;
b) le circostanze e le situazioni in cui,
ferme restando le priorità delle misure di
protezione collettiva, si rende necessario
l'impiego dei DPI.
Capo
III
Impianti e apparecchiature elettriche
Articolo 80
Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro prende le misure
necessarie affinché i materiali, le
apparecchiature e gli impianti elettrici
messi a disposizione dei lavoratori siano
progettati, costruiti, installati,
utilizzati e manutenuti in modo da
salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi
di natura elettrica ed in particolare quelli
derivanti da:
a) contatti elettrici diretti;
b) contatti elettrici indiretti;
c) innesco e propagazione di incendi e di
ustioni dovuti a sovratemperature
pericolose, archi elettrici e radiazioni;
d) innesco di esplosioni;
e) fulminazione diretta ed indiretta;
f) sovratensioni;
g) altre condizioni di guasto
ragionevolmente prevedibili.
2. A tal fine il datore di lavoro esegue una
valutazione dei rischi di cui al precedente
comma 1, tenendo in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche
specifiche del lavoro, ivi comprese
eventuali interferenze;
b) i rischi presenti nell'ambiente di
lavoro;
c) tutte le condizioni di esercizio
prevedibili.
3. A seguito della valutazione del rischio
elettrico il datore di lavoro adotta le
misure tecniche ed organizzative necessarie
ad eliminare o ridurre al minimo i rischi
presenti, ad individuare i dispositivi di
protezione collettivi ed individuali
necessari alla conduzione in sicurezza del
lavoro ed a predisporre le procedure di uso
e manutenzione atte a garantire nel tempo la
permanenza del livello di sicurezza
raggiunto con l'adozione delle misure di cui
al comma 1.
Articolo 81
Requisiti di sicurezza
1. Tutti i materiali, i macchinari e le
apparecchiature, nonché le installazioni e
gli impianti elettrici ed elettronici devono
essere progettati, realizzati e costruiti a
regola d'arte.
2. Ferme restando le disposizioni
legislative e regolamentari di recepimento
delle direttive comunitarie di prodotto, i
materiali, i macchinari, le apparecchiature,
le installazioni e gli impianti di cui al
comma precedente, si considerano costruiti a
regola d'arte se sono realizzati secondo le
norme di buona tecnica contenute
nell'allegato IX.
3. Le procedure di uso e manutenzione devono
essere predisposte tenendo conto delle
disposizioni legislative vigenti, delle
indicazioni contenute nei manuali d'uso e
manutenzione delle apparecchiature ricadenti
nelle direttive specifiche di prodotto e di
quelle indicate nelle norme di buona tecnica
contenute nell'allegato IX.
Articolo 82
Lavori sotto tensione
1. E' vietato eseguire lavori sotto
tensione. Tali lavori sono tuttavia
consentiti nei casi in cui le tensioni su
cui si opera sono di sicurezza, secondo
quanto previsto dallo stato della tecnica
secondo la migliore scienza ed esperienza,
nonché quando i lavori sono eseguiti nel
rispetto delle seguenti condizioni:
a) le procedure adottate e le attrezzature
utilizzate sono conformi ai criteri definiti
nelle norme di buona tecnica;
b) per tensioni nominali non superiori a
1000 V in corrente alternata e 1500 V in
corrente continua:
1) l'esecuzione di lavori su parti in
tensione deve essere affidata a lavoratori
riconosciuti dal datore di lavoro come
idonei per tale attività secondo le
indicazioni della pertinente normativa
tecnica;
2)le procedure adottate e le attrezzature
utilizzate sono conformi ai criteri definiti
nelle norme di buona tecnica.
c) per tensioni nominali superiori a 1000 V
in corrente alternata e 1500 V in corrente
continua purché:
1) i lavori su parti in tensione sono
effettuati da aziende autorizzate con
specifico provvedimento dei competenti
uffici del Ministero del Lavoro e della
previdenza sociale ad operare sotto
tensione;
2) l'esecuzione di lavori su parti in
tensione è affidata a lavoratori abilitati
dal datore di lavoro ai sensi della
pertinente normativa tecnica riconosciuti
idonei per tale attività;
3) le procedure adottate e le attrezzature
utilizzate sono conformi ai criteri definiti
nelle norme di buona tecnica.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, da emanarsi entro
dodici mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto legislativo, sono definiti
i criteri per il rilascio delle
autorizzazioni di cui al comma 1, lettera c,
numero 1).
3. Hanno diritto al riconoscimento di cui al
comma 2 le aziende già autorizzate ai sensi
della legislazione vigente.
Articolo 83
Lavori in prossimità di parti attive
1. Non possono essere eseguiti lavori in
prossimità di linee elettriche o di impianti
elettrici con parti attive non protette, o
che per circostanze particolari si debbano
ritenere non sufficientemente protette, e
comunque a distanze inferiori ai limiti di
cui alla tabella 1 dell'allegato IX, salvo
che vengano adottate disposizioni
organizzative e procedurali idonee a
proteggere i lavoratori dai conseguenti
rischi.
2. Si considerano idonee ai fini di cui al
comma 1 le disposizioni contenute nella
pertinente normativa di buona tecnica.
Articolo 84
Protezioni dai fulmini
1. Il datore di lavoro provvede affinché
gli edifici, gli impianti, le strutture, le
attrezzature, siano protetti dagli effetti
dei fulmini con sistemi di protezione
realizzati secondo le norme di buona
tecnica.
Articolo 85
Protezione di edifici, impianti strutture ed
attrezzature
1. Il datore di lavoro provvede affinché
gli edifici, gli impianti, le strutture, le
attrezzature, siano protetti dai pericoli
determinati dall'innesco elettrico di
atmosfere potenzialmente esplosive per la
presenza o sviluppo di gas, vapori, nebbie o
polveri infiammabili, o in caso di
fabbricazione, manipolazione o deposito di
materiali esplosivi.
2. Le protezioni di cui al comma 1 si
realizzano utilizzando le specifiche
disposizioni di cui al presente decreto
legislativo e le pertinenti norme di buona
tecnica di cui all'allegato IX.
Articolo 86
Verifiche
1. Ferme restando le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 22
ottobre 2001, n. 462, il datore di lavoro
provvede affinché gli impianti elettrici e
gli impianti di protezione dai fulmini,
siano periodicamente sottoposti a controllo
secondo le indicazioni delle norme di buona
tecnica e la normativa vigente per
verificarne lo stato di conservazione e di
efficienza ai fini della sicurezza.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale e del Ministro
della salute vengono stabilite, sulla base
delle disposizioni vigenti, le modalità ed i
criteri per l'effettuazione delle verifiche
di cui al comma 1.
3. L'esito dei controlli di cui al comma 1
deve essere verbalizzato e tenuto a
disposizione dell'autorità di vigilanza.
Articolo 87
Sanzioni a carico del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro è punito con la
pena dell'arresto da tre a sei mesi o con
l'ammenda da 2.000 a 10.000 euro per la
violazione:
a) dell'articolo 70, comma 1 e dell'articolo
70, comma 2, limitatamente ai punti 3.2.1,
5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e
5.13.9 dell'allegato V, parte II;
b) dell'articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 ed 8;
c) dell'articolo 82, comma 1, 83, comma 1 e
85, comma 1.
2. Il datore di lavoro è punito con la pena
dell'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da 1.000 euro a 4.000 euro per la
violazione:
a) dell'articolo 70, comma 2, limitatamente
ai punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3,
5.1.4, 5.5.3, 5.5.8, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1,
5.15.2, 5.16.2, 5.16. 4, dell'allegato V,
parte II;
b) dell'articolo 71, comma 3, limitatamente
ai punti 2.6, 2.11, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5,
3.1.6, 3.1.7, 3.2.1 dell'allegato VI.
3. Il datore di lavoro è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro
750 a euro 2.500 per la violazione:
a) dell'articolo 70, comma 2, limitatamente
ai punti diversi da quelli indicati alle
lettere a) e b) dell'allegato V, parte II, e
dell'allegato VI;
b) dell'articolo 71 commi 6 e 9 e 11;
c) dell'articolo 72, commi 1 e 2;
d) dell'articolo 86, comma 3.
TITOLO
IV
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Capo
I
Misure per la salute e sicurezza nei
cantieri temporanei o mobili
Articolo 88
Campo di applicazione
1. Il presente Capo contiene disposizioni
specifiche relative alle misure per la
tutela della salute e per la sicurezza dei
lavoratori nei cantieri temporanei o mobili
quali definiti all'articolo 89, comma 1,
lettera a).
2. Le disposizioni del presente Capo non si
applicano:
a) ai lavori di prospezione, ricerca e
coltivazione delle sostanze minerali;
b) ai lavori svolti negli impianti connessi
alle attività minerarie esistenti entro il
perimetro dei permessi di ricerca, delle
concessioni o delle autorizzazioni;
c) ai lavori svolti negli impianti che
costituiscono pertinenze della miniera: gli
impianti fissi interni o esterni, i pozzi,
le gallerie, nonché i macchinari, gli
apparecchi e utensili destinati alla
coltivazione della miniera, le opere e gli
impianti destinati all'arricchimento dei
minerali, anche se ubicati fuori del
perimetro delle concessioni;
d) ai lavori di frantumazione, vagliatura,
squadratura e trasporto dei prodotti delle
cave ed alle operazioni di caricamento di
tali prodotti dai piazzali;
e) alle attività di prospezione, ricerca,
coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi
liquidi e gassosi nel territorio nazionale,
nel mare territoriale e nella piattaforma
continentale e nelle altre aree sottomarine
comunque soggette ai poteri dello Stato;
f) ai lavori svolti in mare;
g) alle attività svolte in studi teatrali,
cinematografici, televisivi o in altri
luoghi in cui si effettuino riprese, purché
tali attività non implichino l'allestimento
di un cantiere temporaneo o mobile.
Articolo 89
Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui
al presente Capo si intendono per:
a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito
denominato «cantiere»: qualunque luogo in
cui si effettuano lavori edili o di
ingegneria civile il cui elenco è riportato
nell'allegato X.
b) committente: il soggetto per conto del
quale l'intera opera viene realizzata,
indipendentemente da eventuali frazionamenti
della sua realizzazione. Nel caso di appalto
di opera pubblica, il committente è il
soggetto titolare del potere decisionale e
di spesa relativo alla gestione
dell'appalto;
c) responsabile dei lavori: soggetto
incaricato, dal committente, della
progettazione o del controllo
dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto
coincide con il progettista per la fase di
progettazione dell'opera e con il direttore
dei lavori per la fase di esecuzione
dell'opera. Nel campo di applicazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
e successive modificazioni, il responsabile
dei lavori è il responsabile unico del
procedimento;
d) lavoratore autonomo: persona fisica la
cui attività professionale contribuisce alla
realizzazione dell'opera senza vincolo di
subordinazione;
e) coordinatore in materia di sicurezza e di
salute durante la progettazione dell'opera,
di seguito denominato coordinatore per la
progettazione: soggetto incaricato, dal
committente o dal responsabile dei lavori,
dell'esecuzione dei compiti di cui
all'articolo 91;
f) coordinatore in materia di sicurezza e di
salute durante la realizzazione dell'opera,
di seguito denominato coordinatore per
l'esecuzione dei lavori: soggetto
incaricato, dal committente o dal
responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei
compiti di cui all'articolo 92, che non può
essere il datore di lavoro delle imprese
esecutrici o un suo dipendente o il
responsabile del servizio di prevenzione e
protezione (RSPP) da lui designato;
g) uomini-giorno: entità presunta del
cantiere rappresentata dalla somma delle
giornate lavorative prestate dai lavoratori,
anche autonomi, previste per la
realizzazione dell'opera;
h) piano operativo di sicurezza: il
documento che il datore di lavoro
dell'impresa esecutrice redige, in
riferimento al singolo cantiere interessato,
ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera
a), i cui contenuti sono riportati
nell'allegato XV;
i) impresa affidataria: impresa titolare del
contratto di appalto con il committente che,
nell'esecuzione dell'opera appaltata, può
avvalersi di imprese subappaltatrici o di
lavoratori autonomi;
l) idoneità tecnico-professionale: possesso
di capacità organizzative, nonché
disponibilità di forza lavoro, di macchine e
di attrezzature, in riferimento alla
realizzazione dell'opera.
Articolo 90
Obblighi del committente o del responsabile
dei lavori
1. Il committente o il responsabile dei
lavori, nella fase di progettazione
dell'opera, ed in particolare al momento
delle scelte tecniche, nell'esecuzione del
progetto e nell'organizzazione delle
operazioni di cantiere, si attiene ai
principi e alle misure generali di tutela di
cui all'articolo 15. Al fine di permettere
la pianificazione dell'esecuzione in
condizioni di sicurezza dei lavori o delle
fasi di lavoro che si devono svolgere
simultaneamente o successivamente tra loro,
il committente o il responsabile dei lavori
prevede nel progetto la durata di tali
lavori o fasi di lavoro.
2. Il committente o il responsabile dei
lavori, nella fase della progettazione
dell'opera, valuta i documenti di cui
all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).
3. Nei cantieri in cui è prevista la
presenza di più imprese, anche non
contemporanea, il committente, anche nei
casi di coincidenza con l'impresa
esecutrice, o il responsabile dei lavori,
contestualmente all'affidamento
dell'incarico di progettazione, designa il
coordinatore per la progettazione.
4. Nel caso di cui al comma 3, il
committente o il responsabile dei lavori,
prima dell'affidamento dei lavori, designa
il coordinatore per l'esecuzione dei lavori,
in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 98.
5. La disposizione di cui al comma 4 si
applica anche nel caso in cui, dopo
l'affidamento dei lavori a un'unica impresa,
l'esecuzione dei lavori o di parte di essi
sia affidata a una o più imprese.
6. Il committente o il responsabile dei
lavori, qualora in possesso dei requisiti di
cui all'articolo 98, ha facoltà di svolgere
le funzioni sia di coordinatore per la
progettazione sia di coordinatore per
l'esecuzione dei lavori.
7. Il committente o il responsabile dei
lavori comunica alle imprese esecutrici e ai
lavoratori autonomi il nominativo del
coordinatore per la progettazione e quello
del coordinatore per l'esecuzione dei
lavori. Tali nominativi sono indicati nel
cartello di cantiere.
8. Il committente o il responsabile dei
lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi
momento, anche personalmente, se in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 98, i
soggetti designati in attuazione dei commi 3
e 4.
9. Il committente o il responsabile dei
lavori, anche nel caso di affidamento dei
lavori ad un'unica impresa:
a) verifica l'idoneità tecnico-professionale
dell'impresa affidataria, delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi in
relazione alle funzioni o ai lavori da
affidare, con le modalità di cui
all'allegato XVII. Nei casi di cui al comma
11, il requisito di cui al periodo che
precede si considera soddisfatto mediante
presentazione da parte delle imprese del
certificato di iscrizione alla Camera di
commercio, industria e artigianato, e del
documento unico di regolarità contributiva,
corredato da autocertificazione in ordine al
possesso degli altri requisiti previsti
dall'allegato XVII;
b) chiede alle imprese esecutrici una
dichiarazione dell'organico medio annuo,
distinto per qualifica, corredata dagli
estremi delle denunce dei lavoratori
effettuate all'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), all'Istituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro
(INAIL) e alle casse edili, nonché una
dichiarazione relativa al contratto
collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente più
rappresentative, applicato ai lavoratori
dipendenti. Nei casi di cui al comma 11, il
requisito di cui al periodo che precede si
considera soddisfatto mediante presentazione
da parte delle imprese del documento unico
di regolarità contributiva e
dell'autocertificazione relativa al
contratto collettivo applicato;
c) trasmette all'amministrazione competente,
prima dell'inizio dei lavori oggetto del
permesso di costruire o della denuncia di
inizio attività, il nominativo delle imprese
esecutrici dei lavori unitamente alla
documentazione di cui alle lettere a) e b).
L'obbligo di cui al periodo che precede
sussiste anche in caso di lavori eseguiti in
economia mediante affidamento delle singole
lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di
lavori realizzati direttamente con proprio
personale dipendente senza ricorso
all'appalto. In assenza del documento unico
di regolarità contributiva, anche in caso di
variazione dell'impresa esecutrice dei
lavori, l'efficacia del titolo abilitativo è
sospesa.
10. In assenza del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 100 o del
fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1,
lettera b), quando previsti, oppure in
assenza di notifica di cui all'articolo 99,
quando prevista, è sospesa l'efficacia del
titolo abilitativo. L'organo di vigilanza
comunica l'inadempienza all'amministrazione
concedente.
11. In caso di lavori privati, la
disposizione di cui al comma 3 non si
applica ai lavori non soggetti a permesso di
costruire. Si applica in ogni caso quanto
disposto dall'art. 92, comma 2.
Articolo 91
Obblighi del coordinatore per la
progettazione
1. Durante la progettazione dell'opera e
comunque prima della richiesta di
presentazione delle offerte, il coordinatore
per la progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 100, comma
1, i cui contenuti sono dettagliatamente
specificati nell'allegato XV;
b) predispone un fascicolo, i cui contenuti
sono definiti all'allegato XVI, contenente
le informazioni utili ai fini della
prevenzione e della protezione dai rischi
cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto
delle specifiche norme di buona tecnica e
dell'allegato II al documento UE 26 maggio
1993. Il fascicolo non è predisposto nel
caso di lavori di manutenzione ordinaria di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del
testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di edilizia, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380.
2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera
b), è preso in considerazione all'atto di
eventuali lavori successivi sull'opera.
Articolo 92
Obblighi del coordinatore per l'esecuzione
dei lavori
1. Durante la realizzazione dell'opera,
il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
a) verifica, con opportune azioni di
coordinamento e controllo, l'applicazione,
da parte delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi, delle disposizioni loro
pertinenti contenute nel piano di sicurezza
e di coordinamento di cui all'articolo 100 e
la corretta applicazione delle relative
procedure di lavoro;
b) verifica l'idoneità del piano operativo
di sicurezza, da considerare come piano
complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e coordinamento di cui
all'articolo 100, assicurandone la coerenza
con quest'ultimo, adegua il piano di
sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 100 e il fascicolo di cui
all'articolo 91, comma 1, lettera b), in
relazione all'evoluzione dei lavori ed alle
eventuali modifiche intervenute, valutando
le proposte delle imprese esecutrici dirette
a migliorare la sicurezza in cantiere,
verifica che le imprese esecutrici adeguino,
se necessario, i rispettivi piani operativi
di sicurezza;
c) organizza tra i datori di lavoro, ivi
compresi i lavoratori autonomi, la
cooperazione ed il coordinamento delle
attività nonché la loro reciproca
informazione;
d) verifica l'attuazione di quanto previsto
negli accordi tra le parti sociali al fine
di realizzare il coordinamento tra i
rappresentanti della sicurezza finalizzato
al miglioramento della sicurezza in
cantiere;
e) segnala al committente e al responsabile
dei lavori, previa contestazione scritta
alle imprese e ai lavoratori autonomi
interessati, le inosservanze alle
disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e
alle prescrizioni del piano di cui
all'articolo 100, e propone la sospensione
dei lavori, l'allontanamento delle imprese o
dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la
risoluzione del contratto. Nel caso in cui
il committente o il responsabile dei lavori
non adotti alcun provvedimento in merito
alla segnalazione, senza fornire idonea
motivazione, il coordinatore per
l'esecuzione dà comunicazione
dell'inadempienza alla azienda unità
sanitaria locale e alla direzione
provinciale del lavoro territorialmente
competenti;
f) sospende, in caso di pericolo grave e
imminente, direttamente riscontrato, le
singole lavorazioni fino alla verifica degli
avvenuti adeguamenti effettuati dalle
imprese interessate.
2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5,
il coordinatore per l'esecuzione, oltre a
svolgere i compiti di cui al comma 1, redige
il piano di sicurezza e di coordinamento e
predispone il fascicolo, di cui all'articolo
91, comma 1, lettere a) e b).
Articolo 93
Responsabilità dei committenti e dei
responsabili dei lavori
1. Il committente è esonerato dalle
responsabilità connesse all'adempimento
degli obblighi limitatamente all'incarico
conferito al responsabile dei lavori. In
ogni caso il conferimento dell'incarico al
responsabile dei lavori non esonera il
committente dalle responsabilità connesse
alla verifica degli adempimenti degli
obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma
1, lettera e), e 99.
2. La designazione del coordinatore per la
progettazione e del coordinatore per
l'esecuzione, non esonera il responsabile
dei lavori dalle responsabilità connesse
alla verifica dell'adempimento degli
obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e
92, comma 1, lettere a), b), c) e d).
Articolo 94
Obblighi dei lavoratori autonomi
1. I lavoratori autonomi che esercitano
la propria attività nei cantieri, fermo
restando gli obblighi di cui al presente
decreto legislativo, si adeguano alle
indicazioni fornite dal coordinatore per
l'esecuzione dei lavori, ai fini della
sicurezza.
Articolo 95
Misure generali di tutela
1. I datori di lavoro delle imprese
esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera
osservano le misure generali di tutela di
cui all'articolo 15 e curano, ciascuno per
la parte di competenza, in particolare:
a) il mantenimento del cantiere in
condizioni ordinate e di soddisfacente
salubrità;
b) la scelta dell'ubicazione di posti di
lavoro tenendo conto delle condizioni di
accesso a tali posti, definendo vie o zone
di spostamento o di circolazione;
c) le condizioni di movimentazione dei vari
materiali;
d) la manutenzione, il controllo prima
dell'entrata in servizio e il controllo
periodico degli impianti e dei dispositivi
al fine di eliminare i difetti che possono
pregiudicare la sicurezza e la salute dei
lavoratori;
e) la delimitazione e l'allestimento delle
zone di stoccaggio e di deposito dei vari
materiali, in particolare quando si tratta
di materie e di sostanze pericolose;
f) l'adeguamento, in funzione
dell'evoluzione del cantiere, della durata
effettiva da attribuire ai vari tipi di
lavoro o fasi di lavoro;
g) la cooperazione tra datori di lavoro e
lavoratori autonomi;
h) le interazioni con le attività che
avvengono sul luogo, all'interno o in
prossimità del cantiere.
Articolo 96
Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti
e dei preposti
1. I datori di lavoro delle imprese
affidatarie e delle imprese esecutrici,
anche nel caso in cui nel cantiere operi una
unica impresa, anche familiare o con meno di
dieci addetti:
a) adottano le misure conformi alle
prescrizioni di cui all'allegato XIII;
b) predispongono l'accesso e la recinzione
del cantiere con modalità chiaramente
visibili e individuabili;
c) curano la disposizione o l'accatastamento
di materiali o attrezzature in modo da
evitarne il crollo o il ribaltamento;
d) curano la protezione dei lavoratori
contro le influenze atmosferiche che possono
compromettere la loro sicurezza e la loro
salute;
e) curano le condizioni di rimozione dei
materiali pericolosi, previo, se del caso,
coordinamento con il committente o il
responsabile dei lavori;
f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione
dei detriti e delle macerie avvengano
correttamente;
g) redigono il piano operativo di sicurezza
di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).
2. L'accettazione da parte di ciascun datore
di lavoro delle imprese esecutrici del piano
di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 100 e la redazione del piano
operativo di sicurezza costituiscono,
limitatamente al singolo cantiere
interessato, adempimento alle disposizioni
di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a),
all'articolo 18, comma 1, lettera z), e
all'articolo 26, commi 1, lettera b), e 3.
Articolo 97
Obblighi del datore di lavoro dell'impresa
affidataria
1. Il datore di lavoro dell'impresa
affidataria vigila sulla sicurezza dei
lavori affidati e sull'applicazione delle
disposizioni e delle prescrizioni del piano
di sicurezza e coordinamento.
2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26,
fatte salve le disposizioni di cui
all'articolo 96, comma 2, sono riferiti
anche al datore di lavoro dell'impresa
affidataria. Per la verifica dell'idoneità
tecnico professionale si fa riferimento alle
modalità di cui all'allegato XVII.
3. Il datore di lavoro dell'impresa
affidataria deve, inoltre:
a) coordinare gli interventi di cui agli
articoli 95 e 96;
b) verificare la congruenza dei piani
operativi di sicurezza (POS) delle imprese
esecutrici rispetto al proprio, prima della
trasmissione dei suddetti piani operativi di
sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.
Articolo 98
Requisiti professionali del coordinatore per
la progettazione, del coordinatore per
l'esecuzione dei lavori
1. Il coordinatore per la progettazione e
il coordinatore per l'esecuzione dei lavori
devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a) laurea magistrale conseguita in una delle
seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35,
LM-69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del
Ministro dell'università e della ricerca in
data 16 marzo 2007, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero
laurea specialistica conseguita nelle
seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S,
74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro
dell'Università e della ricerca scientifica
e tecnologica in data 4 agosto 2000,
pubblicato sul supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre
2000, ovvero corrispondente diploma di
laurea ai sensi del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della
ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato
sul supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004 nonché
attestazione, da parte di datori di lavoro o
committenti, comprovante l'espletamento di
attività lavorativa nel settore delle
costruzioni per almeno un anno;
b) laurea conseguita nelle seguenti classi
L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto
decreto ministeriale in data 16 marzo 2007,
ovvero laurea conseguita nelle classi 8, 9,
10, 4, di cui al citato decreto ministeriale
in data 4 agosto 2000 nonché attestazione,
da parte di datori di lavoro o committenti,
comprovante l'espletamento di attività
lavorative nel settore delle costruzioni per
almeno due anni;
c) diploma di geometra o perito industriale
o perito agrario o agrotecnico nonché
attestazione, da parte di datori di lavoro o
committenti, comprovante l'espletamento di
attività lavorativa nel settore delle
costruzioni per almeno tre anni.
2. I soggetti di cui al comma 1, devono
essere, altresì, in possesso di attestato di
frequenza, con verifica dell'apprendimento
finale, a specifico corso in materia di
sicurezza organizzato dalle regioni,
mediante le strutture tecniche operanti nel
settore della prevenzione e della formazione
professionale, o, in via alternativa,
dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto
italiano di medicina sociale, dai rispettivi
ordini o collegi professionali, dalle
università, dalle associazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori o dagli
organismi paritetici istituiti nel settore
dell'edilizia.
3. I contenuti, le modalità e la durata dei
corsi di cui al comma 2 devono rispettare
almeno le prescrizioni di cui all'allegato
XIV.
4. L'attestato di cui al comma 2 non è
richiesto per coloro che, non più in
servizio, abbiano svolto attività tecnica in
materia di sicurezza nelle costruzioni, per
almeno cinque anni, in qualità di pubblici
ufficiali o di incaricati di pubblico
servizio e per coloro che producano un
certificato universitario attestante il
superamento di un esame relativo ad uno
specifico insegnamento del corso di laurea
nel cui programma siano presenti i contenuti
minimi di cui all'allegato XIV, o
l'attestato di partecipazione ad un corso di
perfezionamento universitario con i medesimi
contenuti minimi. L'attestato di cui al
comma 2 non è richiesto per coloro che sono
in possesso della laurea magistrale LM-26.
5. Le spese connesse all'espletamento dei
corsi di cui al comma 2 sono a totale carico
dei partecipanti.
6. Le regioni determinano la misura degli
oneri per il funzionamento dei corsi di cui
al comma 2, da esse organizzati, da porsi a
carico dei partecipanti.
Articolo 99
Notifica preliminare
1. Il committente o il responsabile dei
lavori, prima dell'inizio dei lavori,
trasmette all'azienda unità sanitaria locale
e alla direzione provinciale del lavoro
territorialmente competenti la notifica
preliminare elaborata conformemente
all'allegato XII, nonché gli eventuali
aggiornamenti nei seguenti casi:
a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3;
b) cantieri che, inizialmente non soggetti
all'obbligo di notifica, ricadono nelle
categorie di cui alla lettera a) per effetto
di varianti sopravvenute in corso d'opera;
c) cantieri in cui opera un'unica impresa la
cui entità presunta di lavoro non sia
inferiore a duecento uomini-giorno.
2. Copia della notifica deve essere affissa
in maniera visibile presso il cantiere e
custodita a disposizione dell'organo di
vigilanza territorialmente competente.
3. Gli organismi paritetici istituiti nel
settore delle costruzioni in attuazione
dell'articolo 51 possono chiedere copia dei
dati relativi alle notifiche preliminari
presso gli organi di vigilanza.
Articolo 100
Piano di sicurezza e di coordinamento
1. Il piano è costituito da una relazione
tecnica e prescrizioni correlate alla
complessità dell'opera da realizzare ed alle
eventuali fasi critiche del processo di
costruzione, atte a prevenire o ridurre i
rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, ivi compresi i rischi
particolari di cui all'allegato XI, nonché
la stima dei costi di cui al punto 4
dell'allegato XV. Il piano di sicurezza e
coordinamento (PSC) è corredato da tavole
esplicative di progetto, relative agli
aspetti della sicurezza, comprendenti almeno
una planimetria sull'organizzazione del
cantiere e, ove la particolarità dell'opera
lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi.
I contenuti minimi del piano di sicurezza e
di coordinamento e l'indicazione della stima
dei costi della sicurezza sono definiti
all'allegato XV.
2. Il piano di sicurezza e coordinamento è
parte integrante del contratto di appalto.
3. I datori di lavoro delle imprese
esecutrici e i lavoratori autonomi sono
tenuti ad attuare quanto previsto nel piano
di cui al comma 1 e nel piano operativo di
sicurezza.
4. I datori di lavoro delle imprese
esecutrici mettono a disposizione dei
rappresentanti per la sicurezza copia del
piano di sicurezza e di coordinamento e del
piano operativo di sicurezza almeno dieci
giorni prima dell'inizio dei lavori.
5. L'impresa che si aggiudica i lavori ha
facoltà di presentare al coordinatore per
l'esecuzione proposte di integrazione al
piano di sicurezza e di coordinamento, ove
ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della
propria esperienza. In nessun caso le
eventuali integrazioni possono giustificare
modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
6. Le disposizioni del presente articolo non
si applicano ai lavori la cui esecuzione
immediata è necessaria per prevenire
incidenti imminenti o per organizzare
urgenti misure di salvataggio.
Articolo 101
Obblighi di trasmissione
1. Il committente o il responsabile dei
lavori trasmette il piano di sicurezza e di
coordinamento a tutte le imprese invitate a
presentare offerte per l'esecuzione dei
lavori. In caso di appalto di opera pubblica
si considera trasmissione la messa a
disposizione del piano a tutti i concorrenti
alla gara di appalto.
2. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa
affidataria trasmette il piano di cui al
comma 1 alle imprese esecutrici e ai
lavoratori autonomi.
3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori
ciascuna impresa esecutrice trasmette il
proprio piano operativo di sicurezza
all'impresa affidataria, la quale, previa
verifica della congruenza rispetto al
proprio, lo trasmette al coordinatore per
l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo
l'esito positivo delle suddette verifiche
che sono effettuate tempestivamente e
comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta
ricezione.
Articolo 102
Consultazione dei rappresentanti per la
sicurezza
1. Prima dell'accettazione del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 100 e delle modifiche
significative apportate allo stesso, il
datore di lavoro di ciascuna impresa
esecutrice consulta il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza e gli fornisce
eventuali chiarimenti sul contenuto del
piano. Il rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza ha facoltà di formulare
proposte al riguardo.
Articolo 103
Modalità di previsione dei livelli di
emissione sonora
1. L'emissione sonora di attrezzature di
lavoro, macchine e impianti può essere
stimata in fase preventiva facendo
riferimento a livelli di rumore standard
individuati da studi e misurazioni la cui
validità è riconosciuta dalla Commissione
consultiva permanente di cui all'articolo 6,
riportando la fonte documentale cui si è
fatto riferimento.
Articolo 104
Modalità attuative di particolari obblighi
1. Nei cantieri la cui durata presunta
dei lavori è inferiore ai 200 giorni
lavorativi, l'adempimento di quanto previsto
dall'articolo 102 costituisce assolvimento
dell'obbligo di riunione di cui all'articolo
35, salvo motivata richiesta del
rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza.
2. Nei cantieri la cui durata presunta dei
lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi,
e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria
di cui all'articolo 41, la visita del medico
competente agli ambienti di lavoro in
cantieri aventi caratteristiche analoghe a
quelli già visitati dallo stesso medico
competente e gestiti dalle stesse imprese, è
sostituita o integrata, a giudizio del
medico competente, con l'esame di piani di
sicurezza relativi ai cantieri in cui
svolgono la loro attività i lavoratori
soggetti alla sua sorveglianza. Il medico
competente visita almeno una volta all'anno
l'ambiente di lavoro in cui svolgono la loro
attività i lavoratori soggetti alla sua
sorveglianza.
3. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 37, i criteri e i contenuti
per la formazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti possono essere definiti dalle
parti sociali in sede di contrattazione
nazionale di categoria.
4. I datori di lavoro, quando è previsto nei
contratti di affidamento dei lavori che il
committente o il responsabile dei lavori
organizzi apposito servizio di pronto
soccorso, antincendio ed evacuazione dei
lavoratori, sono esonerati da quanto
previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera
b).
Capo
II
NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI
INFORTUNI
SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN
QUOTA
Sezione I
CAMPO DI APPLICAZIONE
Articolo 105
Attività soggette
1. Le norme del presente Capo si
applicano alle attività che, da chiunque
esercitate e alle quali siano addetti
lavoratori subordinati o autonomi,
concernono la esecuzione dei lavori di
costruzione, manutenzione, riparazione,
demolizione, conservazione, risanamento,
ristrutturazione o equipaggiamento, la
trasformazione, il rinnovamento o lo
smantellamento di opere fisse, permanenti o
temporanee, in muratura, in cemento armato,
in metallo, in legno o in altri materiali,
comprese le linee e gli impianti elettrici,
le opere stradali, ferroviarie, idrauliche,
marittime, idroelettriche, di bonifica,
sistemazione forestale e di sterro.
Costituiscono, inoltre, lavori di
costruzione edile o di ingegneria civile gli
scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di
elementi prefabbricati utilizzati per la
realizzazione di lavori edili o di
ingegneria civile. Le norme del presente
Capo si applicano ai lavori in quota di cui
al presente Capo e ad in ogni altra attività
lavorativa.
Articolo 106
Attività escluse
1. Le disposizioni del presente Capo non
si applicano:
a) ai lavori di prospezione, ricerca e
coltivazione delle sostanze minerali;
b) alle attività di prospezione, ricerca,
coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi
liquidi e gassosi nel territorio nazionale,
nel mare territoriale e nella piattaforma
continentale e nelle altre aree sottomarine
comunque soggette ai poteri dello Stato;
c) ai lavori svolti in mare.
Articolo 107
Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui
al presente Capo si intende per lavoro in
quota: attività lavorativa che espone il
lavoratore al rischio di caduta da una quota
posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad
un piano stabile.
Sezione II
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Articolo 108
Viabilità nei cantieri
1. Durante i lavori deve essere
assicurata nei cantieri la viabilità delle
persone e dei veicoli conformemente al punto
1 dell'allegato XVIII.
Articolo 109
Recinzione del cantiere
1. Il cantiere, in relazione al tipo di
lavori effettuati, deve essere dotato di
recinzione avente caratteristiche idonee ad
impedire l'accesso agli estranei alle
lavorazioni.
Articolo 110
Luoghi di transito
1. Il transito sotto ponti sospesi, ponti
a sbalzo, scale aeree e simili deve essere
impedito con barriere o protetto con
l'adozione di misure o cautele adeguate.
Articolo 111
Obblighi del datore di lavoro nell'uso di
attrezzature per lavori in quota
1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i
lavori temporanei in quota non possono
essere eseguiti in condizioni di sicurezza e
in condizioni ergonomiche adeguate a partire
da un luogo adatto allo scopo, sceglie le
attrezzature di lavoro più idonee a
garantire e mantenere condizioni di lavoro
sicure, in conformità ai seguenti criteri:
a) priorità alle misure di protezione
collettiva rispetto alle misure di
protezione individuale;
b) dimensioni delle attrezzature di lavoro
confacenti alla natura dei lavori da
eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e
ad una circolazione priva di rischi.
2. Il datore di lavoro sceglie il tipo più
idoneo di sistema di accesso ai posti di
lavoro temporanei in quota in rapporto alla
frequenza di circolazione, al dislivello e
alla durata dell'impiego. Il sistema di
accesso adottato deve consentire
l'evacuazione in caso di pericolo imminente.
Il passaggio da un sistema di accesso a
piattaforme, impalcati, passerelle e
viceversa non deve comportare rischi
ulteriori di caduta.
3. Il datore di lavoro dispone affinché sia
utilizzata una scala a pioli quale posto di
lavoro in quota solo nei casi in cui l'uso
di altre attrezzature di lavoro considerate
più sicure non è giustificato a causa del
limitato livello di rischio e della breve
durata di impiego oppure delle
caratteristiche esistenti dei siti che non
può modificare.
4. Il datore di lavoro dispone affinché
siano impiegati sistemi di accesso e di
posizionamento mediante funi alle quali il
lavoratore è direttamente sostenuto,
soltanto in circostanze in cui, a seguito
della valutazione dei rischi, risulta che il
lavoro può essere effettuato in condizioni
di sicurezza e l'impiego di un'altra
attrezzatura di lavoro considerata più
sicura non è giustificato a causa della
breve durata di impiego e delle
caratteristiche esistenti dei siti che non
può modificare. Lo stesso datore di lavoro
prevede l'impiego di un sedile munito di
appositi accessori in funzione dell'esito
della valutazione dei rischi ed, in
particolare, della durata dei lavori e dei
vincoli di carattere ergonomico.
5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo
di attrezzature di lavoro adottate in base
ai commi precedenti, individua le misure
atte a minimizzare i rischi per i
lavoratori, insiti nelle attrezzature in
questione, prevedendo, ove necessario,
l'installazione di dispositivi di protezione
contro le cadute. I predetti dispositivi
devono presentare una configurazione ed una
resistenza tali da evitare o da arrestare le
cadute da luoghi di lavoro in quota e da
prevenire, per quanto possibile, eventuali
lesioni dei lavoratori. I dispositivi di
protezione collettiva contro le cadute
possono presentare interruzioni soltanto nei
punti in cui sono presenti scale a pioli o a
gradini.
6. Il datore di lavoro nel caso in cui
l'esecuzione di un lavoro di natura
particolare richiede l'eliminazione
temporanea di un dispositivo di protezione
collettiva contro le cadute, adotta misure
di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il
lavoro è eseguito previa adozione di tali
misure. Una volta terminato definitivamente
o temporaneamente detto lavoro di natura
particolare, i dispositivi di protezione
collettiva contro le cadute devono essere
ripristinati.
7. Il datore di lavoro effettua i lavori
temporanei in quota soltanto se le
condizioni meteorologiche non mettono in
pericolo la sicurezza e la salute dei
lavoratori.
8. Il datore di lavoro dispone affinché sia
vietato assumere e somministrare bevande
alcoliche e superalcoliche ai lavoratori
addetti ai lavori in quota.
Articolo 112
Idoneità delle opere provvisionali
1. Le opere provvisionali devono essere
allestite con buon materiale ed a regola
d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo;
esse devono essere conservate in efficienza
per la intera durata del lavoro.
2. Prima di reimpiegare elementi di ponteggi
di qualsiasi tipo si deve provvedere alla
loro verifica per eliminare quelli non
ritenuti più idonei ai sensi dell'allegato
XIX.
Articolo 113
Scale
1. Le scale fisse a gradini, destinate al
normale accesso agli ambienti di lavoro,
devono essere costruite e mantenute in modo
da resistere ai carichi massimi derivanti da
affollamento per situazioni di emergenza. I
gradini devono avere pedata e alzata
dimensionate a regola d'arte e larghezza
adeguata alle esigenze del transito. Dette
scale ed i relativi pianerottoli devono
essere provvisti, sui lati aperti, di
parapetto normale o di altra difesa
equivalente. Le rampe delimitate da due
pareti devono essere munite di almeno un
corrimano.
2. Le scale a pioli di altezza superiore a m
5, fissate su pareti o incastellature
verticali o aventi una inclinazione
superiore a 75 gradi, devono essere
provviste, a partire da m 2,50 dal pavimento
o dai ripiani, di una solida gabbia
metallica di protezione avente maglie o
aperture di ampiezza tale da impedire la
caduta accidentale della persona verso
l'esterno. La parete della gabbia opposta al
piano dei pioli non deve distare da questi
più di cm 60. I pioli devono distare almeno
15 centimetri dalla parete alla quale sono
applicati o alla quale la scala è fissata.
Quando l'applicazione della gabbia alle
scale costituisca intralcio all'esercizio o
presenti notevoli difficoltà costruttive,
devono essere adottate, in luogo della
gabbia, altre misure di sicurezza atte ad
evitare la caduta delle persone per un
tratto superiore ad un metro.
3. Le scale semplici portatili (a mano)
devono essere costruite con materiale adatto
alle condizioni di impiego, devono essere
sufficientemente resistenti nell'insieme e
nei singoli elementi e devono avere
dimensioni appropriate al loro uso. Dette
scale, se di legno, devono avere i pioli
fissati ai montanti mediante incastro. I
pioli devono essere privi di nodi. Tali
pioli devono essere trattenuti con tiranti
in ferro applicati sotto i due pioli
estremi; nelle scale lunghe più di 4 metri
deve essere applicato anche un tirante
intermedio. E' vietato l'uso di scale che
presentino listelli di legno chiodati sui
montanti al posto dei pioli rotti. Esse
devono inoltre essere provviste di:
a) dispositivi antisdrucciolevoli alle
estremità inferiori dei due montanti;
b) ganci di trattenuta o appoggi
antisdrucciolevoli alle estremità superiori,
quando sia necessario per assicurare la
stabilità della scala.
4. Per le scale provviste alle estremità
superiori di dispositivi di trattenuta,
anche scorrevoli su guide, non sono
richieste le misure di sicurezza indicate
nelle lettere a) e b) del comma 3. Le scale
a mano usate per l'accesso ai vari piani dei
ponteggi e delle impalcature non devono
essere poste l'una in prosecuzione
dell'altra. Le scale che servono a collegare
stabilmente due ponti, quando sono sistemate
verso la parte esterna del ponte, devono
essere provviste sul lato esterno di un
corrimano parapetto.
5. Quando l'uso delle scale, per la loro
altezza o per altre cause, comporti pericolo
di sbandamento, esse devono essere
adeguatamente assicurate o trattenute al
piede da altra persona.
6. Il datore di lavoro assicura che le scale
a pioli siano sistemate in modo da garantire
la loro stabilità durante l'impiego e
secondo i seguenti criteri:
a) le scale a pioli portatili devono
poggiare su un supporto stabile, resistente,
di dimensioni adeguate e immobile, in modo
da garantire la posizione orizzontale dei
pioli;
b) le scale a pioli sospese devono essere
agganciate in modo sicuro e, ad eccezione
delle scale a funi, in maniera tale da
evitare spostamenti e qualsiasi movimento di
oscillazione;
c) lo scivolamento del piede delle scale a
pioli portatili, durante il loro uso, deve
essere impedito con fissaggio della parte
superiore o inferiore dei montanti, o con
qualsiasi dispositivo antiscivolo, o
ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di
efficacia equivalente;
d) le scale a pioli usate per l'accesso
devono essere tali da sporgere a sufficienza
oltre il livello di accesso, a meno che
altri dispositivi garantiscono una presa
sicura;
e) le scale a pioli composte da più elementi
innestabili o a sfilo devono essere
utilizzate in modo da assicurare il fermo
reciproco dei vari elementi;
f) le scale a pioli mobili devono essere
fissate stabilmente prima di accedervi.
7. Il datore di lavoro assicura che le scale
a pioli siano utilizzate in modo da
consentire ai lavoratori di disporre in
qualsiasi momento di un appoggio e di una
presa sicuri. In particolare il trasporto a
mano di pesi su una scala a pioli non deve
precludere una presa sicura.
8. Per l'uso delle scale portatili composte
di due o più elementi innestati (tipo
all'italiana o simili), oltre quanto
prescritto nel precedente comma 3, si devono
osservare le seguenti disposizioni:
a) la lunghezza della scala in opera non
deve superare i 15 metri, salvo particolari
esigenze, nel qual caso le estremità
superiori dei montanti devono essere
assicurate a parti fisse;
b) le scale in opera lunghe più di 8 metri
devono essere munite di rompitratta per
ridurre la freccia di inflessione;
c) nessun lavoratore deve trovarsi sulla
scala quando se ne effettua lo spostamento
laterale;
d) durante l'esecuzione dei lavori, una
persona deve esercitare da terra una
continua vigilanza della scala.
9. Le scale doppie non devono superare
l'altezza di m 5 e devono essere provviste
di catena di adeguata resistenza o di altro
dispositivo che impedisca l'apertura della
scala oltre il limite prestabilito di
sicurezza.
10. È ammessa la deroga alle disposizioni di
carattere costruttivo di cui ai commi 3, 8 e
9 per le scale portatili conformi
all'allegato XX.
Articolo 114
Protezione dei posti di lavoro
1. Quando nelle immediate vicinanze dei
ponteggi o del posto di caricamento e
sollevamento dei materiali vengono impastati
calcestruzzi e malte o eseguite altre
operazioni a carattere continuativo il posto
di lavoro deve essere protetto da un solido
impalcato sovrastante, contro la caduta di
materiali.
2. Il posto di carico e di manovra degli
argani a terra deve essere delimitato con
barriera per impedire la permanenza ed il
transito sotto i carichi.
3. Nei lavori che possono dar luogo a
proiezione di schegge, come quelli di
spaccatura o scalpellatura di blocchi o
pietre e simili, devono essere predisposti
efficaci mezzi di protezione a difesa sia
delle persone direttamente addette a tali
lavori sia di coloro che sostano o
transitano in vicinanza. Tali misure non
sono richieste per i lavori di normale
adattamento di pietrame nella costruzione di
muratura comune.
Articolo 115
Sistemi di protezione contro le cadute
dall'alto
1. Nei lavori in quota qualora non siano
state attuate misure di protezione
collettiva come previsto all'articolo 111,
comma 1, lett. a), è necessario che i
lavoratori utilizzino idonei sistemi di
protezione composti da diversi elementi, non
necessariamente presenti contemporaneamente,
quali i seguenti:
a) assorbitori di energia;
b) connettori;
c) dispositivo di ancoraggio;
d) cordini;
e) dispositivi retrattili;
f) guide o linee vita flessibili;
g) guide o linee vita rigide;
h) imbracature.
2. Il sistema di protezione, certificato per
l'uso specifico, deve permettere una caduta
libera non superiore a 1,5 m o, in presenza
di dissipatore di energia a 4 metri.
3. Il cordino deve essere assicurato,
direttamente o mediante connettore lungo una
guida o linea vita, a parti stabili delle
opere fisse o provvisionali.
4. Nei lavori su pali il lavoratore deve
essere munito di ramponi o mezzi equivalenti
e di idoneo dispositivo anticaduta.
Articolo 116
Obblighi dei datori di lavoro concernenti
l'impiego di sistemi di accesso e di
posizionamento mediante funi
1. Il datore di lavoro impiega sistemi di
accesso e di posizionamento mediante funi in
conformità ai seguenti requisiti:
a) sistema comprendente almeno due funi
ancorate separatamente, una per l'accesso,
la discesa e il sostegno, detta fune di
lavoro, e l'altra con funzione di
dispositivo ausiliario, detta fune di
sicurezza. È ammesso l'uso di una fune in
circostanze eccezionali in cui l'uso di una
seconda fune rende il lavoro più pericoloso
e se sono adottate misure adeguate per
garantire la sicurezza;
b) lavoratori dotati di un'adeguata
imbracatura di sostegno collegata alla fune
di sicurezza;
c) fune di lavoro munita di meccanismi
sicuri di ascesa e discesa e dotata di un
sistema autobloccante volto a evitare la
caduta nel caso in cui l'utilizzatore perda
il controllo dei propri movimenti. La fune
di sicurezza deve essere munita di un
dispositivo mobile contro le cadute che
segue gli spostamenti del lavoratore;
d) attrezzi ed altri accessori utilizzati
dai lavoratori, agganciati alla loro
imbracatura di sostegno o al sedile o ad
altro strumento idoneo;
e) lavori programmati e sorvegliati in modo
adeguato, anche al fine di poter
immediatamente soccorrere il lavoratore in
caso di necessità. Il programma dei lavori
definisce un piano di emergenza, le
tipologie operative, i dispositivi di
protezione individuale, le tecniche e le
procedure operative, gli ancoraggi, il
posizionamento degli operatori, i metodi di
accesso, le squadre di lavoro e gli attrezzi
di lavoro;
f) il programma di lavoro deve essere
disponibile presso i luoghi di lavoro ai
fini della verifica da parte dell'organo di
vigilanza competente per territorio di
compatibilità ai criteri di cui all'articolo
111, commi 1 e 2.
2. Il datore di lavoro fornisce ai
lavoratori interessati una formazione
adeguata e mirata alle operazioni previste,
in particolare in materia di procedure di
salvataggio.
3. La formazione di cui al comma 2 ha
carattere teorico-pratico e deve riguardare:
a) l'apprendimento delle tecniche operative
e dell'uso dei dispositivi necessari;
b) l'addestramento specifico sia su
strutture naturali, sia su manufatti;
c) l'utilizzo dei dispositivi di protezione
individuale, loro caratteristiche tecniche,
manutenzione, durata e conservazione;
d) gli elementi di primo soccorso;
e) i rischi oggettivi e le misure di
prevenzione e protezione;
f) le procedure di salvataggio.
4. I soggetti formatori, la durata, gli
indirizzi ed i requisiti minimi di validità
dei corsi sono riportati nell'allegato XXI.
Articolo 117
Lavori in prossimità di parti attive
1. Quando occorre effettuare lavori in
prossimità di linee elettriche o di impianti
elettrici con parti attive non protette o
che per circostanze particolari si debbano
ritenere non sufficientemente protette,
ferme restando le norme di buona tecnica, si
deve rispettare almeno una delle seguenti
precauzioni:
a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le
parti attive per tutta la durata dei lavori;
b) posizionare ostacoli rigidi che
impediscano l'avvicinamento alle parti
attive;
c) tenere in permanenza, persone, macchine
operatrici, apparecchi di sollevamento,
ponteggi ed ogni altra attrezzatura a
distanza di sicurezza.
2. La distanza di sicurezza deve essere tale
che non possano avvenire contatti diretti o
scariche pericolose per le persone tenendo
conto del tipo di lavoro, delle attrezzature
usate e delle tensioni presenti.
Sezione III
SCAVI E FONDAZIONI
Articolo 118
Splateamento e sbancamento
1. Nei lavori di splateamento o
sbancamento eseguiti senza l'impiego di
escavatori meccanici, le pareti delle fronti
di attacco devono avere una inclinazione o
un tracciato tali, in relazione alla natura
del terreno, da impedire franamenti. Quando
la parete del fronte di attacco supera
l'altezza di m 1,50, è vietato il sistema di
scavo manuale per scalzamento alla base e
conseguente franamento della parete.
2. Quando per la particolare natura del
terreno o per causa di piogge, di
infiltrazione, di gelo o disgelo, o per
altri motivi, siano da temere frane o
scoscendimenti, deve essere provveduto
all'armatura o al consolidamento del
terreno.
3. Nei lavori di escavazione con mezzi
meccanici deve essere vietata la presenza
degli operai nel campo di azione
dell'escavatore e sul ciglio del fronte di
attacco.
4. Il posto di manovra dell'addetto
all'escavatore, quando questo non sia munito
di cabina metallica, deve essere protetto
con solido riparo.
5. Ai lavoratori deve essere fatto esplicito
divieto di avvicinarsi alla base della
parete di attacco e, in quanto necessario in
relazione all'altezza dello scavo o alle
condizioni di accessibilità del ciglio della
platea superiore, la zona superiore di
pericolo deve essere almeno delimitata
mediante opportune segnalazioni spostabili
col proseguire dello scavo.
Articolo 119
Pozzi, scavi e cunicoli
1. Nello scavo di pozzi e di trincee
profondi più di m 1,50, quando la
consistenza del terreno non dia sufficiente
garanzia di stabilità, anche in relazione
alla pendenza delle pareti, si deve
provvedere, man mano che procede lo scavo,
alla applicazione delle necessarie armature
di sostegno.
2. Le tavole di rivestimento delle pareti
devono sporgere dai bordi degli scavi di
almeno 30 centimetri.
3. Nello scavo dei cunicoli, a meno che si
tratti di roccia che non presenti pericolo
di distacchi, devono predisporsi idonee
armature per evitare franamenti della volta
e delle pareti. Dette armature devono essere
applicate man mano che procede il lavoro di
avanzamento; la loro rimozione può essere
effettuata in relazione al progredire del
rivestimento in muratura.
4. Idonee armature e precauzioni devono
essere adottate nelle sottomurazioni e
quando in vicinanza dei relativi scavi vi
siano fabbriche o manufatti le cui
fondazioni possano essere scoperte o
indebolite dagli scavi.
5. Nella infissione di pali di fondazione
devono essere adottate misure e precauzioni
per evitare che gli scuotimenti del terreno
producano lesioni o danni alle opere vicine
con pericolo per i lavoratori.
6. Nei lavori in pozzi di fondazione
profondi oltre 3 metri deve essere disposto,
a protezione degli operai addetti allo scavo
ed all'asportazione del materiale scavato,
un robusto impalcato con apertura per il
passaggio delle benna.
7. Nei pozzi e nei cunicoli deve essere
prevista una adeguata assistenza all'esterno
e le loro dimensioni devono essere tali da
permettere il recupero di un lavoratore
infortunato privo di sensi.
Articolo 120
Deposito di materiali in prossimità degli
scavi
1. E' vietato costituire depositi di
materiali presso il ciglio degli scavi.
Qualora tali depositi siano necessari per le
condizioni del lavoro, si deve provvedere
alle necessarie puntellature.
Articolo 121
Presenza di gas negli scavi
1. Quando si eseguono lavori entro pozzi,
fogne, cunicoli, camini e fosse in genere,
devono essere adottate idonee misure contro
i pericoli derivanti dalla presenza di gas o
vapori tossici, asfissianti, infiammabili o
esplosivi, specie in rapporto alla natura
geologica del terreno o alla vicinanza di
fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di
compressione e di decompressione,
metanodotti e condutture di gas, che possono
dar luogo ad infiltrazione di sostanze
pericolose.
2. Quando sia accertata o sia da temere la
presenza di gas tossici, asfissianti o la
irrespirabilità dell'aria ambiente e non sia
possibile assicurare una efficiente
aerazione ed una completa bonifica, i
lavoratori devono essere provvisti di idonei
dispositivi di protezione individuale delle
vie respiratore, ed essere muniti di idonei
dispositivi di protezione individuale
collegati ad un idoneo sistema di
salvataggio, che deve essere tenuto
all'esterno dal personale addetto alla
sorveglianza. Questo deve mantenersi in
continuo collegamento con gli operai
all'interno ed essere in grado di sollevare
prontamente all'esterno il lavoratore
colpito dai gas.
3. Possono essere adoperate le maschere
respiratorie, in luogo di autorespiratori,
solo quando, accertate la natura e la
concentrazione dei gas o vapori nocivi o
asfissianti, esse offrano garanzia di
sicurezza e sempreché sia assicurata una
efficace e continua aerazione.
4. Quando si sia accertata la presenza di
gas infiammabili o esplosivi, deve
provvedersi alla bonifica dell'ambiente
mediante idonea ventilazione; deve inoltre
vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano
da temere emanazioni di gas pericolosi,
l'uso di apparecchi a fiamma, di corpi
incandescenti e di apparecchi comunque
suscettibili di provocare fiamme o
surriscaldamenti atti ad incendiare il gas.
5. Nei casi previsti dal commi 2, 3 e 4, i
lavoratori devono essere abbinati
nell'esecuzione dei lavori.
Sezione IV
PONTEGGI E IMPALCATURE IN LEGNAME
Articolo 122
Ponteggi ed opere provvisionali
1. Nei lavori che sono eseguiti ad
un'altezza superiore ai m 2, devono essere
adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori
stessi, adeguate impalcature o ponteggi o
idonee opere provvisionali o comunque
precauzioni atte ad eliminare i pericoli di
caduta di persone e di cose conformemente al
punto 2 dell'allegato XVIII.
Articolo 123
Montaggio e smontaggio delle opere
provvisionali
1. Il montaggio e lo smontaggio delle
opere provvisionali devono essere eseguiti
sotto la diretta sorveglianza di un preposto
ai lavori.
Articolo 124
Deposito di materiali sulle impalcature
1. Sopra i ponti di servizio e sulle
impalcature in genere è vietato qualsiasi
deposito, eccettuato quello temporaneo dei
materiali ed attrezzi necessari ai lavori.
2. Il peso dei materiali e delle persone
deve essere sempre inferiore a quello che è
consentito dalla resistenza strutturale del
ponteggio; lo spazio occupato dai materiali
deve consentire i movimenti e le manovre
necessarie per l'andamento del lavoro.
Articolo 125
Disposizione dei montanti
1. I montanti devono essere costituiti
con elementi accoppiati, i cui punti di
sovrapposizione devono risultare sfalsati di
almeno un metro; devono altresì essere
verticali o leggermente inclinati verso la
costruzione.
2. Per le impalcature fino ad 8 metri di
altezza sono ammessi montanti singoli in un
sol pezzo; per impalcature di altezza
superiore, soltanto per gli ultimi 7 metri i
montanti possono essere ad elementi singoli.
3. Il piede dei montanti deve essere
solidamente assicurato alla base di appoggio
o di infissione in modo che sia impedito
ogni cedimento in senso verticale ed
orizzontale.
4. L'altezza dei montanti deve superare di
almeno metri 1,20 l'ultimo impalcato o il
piano di gronda.
5. La distanza tra due montanti consecutivi
non deve essere superiore a m 3,60; può
essere consentita una maggiore distanza
quando ciò sia richiesto da evidenti motivi
di esercizio del cantiere, purché, in tal
caso, la sicurezza del ponteggio risulti da
un progetto redatto da un ingegnere o
architetto corredato dai relativi calcoli di
stabilità.
6. Il ponteggio deve essere efficacemente
ancorato alla costruzione almeno in
corrispondenza ad ogni due piani di
ponteggio e ad ogni due montanti, con
disposizione di ancoraggi a rombo o di pari
efficacia.
Articolo 126
Parapetti
1. Gli impalcati e ponti di servizio, le
passerelle, le andatoie, che siano posti ad
un'altezza maggiore di 2 metri, devono
essere provvisti su tutti i lati verso il
vuoto di robusto parapetto e in buono stato
di conservazione.
Articolo 127
Ponti a sbalzo
1. Nei casi in cui particolari esigenze
non permettono l'impiego di ponti normali,
possono essere consentiti ponti a sbalzo
purché la loro costruzione risponda a idonei
procedimenti di calcolo e ne garantisca la
solidità e la stabilità.
Articolo 128
Sottoponti
1. Gli impalcati e ponti di servizio
devono avere un sottoponte di sicurezza,
costruito come il ponte, a distanza non
superiore a m 2,50.
2. La costruzione del sottoponte può essere
omessa per i ponti sospesi, per i ponti a
sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di
manutenzione e di riparazione di durata non
superiore a cinque giorni.
Articolo 129
Impalcature nelle costruzioni in
conglomerato cementizio
1. Nella esecuzione di opere a struttura
in conglomerato cementizio, quando non si
provveda alla costruzione da terra di una
normale impalcatura con montanti, prima di
iniziare la erezione delle casseforme per il
getto dei pilastri perimetrali, deve essere
sistemato, in corrispondenza al piano
raggiunto, un regolare ponte di sicurezza a
sbalzo, avente larghezza utile di almeno m
1,20.
2. Le armature di sostegno del cassero per
il getto della successiva soletta o della
trave perimetrale, non devono essere
lasciate sporgere dal filo del fabbricato
più di 40 centimetri per l'affrancamento
della sponda esterna del cassero medesimo.
Come sotto ponte può servire l'impalcato o
ponte a sbalzo costruito in corrispondenza
al piano sottostante.
3. In corrispondenza ai luoghi di transito o
stazionamento deve essere sistemato,
all'altezza del solaio di copertura del
piano terreno, un impalcato di sicurezza
(mantovana) a protezione contro la caduta di
materiali dall'alto. Tale protezione può
essere sostituita con una chiusura continua
in graticci sul fronte del ponteggio,
qualora presenti le stesse garanzie di
sicurezza, o con la segregazione dell'area
sottostante.
Articolo 130
Andatoie e passerelle
1. Le andatoie devono avere larghezza non
minore di m 0,60, quando siano destinate
soltanto al passaggio di lavoratori e di m
1,20, se destinate al trasporto di
materiali. La loro pendenza non deve essere
maggiore del 50 per cento.
2. Le andatoie lunghe devono essere
interrotte da pianerottoli di riposo ad
opportuni intervalli; sulle tavole delle
andatoie devono essere fissati listelli
trasversali a distanza non maggiore del
passo di un uomo carico.
Sezione V
PONTEGGI FISSI
Articolo 131
Autorizzazione alla costruzione ed
all'impiego
1. La costruzione e l'impiego dei
ponteggi realizzati con elementi portanti
prefabbricati, metallici o non, sono
disciplinati dalle norme della presente
sezione.
2. Per ciascun tipo di ponteggio, il
fabbricante chiede al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale l'autorizzazione
alla costruzione ed all'impiego, corredando
la domanda di una relazione nella quale
devono essere specificati gli elementi di
cui all'articolo seguente.
3. Il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, in aggiunta
all'autorizzazione di cui al comma 2
attesta, a richiesta e a seguito di esame
della documentazione tecnica, la rispondenza
del ponteggio già autorizzato anche alle
norme UNI EN 12810 e UNI EN 12811 o per i
giunti alla norma UNI EN 74.
4. Possono essere autorizzati alla
costruzione ed all'impiego ponteggi aventi
interasse qualsiasi tra i montanti della
stessa fila a condizione che i risultati
adeguatamente verificati delle prove di
carico condotte su prototipi significativi
degli schemi funzionali garantiscano la
sussistenza dei gradi di sicurezza previsti
dalle norme di buona tecnica.
5. L'autorizzazione è soggetta a rinnovo
ogni dieci anni per verificare l'adeguatezza
del ponteggio all'evoluzione del progresso
tecnico.
6. Chiunque intende impiegare ponteggi deve
farsi rilasciare dal fabbricante copia della
autorizzazione di cui al comma 2 e delle
istruzioni e schemi elencati al comma 1,
lettere d), e), f) e g) dell'articolo 132.
7. Il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale si avvale anche
dell'ISPESL per il controllo delle
caratteristiche tecniche dei ponteggi
dichiarate dal titolare dell'autorizzazione,
attraverso controlli a campione presso le
sedi di produzione.
Articolo 132
Relazione tecnica
1. La relazione di cui all'articolo 131
deve contenere:
a) descrizione degli elementi che
costituiscono il ponteggio, loro dimensioni
con le tolleranze ammissibili e schema
dell'insieme;
b) caratteristiche di resistenza dei
materiali impiegati e coefficienti di
sicurezza adottati per i singoli materiali;
c) indicazione delle prove di carico, a cui
sono stati sottoposti i vari elementi;
d) calcolo del ponteggio secondo varie
condizioni di impiego;
e) istruzioni per le prove di carico del
ponteggio;
f) istruzioni per il montaggio, impiego e
smontaggio del ponteggio;
g) schemi-tipo di ponteggio con
l'indicazione dei massimi ammessi di
sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di
larghezza degli impalcati per i quali non
sussiste l'obbligo del calcolo per ogni
singola applicazione.
Articolo 133
Progetto
1. I ponteggi di altezza superiore a 20
metri e quelli per i quali nella relazione
di calcolo non sono disponibili le
specifiche configurazioni strutturali
utilizzate con i relativi schemi di impiego,
nonché le altre opere provvisionali,
costituite da elementi metallici o non,
oppure di notevole importanza e complessità
in rapporto alle loro dimensioni ed ai
sovraccarichi, devono essere eretti in base
ad un progetto comprendente:
a) calcolo di resistenza e stabilità
eseguito secondo le istruzioni approvate
nell'autorizzazione ministeriale;
b) disegno esecutivo.
2. Dal progetto, che deve essere firmato da
un ingegnere o architetto abilitato a norma
di legge all'esercizio della professione,
deve risultare quanto occorre per definire
il ponteggio nei riguardi dei carichi, delle
sollecitazioni e dell'esecuzione.
3. Copia dell'autorizzazione ministeriale di
cui all'articolo 131 e copia del progetto e
dei disegni esecutivi devono essere tenute
ed esibite, a richiesta degli organi di
vigilanza, nei cantieri in cui vengono usati
i ponteggi e le opere provvisionali di cui
al comma 1.
Articolo 134
Documentazione
1. Nei cantieri in cui vengono usati
ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a
richiesta degli organi di vigilanza, copia
della documentazione di cui al comma 6
dell'articolo 131 e copia del piano di
montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in
caso di lavori in quota, i cui contenuti
sono riportati nell'allegato XXII del
presente Titolo.
2. Le eventuali modifiche al ponteggio, che
devono essere subito riportate sul disegno,
devono restare nell'ambito dello schema-tipo
che ha giustificato l'esenzione dall'obbligo
del calcolo.
Articolo 135
Marchio del fabbricante
1. Gli elementi dei ponteggi devono
portare impressi, a rilievo o ad incisione,
e comunque in modo visibile ed indelebile il
marchio del fabbricante.
Articolo 136
Montaggio e smontaggio
1. Nei lavori in quota il datore di
lavoro provvede a redigere a mezzo di
persona competente un piano di montaggio,
uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione
della complessità del ponteggio scelto, con
la valutazione delle condizioni di sicurezza
realizzate attraverso l'adozione degli
specifici sistemi utilizzati nella
particolare realizzazione e in ciascuna fase
di lavoro prevista. Tale piano può assumere
la forma di un piano di applicazione
generalizzata integrato da istruzioni e
progetti particolareggiati per gli schemi
speciali costituenti il ponteggio, ed è
messo a disposizione del preposto addetto
alla sorveglianza e dei lavoratori
interessati.
2. Nel serraggio di più aste concorrenti in
un nodo i giunti devono essere collocati
strettamente l'uno vicino all'altro.
3. Per ogni piano di ponte devono essere
applicati due correnti, di cui uno può fare
parte del parapetto.
4. Il datore di lavoro assicura che:
a) lo scivolamento degli elementi di
appoggio di un ponteggio è impedito tramite
fissaggio su una superficie di appoggio, o
con un dispositivo antiscivolo, oppure con
qualsiasi altra soluzione di efficacia
equivalente;
b) i piani di posa dei predetti elementi di
appoggio hanno una capacità portante
sufficiente;
c) il ponteggio è stabile;
d) dispositivi appropriati impediscono lo
spostamento involontario dei ponteggi su
ruote durante l'esecuzione dei lavori in
quota;
e) le dimensioni, la forma e la disposizione
degli impalcati di un ponteggio sono idonee
alla natura del lavoro da eseguire, adeguate
ai carichi da sopportare e tali da
consentire un'esecuzione dei lavori e una
circolazione sicure;
f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi
è tale da impedire lo spostamento degli
elementi componenti durante l'uso, nonché la
presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli
elementi che costituiscono gli impalcati e i
dispositivi verticali di protezione
collettiva contro le cadute.
5. Il datore di lavoro provvede ad
evidenziare le parti di ponteggio non pronte
per l'uso, in particolare durante le
operazioni di montaggio, smontaggio o
trasformazione, mediante segnaletica di
avvertimento di pericolo generico e
delimitandole con elementi materiali che
impediscono l'accesso alla zona di pericolo,
ai sensi del Titolo V.
6. Il datore di lavoro assicura che i
ponteggi siano montati, smontati o
trasformati sotto la diretta sorveglianza di
un preposto, a regola d'arte e conformemente
al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che
hanno ricevuto una formazione adeguata e
mirata alle operazioni previste.
7. La formazione di cui al comma 6 ha
carattere teorico-pratico e deve riguardare:
a) la comprensione del piano di montaggio,
smontaggio o trasformazione del ponteggio;
b) la sicurezza durante le operazioni di
montaggio, smontaggio o trasformazione del
ponteggio con riferimento alla legislazione
vigente;
c) le misure di prevenzione dei rischi di
caduta di persone o di oggetti;
d) le misure di sicurezza in caso di
cambiamento delle condizioni meteorologiche
pregiudizievoli alla sicurezza del
ponteggio;
e) le condizioni di carico ammissibile;
f) qualsiasi altro rischio che le suddette
operazioni di montaggio, smontaggio o
trasformazione possono comportare.
8. I soggetti formatori, la durata, gli
indirizzi ed i requisiti minimi di validità
dei corsi sono riportati nell'allegato XXI.
Articolo 137
Manutenzione e revisione
1. Il responsabile del cantiere, ad
intervalli periodici o dopo violente
perturbazioni atmosferiche o prolungata
interruzione di lavoro deve assicurarsi
della verticalità dei montanti, del giusto
serraggio dei giunti, della efficienza degli
ancoraggi e dei controventi, curando
l'eventuale sostituzione o il rinforzo di
elementi inefficienti.
2. I vari elementi metallici devono essere
difesi dagli agenti nocivi esterni con
idonei sistemi di protezione.
Articolo 138
Norme particolari
1. Le tavole che costituiscono
l'impalcato devono essere fissate in modo
che non possano scivolare sui traversi
metallici.
2. È consentito un distacco delle tavole del
piano di calpestio dalla muratura non
superiore a 30 centimetri.
3. È fatto divieto di gettare dall'alto gli
elementi del ponteggio.
4. È fatto divieto di salire e scendere
lungo i montanti.
5. Per i ponteggi di cui alla presente
sezione valgono, in quanto applicabili, le
disposizioni relative ai ponteggi in legno.
Sono ammesse deroghe:
a) alla disposizione di cui all'articolo
125, comma 4, a condizione che l'altezza dei
montanti superi di almeno 1 metro l'ultimo
impalcato o il piano di gronda;
b) alla disposizione di cui all'articolo
126, comma 1, a condizione che l'altezza del
parapetto sia non inferiore a 95 cm rispetto
al piano di calpestio;
c) alla disposizione di cui all'articolo
126, comma 1, a condizione che l'altezza del
fermapiede sia non inferiore a 15 cm
rispetto al piano di calpestio;
d) alla disposizione di cui all'articolo
128, comma 1, nel caso di ponteggi di cui
all'articolo 131, commi 2 e 3, che prevedano
specifici schemi-tipo senza sottoponte di
sicurezza.
Sezione VI
PONTEGGI MOVIBILI
Articolo 139
Ponti su cavalletti
1. I ponti su cavalletti non devono aver
altezza superiore a metri 2 e non devono
essere montati sugli impalcati dei ponteggi.
Articolo 140
Ponti su ruote a torre
1. I ponti su ruote devono avere base
ampia in modo da resistere, con largo
margine di sicurezza, ai carichi ed alle
oscillazioni cui possono essere sottoposti
durante gli spostamenti o per colpi di vento
e in modo che non possano essere ribaltati.
2. Il piano di scorrimento delle ruote deve
risultare livellato; il carico del ponte sul
terreno deve essere opportunamente ripartito
con tavoloni o altro mezzo equivalente.
3. Le ruote del ponte in opera devono essere
saldamente bloccate con cunei dalle due
parti o sistemi equivalenti.
4. I ponti su ruote devono essere ancorati
alla costruzione almeno ogni due piani; è
ammessa deroga a tale obbligo per i ponti su
ruote a torre conformi all'allegato XXIII.
5. La verticalità dei ponti su ruote deve
essere controllata con livello o con
pendolino.
6. I ponti, esclusi quelli usati nei lavori
per le linee elettriche di contatto, non
devono essere spostati quando su di essi si
trovano lavoratori o carichi.
Sezione VII
COSTRUZIONI EDILIZIE
Articolo 141
Strutture speciali
1. Durante la costruzione o il
consolidamento di cornicioni di gronda e di
opere sporgenti dai muri, devono essere
adottate precauzioni per impedirne la
caduta, ponendo armature provvisorie atte a
sostenerle fino a che la stabilità
dell'opera sia completamente assicurata.
Articolo 142
Costruzioni di archi, volte e simili
1. Le armature provvisorie per la
esecuzione di manufatti, quali archi, volte,
architravi, piattabande, solai, scale e di
qualsiasi altra opera sporgente dal muro, in
cemento armato o in muratura di ogni genere,
devono essere costruite in modo da
assicurare, in ogni fase del lavoro, la
necessaria solidità e con modalità tali da
consentire, a getto o costruzione ultimata,
il loro progressivo abbassamento e disarmo.
2. Le armature provvisorie per grandi opere,
come centine per ponti ad arco, per
coperture ad ampia luce e simili, che non
rientrino negli schemi di uso corrente,
devono essere eseguite su progetto redatto
da un ingegnere o architetto, corredato dai
relativi calcoli di stabilità.
3. I disegni esecutivi, firmati dal
progettista di cui al comma precedente,
devono essere esibiti sul posto di lavoro a
richiesta degli organi di vigilanza.
Articolo 143
Posa delle armature e delle centine
1. Prima della posa delle armature e
delle centine di sostegno delle opere di cui
all'articolo precedente, è fatto obbligo di
assicurarsi della resistenza del terreno o
delle strutture sulle quali esse debbono
poggiare, in modo da prevenire cedimenti
delle armature stesse o delle strutture
sottostanti, con particolare riguardo a
possibili degradazioni per presenza d'acqua.
Articolo 144
Resistenza delle armature
1. Le armature devono sopportare con
sicurezza, oltre il peso delle strutture,
anche quello delle persone e dei
sovraccarichi eventuali, nonché le
sollecitazioni dinamiche che possano dar
luogo a vibrazioni durante l'esecuzione dei
lavori e quelle prodotte dalla spinta del
vento e dell'acqua.
Articolo 145
Disarmo delle armature
1. Il disarmo delle armature provvisorie
di cui al comma 2 dell'articolo 142 deve
essere effettuato con cautela dai lavoratori
che hanno ricevuto una formazione adeguata e
mirata alle operazioni previste sotto la
diretta sorveglianza del capo cantiere e
sempre dopo che il direttore dei lavori ne
abbia data l'autorizzazione.
2. E' fatto divieto di disarmare qualsiasi
tipo di armatura di sostegno quando sulle
strutture insistano carichi accidentali e
temporanei.
3. Nel disarmo delle armature delle opere in
calcestruzzo devono essere adottate le
misure precauzionali previste dalle norme
per la esecuzione delle opere in
conglomerato cementizio.
Articolo 146
Difesa delle aperture
1. Le aperture lasciate nei solai o nelle
piattaforme di lavoro devono essere
circondate da normale parapetto e da tavola
fermapiede oppure devono essere coperte con
tavolato solidamente fissato e di resistenza
non inferiore a quella del piano di
calpestio dei ponti di servizio.
2. Qualora le aperture vengano usate per il
passaggio di materiali o di persone, un lato
del parapetto può essere costituito da una
barriera mobile non asportabile, che deve
essere aperta soltanto per il tempo
necessario al passaggio.
3. Le aperture nei muri prospicienti il
vuoto o vani che abbiano una profondità
superiore a m 0,50 devono essere munite di
normale parapetto e tavole fermapiede oppure
essere convenientemente sbarrate in modo da
impedire la caduta di persone.
Articolo 147
Scale in muratura
1. Lungo le rampe ed i pianerottoli delle
scale fisse in costruzione, fino alla posa
in opera delle ringhiere, devono essere
tenuti parapetti normali con tavole
fermapiede fissati rigidamente a strutture
resistenti.
2. Il vano-scala deve essere coperto con una
robusta impalcatura posta all'altezza del
pavimento del primo piano a difesa delle
persone transitanti al piano terreno contro
la caduta dei materiali.
3. Sulle rampe delle scale in costruzione
ancora mancanti di gradini, qualora non
siano sbarrate per impedirvi il transito,
devono essere fissati intavolati larghi
almeno 60 centimetri, sui quali devono
essere applicati trasversalmente listelli di
legno posti a distanza non superiore a 40
centimetri.
Articolo 148
Lavori speciali
1. Prima di procedere alla esecuzione di
lavori su lucernari, tetti, coperture e
simili, deve essere accertato che questi
abbiano resistenza sufficiente per sostenere
il peso degli operai e dei materiali di
impiego.
Articolo 149
Paratoie e cassoni
1. Paratoie e cassoni devono essere:
a) ben costruiti, con materiali appropriati
e solidi dotati di resistenza sufficiente;
b) provvisti dall'attrezzatura adeguata per
consentire ai lavoratori di ripararsi in
caso di irruzione d'acqua e di materiali.
2. La costruzione, la sistemazione, la
trasformazione o lo smantellamento di una
paratoia o di un cassone devono essere
effettuati soltanto sotto la diretta
sorveglianza di un preposto.
3. Il datore di lavoro assicura che le
paratoie e i cassoni vengano ispezionati ad
intervalli regolari.
Sezione VIII
DEMOLIZIONI
Articolo 150
Rafforzamento delle strutture
1. Prima dell'inizio di lavori di
demolizione è fatto obbligo di procedere
alla verifica delle condizioni di
conservazione e di stabilità delle varie
strutture da demolire.
2. In relazione al risultato di tale
verifica devono essere eseguite le opere di
rafforzamento e di puntellamento necessarie
ad evitare che, durante la demolizione, si
verifichino crolli intempestivi.
Articolo 151
Ordine delle demolizioni
1. I lavori di demolizione devono
procedere con cautela e con ordine, devono
essere eseguiti sotto la sorveglianza di un
preposto e condotti in maniera da non
pregiudicare la stabilità delle strutture
portanti o di collegamento e di quelle
eventuali adiacenti.
2. La successione dei lavori deve risultare
da apposito programma contenuto nel POS,
tenendo conto di quanto indicato nel PSC,
ove previsto, che deve essere tenuto a
disposizione degli organi di vigilanza.
Articolo 152
Misure di sicurezza
1. La demolizione dei muri effettuata con
attrezzature manuali deve essere fatta
servendosi di ponti di servizio indipendenti
dall'opera in demolizione.
2. E' vietato lavorare e fare lavorare gli
operai sui muri in demolizione.
3. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 non
sussistono quando trattasi di muri di
altezza inferiore ai due metri.
Articolo 153
Convogliamento del materiale di demolizione
1. Il materiale di demolizione non deve
essere gettato dall'alto, ma deve essere
trasportato oppure convogliato in appositi
canali, il cui estremo inferiore non deve
risultare ad altezza maggiore di due metri
dal livello del piano di raccolta.
2. I canali suddetti devono essere costruiti
in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco
successivo; gli eventuali raccordi devono
essere adeguatamente rinforzati.
3. L'imboccatura superiore del canale deve
essere realizzata in modo che non possano
cadervi accidentalmente persone.
4. Ove sia costituito da elementi pesanti od
ingombranti, il materiale di demolizione
deve essere calato a terra con mezzi idonei.
5. Durante i lavori di demolizione si deve
provvedere a ridurre il sollevamento della
polvere, irrorando con acqua le murature ed
i materiali di risulta.
Articolo 154
Sbarramento della zona di demolizione
1. Nella zona sottostante la demolizione
deve essere vietata la sosta ed il transito,
delimitando la zona stessa con appositi
sbarramenti.
2. L'accesso allo sbocco dei canali di
scarico per il caricamento ed il trasporto
del materiale accumulato deve essere
consentito soltanto dopo che sia stato
sospeso lo scarico dall'alto.
Articolo 155
Demolizione per rovesciamento
1. Salvo l'osservanza delle leggi e dei
regolamenti speciali e locali, la
demolizione di parti di strutture aventi
altezza sul terreno non superiore a 5 metri
può essere effettuata mediante rovesciamento
per trazione o per spinta.
2. La trazione o la spinta deve essere
esercitata in modo graduale e senza strappi
e deve essere eseguita soltanto su elementi
di struttura opportunamente isolati dal
resto del fabbricato in demolizione in modo
da non determinare crolli intempestivi o non
previsti di altre parti.
3. Devono inoltre essere adottate le
precauzioni necessarie per la sicurezza del
lavoro quali: trazione da distanza non
minore di una volta e mezzo l'altezza del
muro o della struttura da abbattere e
allontanamento degli operai dalla zona
interessata.
4. Il rovesciamento per spinta può essere
effettuato con martinetti solo per opere di
altezza non superiore a 3 metri, con
l'ausilio di puntelli sussidiari contro il
ritorno degli elementi smossi.
5. Deve essere evitato in ogni caso che per
lo scuotimento del terreno in seguito alla
caduta delle strutture o di grossi blocchi
possano derivare danni o lesioni agli
edifici vicini o ad opere adiacenti
pericolose per i lavoratori addetti.
Articolo 156
Verifiche
1. Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentita la Commissione
consultiva permanente, può stabilire
l'obbligo di sottoporre a verifiche ponteggi
e attrezzature per costruzioni, stabilendo
le modalità e l'organo tecnico incaricato.
CAPO III
SANZIONI
Articolo 157
Sanzioni per i committenti e i responsabili
dei lavori
1. Il committente o il responsabile dei
lavori sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con
l'ammenda da 2.500 a 10.000 euro per la
violazione degli articoli 90, commi 1,
secondo periodo, 3, 4 e 5;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da 1.250 a 5.000 euro per la
violazione dell'articolo 90, comma 9,
lettera a);
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 1.200 a 3.600 euro per la violazione
dell'articolo 101, comma 1, primo periodo;
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 2.000 a 6.000 euro per la violazione
dell'articolo 90, comma 9, lettera c).
Articolo 158
Sanzioni per i coordinatori
1. Il coordinatore per la progettazione è
punito con l'arresto da tre a sei mesi o con
l'ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la
violazione dell'articolo 91, comma 1.
2. Il coordinatore per l'esecuzione dei
lavori è punito:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con
l'ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la
violazione dell'articolo 92, comma 1,
lettere a), b), c), e) ed f), e con
l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda
da 3.000 a 8.000 euro per la violazione
dell'articolo 92, comma 2;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da 1.250 a 5.000 euro per la
violazione dell'articolo 92, comma 1,
lettera d).
Articolo 159
Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti
e i preposti
1. Il datore di lavoro e il dirigente
sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con
l'ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la
violazione degli articoli 96, comma 1,
lettere a), b), c) e g), 97, comma 1, 100,
comma 3, 117, 118, 121, 126, 128, comma 1,
145, commi 1 e 2, 148;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da 1.500 a 5.000 euro per la
violazione degli articoli 112, 119, 122,
123, 125, commi 1, 2 e 3, 127, 129, comma 1,
136, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 151, comma 1,
152, comma 1, 154;
c) con l'arresto sino a due mesi o con
l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la
violazione degli articoli 96, comma 1,
lettera d), e 97, comma 3, nonché per la
violazione delle disposizioni del Capo II
del presente Titolo non altrimenti
sanzionate;
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 1.200 a 3.600 euro per la violazione
degli articoli 100, comma 4, e 101, commi 2
e 3.
2. Il preposto è punito nei limiti
dell'attività alla quale è tenuto in
osservanza degli obblighi generali di cui
all'articolo 19:
a) con l'arresto sino a due mesi o con
l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la
violazione degli articoli 96, comma 1,
lettera a), 100, comma 3, 121, 136, commi 5
e 6, 137, comma 1, 145, commi 1 e 2;
b) con l'arresto sino a un mese o con
l'ammenda da 300 a 900 euro per la
violazione degli articoli 118, commi 3 e 5,
123, 140, commi 3 e 6, 152, comma 2.
Articolo 160
Sanzioni per i lavoratori
1. I lavoratori autonomi sono puniti:
a) con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da 1.000 a 5.000 euro per la
violazione dell'articolo 100, comma 3;
b) con l'arresto fino a un mese o con
l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la
violazione dell'articolo 94.
2. I lavoratori sono puniti con l'arresto
fino a un mese o con l'ammenda da 150 a 600
euro per la violazione degli articoli 124,
138, commi 3 e 4, 152, comma 2.
TITOLO V
SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 161
Campo di applicazione
1. Il presente titolo stabilisce le
prescrizioni per la segnaletica di sicurezza
e di salute sul luogo di lavoro.
2. Le disposizioni del presente decreto non
si applicano alla segnaletica impiegata per
regolare il traffico stradale, ferroviario,
fluviale, marittimo ed aereo.
Articolo 162
Definizioni
1. Ai fini del presente titolo si intende
per:
a) segnaletica di sicurezza e di salute sul
luogo di lavoro, di seguito indicata
"segnaletica di sicurezza": una segnaletica
che, riferita ad un oggetto, ad una attività
o ad una situazione determinata, fornisce
una indicazione o una prescrizione
concernente la sicurezza o la salute sul
luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda
dei casi, un cartello, un colore, un segnale
luminoso o acustico, una comunicazione
verbale o un segnale gestuale;
b) segnale di divieto: un segnale che vieta
un comportamento che potrebbe far correre o
causare un pericolo;
c) segnale di avvertimento: un segnale che
avverte di un rischio o pericolo;
d) segnale di prescrizione: un segnale che
prescrive un determinato comportamento;
e) segnale di salvataggio o di soccorso: un
segnale che fornisce indicazioni relative
alle uscite di sicurezza o ai mezzi di
soccorso o di salvataggio;
f) segnale di informazione: un segnale che
fornisce indicazioni diverse da quelle
specificate alle lettere da b) ad e);
g) cartello: un segnale che, mediante
combinazione di una forma geometrica, di
colori e di un simbolo o pittogramma,
fornisce una indicazione determinata, la cui
visibilità è garantita da una illuminazione
di intensità sufficiente;
h) cartello supplementare: un cartello
impiegato assieme ad un cartello del tipo
indicato alla lettera g) e che fornisce
indicazioni complementari;
i) colore di sicurezza: un colore al quale è
assegnato un significato determinato;
l) simbolo o pittogramma: un'immagine che
rappresenta una situazione o che prescrive
un determinato comportamento, impiegata su
un cartello o su una superficie luminosa;
m) segnale luminoso: un segnale emesso da un
dispositivo costituito da materiale
trasparente o semitrasparente, che è
illuminato dall'interno o dal retro in modo
da apparire esso stesso come una superficie
luminosa;
n) segnale acustico: un segnale sonoro in
codice emesso e diffuso da un apposito
dispositivo, senza impiego di voce umana o
di sintesi vocale;
o) comunicazione verbale: un messaggio
verbale predeterminato, con impiego di voce
umana o di sintesi vocale;
p) segnale gestuale: un movimento o
posizione delle braccia o delle mani in
forma convenzionale per guidare persone che
effettuano manovre implicanti un rischio o
un pericolo attuale per i lavoratori.
Articolo 163
Obblighi del datore di lavoro
1. Quando, anche a seguito della
valutazione effettuata in conformità
all'articolo 28, risultano rischi che non
possono essere evitati o sufficientemente
limitati con misure, metodi, ovvero sistemi
di organizzazione del lavoro, o con mezzi
tecnici di protezione collettiva, il datore
di lavoro fa ricorso alla segnaletica di
sicurezza, conformemente alle prescrizioni
di cui agli allegati da XXIV a XXXII.
2. Qualora sia necessario fornire mediante
la segnaletica di sicurezza indicazioni
relative a situazioni di rischio non
considerate negli allegati da XXIV a XXXII,
il datore di lavoro, anche in riferimento
alle norme di buona tecnica, adotta le
misure necessarie, secondo le particolarità
del lavoro, l'esperienza e la tecnica.
3. Il datore di lavoro, per regolare il
traffico all'interno dell'impresa o
dell'unità produttiva, fa ricorso, se del
caso, alla segnaletica prevista dalla
legislazione vigente relativa al traffico
stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o
aereo, fatto salvo quanto previsto
nell'allegato XXVIII.
Articolo 164
Informazione e formazione
1. Il datore di lavoro provvede affinché:
a) il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza e i lavoratori siano informati di
tutte le misure da adottare riguardo alla
segnaletica di sicurezza impiegata
all'interno dell'impresa ovvero dell'unità
produttiva;
b) i lavoratori ricevano una formazione
adeguata, in particolare sotto forma di
istruzioni precise, che deve avere per
oggetto specialmente il significato della
segnaletica di sicurezza, soprattutto quando
questa implica l'uso di gesti o di parole,
nonché i comportamenti generali e specifici
da seguire.
CAPO II
SANZIONI
Articolo 165
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del
dirigente
1. Il datore di lavoro ed il dirigente
sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con
l'ammenda da 2.000 a 10.000 euro per la
violazione degli articoli 163 e 164, comma
1, lettera b);
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da 1.000 a 4.500 euro per la
violazione dell'articolo 164, comma 1,
lettera a).
Articolo 166
Sanzioni a carico del preposto
1. Il preposto è punito nei limiti
dell'attività alla quale è tenuto in
osservanza degli obblighi generali di cui
all'articolo 19:
a) con l'arresto fino a due mesi o con
l'ammenda da 400 a 1.200 euro per la
violazione dell'articolo 163;
b) con l'arresto fino ad un mese o con
l'ammenda da 150 a 600 euro per la
violazione dell'articolo 164, comma 1,
lettera a).
Titolo VI
Movimentazione manuale dei carichi
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 167
Campo di applicazione
1. Le norme del presente titolo si
applicano alle attività lavorative di
movimentazione manuale dei carichi che
comportano per i lavoratori rischi di
patologie da sovraccarico biomeccanico, in
particolare dorso-lombari.
2. Ai fini del presente titolo, s'intendono:
a) movimentazione manuale dei carichi: le
operazioni di trasporto o di sostegno di un
carico ad opera di uno o più lavoratori,
comprese le azioni del sollevare, deporre,
spingere, tirare, portare o spostare un
carico, che, per le loro caratteristiche o
in conseguenza delle condizioni ergonomiche
sfavorevoli, comportano rischi di patologie
da sovraccarico biomeccanico, in particolare
dorso-lombari;
b) patologie da sovraccarico biomeccanico:
patologie delle strutture osteoarticolari,
muscolotendinee e nervovascolari.
Articolo 168
Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro adotta le misure
organizzative necessarie e ricorre ai mezzi
appropriati, in particolare attrezzature
meccaniche, per evitare la necessità di una
movimentazione manuale dei carichi da parte
dei lavoratori.
2. Qualora non sia possibile evitare la
movimentazione manuale dei carichi ad opera
dei lavoratori, il datore di lavoro adotta
le misure organizzative necessarie, ricorre
ai mezzi appropriati e fornisce ai
lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo
scopo di ridurre il rischio che comporta la
movimentazione manuale di detti carichi,
tenendo conto dell'allegato XXXIII, ed in
particolare:
a) organizza i posti di lavoro in modo che
detta movimentazione assicuri condizioni di
sicurezza e salute;
b) valuta, se possibile anche in fase di
progettazione, le condizioni di sicurezza e
di salute connesse al lavoro in questione
tenendo conto dell'allegato XXXIII;
c) evita o riduce i rischi, particolarmente
di patologie dorso-lombari, adottando le
misure adeguate, tenendo conto in
particolare dei fattori individuali di
rischio, delle caratteristiche dell'ambiente
di lavoro e delle esigenze che tale attività
comporta, in base all'allegato XXXIII;
d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza
sanitaria di cui all'articolo 41, sulla base
della valutazione del rischio e dei fattori
individuali di rischio di cui all'allegato
XXXIII.
3. Le norme tecniche costituiscono criteri
di riferimento per le finalità del presente
articolo e dell'allegato XXXIII, ove
applicabili. Negli altri casi si può fare
riferimento alle buone prassi e alle linee
guida.
Articolo 169
Informazione, formazione e addestramento
1. Tenendo conto dell'allegato XXXIII, il
datore di lavoro:
a) fornisce ai lavoratori le informazioni
adeguate relativamente al peso ed alle altre
caratteristiche del carico movimentato;
b) assicura ad essi la formazione adeguata
in relazione ai rischi lavorativi ed alle
modalità di corretta esecuzione delle
attività.
2. Il datore di lavoro fornisce ai
lavoratori l'addestramento adeguato in
merito alle corrette manovre e procedure da
adottare nella movimentazione manuale dei
carichi.
CAPO II
SANZIONI
Articolo 170
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del
dirigente
1. Il datore di lavoro ed il dirigente
sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con
l'ammenda da euro 2.000 fino ad euro 10.000
per la violazione dell'articolo 168, commi 1
e 2, 169, comma 1, lettera b).
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.500 per la
violazione dell'articolo 169, comma 1,
lettera a).
Articolo 171
Sanzioni a carico del preposto
1. Il preposto è punito nei limiti
dell'attività alla quale è tenuto in
osservanza degli obblighi generali di cui
all'articolo 19:
a) con l'arresto fino a due mesi o con
l'ammenda da euro 400 ad euro 1.200 per la
violazione dell'articolo 168, commi 1 e 2;
b) con l'arresto fino ad un mese o con
l'ammenda da euro 150 ad euro 600 per la
violazione dell'articolo 169, comma 1,
lettera a).
Titolo VII
Attrezzature munite di videoterminali
Capo
I
Disposizioni generali
Articolo 172
Campo di applicazione
1. Le norme del presente titolo si
applicano alle attività lavorative che
comportano l'uso di attrezzature munite di
videoterminali.
2. Le norme del presente titolo non si
applicano ai lavoratori addetti:
a) ai posti di guida di veicoli o macchine;
b) ai sistemi informatici montati a bordo di
un mezzo di trasporto;
c) ai sistemi informatici destinati in modo
prioritario all'utilizzazione da parte del
pubblico;
d) alle macchine calcolatrici, ai
registratori di cassa e a tutte le
attrezzature munite di un piccolo
dispositivo di visualizzazione dei dati o
delle misure, necessario all'uso diretto di
tale attrezzatura;
e) alle macchine di videoscrittura senza
schermo separato.
Articolo 173
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto
legislativo si intende per:
a) videoterminale: uno schermo alfanumerico
o grafico a prescindere dal tipo di
procedimento di visualizzazione utilizzato;
b) posto di lavoro: l'insieme che comprende
le attrezzature munite di videoterminale,
eventualmente con tastiera ovvero altro
sistema di immissione dati, incluso il
mouse, il software per l'interfaccia
uomo-macchina, gli accessori opzionali, le
apparecchiature connesse, comprendenti
l'unità a dischi, il telefono, il modem, la
stampante, il supporto per i documenti, la
sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente
di lavoro immediatamente circostante;
c) lavoratore: il lavoratore che utilizza
un'attrezzatura munita di videoterminali, in
modo sistematico o abituale, per venti ore
settimanali, dedotte le interruzioni di cui
all'articolo 175.
Capo
II
Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti
e dei preposti
Articolo 174
Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro, all'atto della
valutazione del rischio di cui all'articolo
28, analizza i posti di lavoro con
particolare riguardo a:
a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
b) ai problemi legati alla postura ed
all'affaticamento fisico o mentale;
c) alle condizioni ergonomiche e di igiene
ambientale.
2. Il datore di lavoro adotta le misure
appropriate per ovviare ai rischi
riscontrati in base alle valutazioni di cui
al comma 1, tenendo conto della somma ovvero
della combinazione della incidenza dei
rischi riscontrati.
3. Il datore di lavoro organizza e
predispone i posti di lavoro di cui
all'articolo 173, in conformità ai requisiti
minimi di cui all'allegato XXXIV.
Articolo 175
Svolgimento quotidiano del lavoro
1. Il lavoratore, ha diritto ad una
interruzione della sua attività mediante
pause ovvero cambiamento di attività.
2. Le modalità di tali interruzioni sono
stabilite dalla contrattazione collettiva
anche aziendale.
3. In assenza di una disposizione
contrattuale riguardante l'interruzione di
cui al comma 1, il lavoratore comunque ha
diritto ad una pausa di quindici minuti ogni
centoventi minuti di applicazione
continuativa al videoterminale.
4. Le modalità e la durata delle
interruzioni possono essere stabilite
temporaneamente a livello individuale ove il
medico competente ne evidenzi la necessità.
5. È comunque esclusa la cumulabilità delle
interruzioni all'inizio ed al termine
dell'orario di lavoro.
6. Nel computo dei tempi di interruzione non
sono compresi i tempi di attesa della
risposta da parte del sistema elettronico,
che sono considerati, a tutti gli effetti,
tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa
abbandonare il posto di lavoro.
7. La pausa è considerata a tutti gli
effetti parte integrante dell'orario di
lavoro e, come tale, non è riassorbibile
all'interno di accordi che prevedono la
riduzione dell'orario complessivo di lavoro.
Articolo 176
Sorveglianza sanitaria
1. I lavoratori sono sottoposti alla
sorveglianza sanitaria di cui all'articolo
41, con particolare riferimento:
a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
b) ai rischi per l'apparato
muscolo-scheletrico.
2. Sulla base delle risultanze degli
accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori
vengono classificati ai sensi dell'articolo
41, comma 6.
3. Salvi i casi particolari che richiedono
una frequenza diversa stabilita dal medico
competente, la periodicità delle visite di
controllo è biennale per i lavoratori
classificati come idonei con prescrizioni o
limitazioni e per i lavoratori che abbiano
compiuto il cinquantesimo anno di età;
quinquennale negli altri casi.
4. Per i casi di inidoneità temporanea il
medico competente stabilisce il termine per
la successiva visita di idoneità.
5. Il lavoratore è sottoposto a visita di
controllo per i rischi di cui al comma 1 a
sua richiesta, secondo le modalità previste
all'articolo 41, comma 2, lettera c).
6. Il datore di lavoro fornisce a sue spese
ai lavoratori i dispositivi speciali di
correzione visiva, in funzione dell'attività
svolta, quando l'esito delle visite di cui
ai commi 1, 3 e 4 ne evidenzi la necessità e
non sia possibile utilizzare i dispositivi
normali di correzione.
Articolo 177
Informazione e formazione
1. In ottemperanza a quanto previsto in
via generale dall'articolo 18, comma 1,
lettera l), il datore di lavoro:
a) fornisce ai lavoratori informazioni, in
particolare per quanto riguarda:
1) le misure applicabili al posto di lavoro,
in base all'analisi dello stesso di cui
all'articolo 174;
2) le modalità di svolgimento dell'attività;
3) la protezione degli occhi e della vista;
b) assicura ai lavoratori una formazione
adeguata in particolare in ordine a quanto
indicato al comma 1, lettera a).
Capo
III
Sanzioni
Articolo 178
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del
dirigente
1. Il datore di lavoro ed il dirigente
sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con
l'ammenda da euro 2.000 fino ad euro 10.000
per la violazione dell'articolo 174, comma 2
e 3, 175, 176, commi 1, 3, 5, 177, comma 1,
lettera b);
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.500 per la
violazione dell'articolo 177, comma 1,
lettera a).
Articolo 179
Sanzioni a carico del preposto
1. Il preposto è punito nei limiti
dell'attività alla quale è tenuto in
osservanza degli obblighi generali di cui
all'articolo 19:
a) con l'arresto fino a due mesi o con
l'ammenda da euro 400 ad euro 1.200 per la
violazione dell'articolo 174, comma 2 e 3,
175;
b) con l'arresto fino ad un mese o con
l'ammenda da euro 150 ad euro 600 per la
violazione dell'articolo 174, comma 1,
lettera a).
TITOLO VIII
Agenti fisici
Capo
I
Disposizioni generali
Articolo 180
Definizioni e campo di applicazione
1. Ai fini del presente decreto
legislativo per agenti fisici si intendono
il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni,
le vibrazioni meccaniche, i campi
elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di
origine artificiale, il microclima e le
atmosfere iperbariche che possono comportare
rischi per la salute e la sicurezza dei
lavoratori.
2. Fermo restando quanto previsto dal
presente Capo, per le attività comportanti
esposizione a rumore si applica il Capo II,
per quelle comportanti esposizione a
vibrazioni si applica il Capo III, per
quelle comportanti esposizione a campi
elettromagnetici si applica il Capo IV, per
quelle comportanti esposizione a radiazioni
ottiche artificiali si applica il Capo V.
3. La protezione dei lavoratori dalle
radiazioni ionizzanti è disciplinata
unicamente dal decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, e sue successive
modificazioni.
Articolo 181
Valutazione dei rischi
1. Nell'ambito della valutazione di cui
all'articolo 28, il datore di lavoro valuta
tutti i rischi derivanti da esposizione ad
agenti fisici in modo da identificare e
adottare le opportune misure di prevenzione
e protezione con particolare riferimento
alle norme di buona tecnica ed alle buone
prassi.
2. La valutazione dei rischi derivanti da
esposizioni ad agenti fisici è programmata
ed effettuata, con cadenza almeno
quadriennale, da personale qualificato
nell'ambito del servizio di prevenzione e
protezione in possesso di specifiche
conoscenze in materia. La valutazione dei
rischi è aggiornata ogni qual volta si
verifichino mutamenti che potrebbero
renderla obsoleta, ovvero, quando i
risultati della sorveglianza sanitaria
rendano necessaria la sua revisione. I dati
ottenuti dalla valutazione, misurazione e
calcolo dei livelli di esposizione
costituiscono parte integrante del documento
di valutazione del rischio.
3. Il datore di lavoro nella valutazione dei
rischi precisa quali misure di prevenzione e
protezione devono essere adottate. La
valutazione dei rischi è riportata sul
documento di valutazione di cui all'articolo
28, essa può includere una giustificazione
del datore di lavoro secondo cui la natura e
l'entità dei rischi non rendono necessaria
una valutazione dei rischi più dettagliata.
Articolo 182
Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre
i rischi
1. Tenuto conto del progresso tecnico e
della disponibilità di misure per
controllare il rischio alla fonte, i rischi
derivanti dall'esposizione agli agenti
fisici sono eliminati alla fonte o ridotti
al minimo. La riduzione dei rischi derivanti
dall'esposizione agli agenti fisici si basa
sui principi generali di prevenzione
contenuti nel presente decreto.
2. In nessun caso i lavoratori devono essere
esposti a valori superiori ai valori limite
di esposizione definiti nei Capi II, III, IV
e V. Allorché, nonostante i provvedimenti
presi dal datore di lavoro in applicazione
del presente Capo i valori limite di
esposizione risultino superati, il datore di
lavoro adotta misure immediate per riportare
l'esposizione al di sotto dei valori limite
di esposizione, individua le cause del
superamento dei valori limite di esposizione
e adegua di conseguenza le misure di
protezione e prevenzione per evitare un
nuovo superamento.
Articolo 183
Lavoratori particolarmente sensibili
1. Il datore di lavoro adatta le misure
di cui all'articolo 182 alle esigenze dei
lavoratori appartenenti a gruppi
particolarmente sensibili al rischio,
incluse le donne in stato di gravidanza ed i
minori.
Articolo 184
Informazione e formazione dei lavoratori
1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli
articoli 36 e 37, il datore di lavoro
provvede affinché i lavoratori esposti a
rischi derivanti da agenti fisici sul luogo
di lavoro e i loro rappresentanti vengano
informati e formati in relazione al
risultato della valutazione dei rischi con
particolare riguardo:
a) alle misure adottate in applicazione del
presente Titolo;
b) all'entità e al significato dei valori
limite di esposizione e dei valori di azione
definiti nei Capi II, III, IV e V, nonché ai
potenziali rischi associati;
c) ai risultati della valutazione,
misurazione o calcolo dei livelli di
esposizione ai singoli agenti fisici;
d) alle modalità per individuare e segnalare
gli effetti negativi dell'esposizione per la
salute;
e) alle circostanze nelle quali i lavoratori
hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e
agli obiettivi della stessa;
f) alle procedure di lavoro sicure per
ridurre al minimo i rischi derivanti
dall'esposizione;
g) all'uso corretto di adeguati dispositivi
di protezione individuale e alle relative
indicazioni e controindicazioni sanitarie
all'uso.
Articolo 185
Sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria dei
lavoratori esposti agli agenti fisici viene
svolta secondo i principi generali di cui
all'articolo 41, ed è effettuata dal medico
competente nelle modalità e nei casi
previsti ai rispettivi Capi del presente
Titolo sulla base dei risultati della
valutazione del rischio che gli sono
trasmessi dal datore di lavoro per il
tramite del servizio di prevenzione e
protezione.
2. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria
riveli in un lavoratore un'alterazione
apprezzabile dello stato di salute correlata
ai rischi lavorativi il medico competente ne
informa il lavoratore e, nel rispetto del
segreto professionale, il datore di lavoro,
che provvede a:
a) sottoporre a revisione la valutazione dei
rischi;
b) sottoporre a revisione le misure
predisposte per eliminare o ridurre i
rischi;
c) tenere conto del parere del medico
competente nell'attuazione delle misure
necessarie per eliminare o ridurre il
rischio;
Articolo 186
Cartella sanitaria e di rischio
1. Nella cartella di cui all'articolo 25,
comma 1, lettera c), il medico competente
riporta i dati della sorveglianza sanitaria,
ivi compresi i valori di esposizione
individuali, ove previsti negli specifici
Capi del presente Titolo, comunicati dal
datore di lavoro per il tramite del servizio
di prevenzione e protezione.
Capo
II
PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I
RISCHI DI ESPOSIZIONE
AL RUMORE DURANTE IL LAVORO
Articolo 187
Campo di applicazione
1. Il presente Capo determina i requisiti
minimi per la protezione dei lavoratori
contro i rischi per la salute e la sicurezza
derivanti dall'esposizione al rumore durante
il lavoro e in particolare per l'udito.
Articolo 188
Definizioni
1. Ai fini del presente Capo si intende
per:
a) pressione acustica di picco (ppeak):
valore massimo della pressione acustica
istantanea ponderata in frequenza "C";
b) livello di esposizione giornaliera al
rumore (LEX,8h): [dB(A) riferito
a 20 Pa]: valore medio, ponderato in
funzione del tempo, dei livelli di
esposizione al rumore per una giornata
lavorativa nominale di otto ore, definito
dalla norma internazionale ISO 1999: 1990
punto 3.6. Si riferisce a tutti i rumori sul
lavoro, incluso il rumore impulsivo;
c) livello di esposizione settimanale al
rumore (LEX,w): valore medio,
ponderato in funzione del tempo, dei livelli
di esposizione giornaliera al rumore per una
settimana nominale di cinque giornate
lavorative di otto ore, definito dalla norma
internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6,
nota 2.
Articolo 189
Valori limite di esposizione e valori di
azione
1. I valori limite di esposizione e i
valori di azione, in relazione al livello di
esposizione giornaliera al rumore e alla
pressione acustica di picco, sono fissati a:
a) valori limite di esposizione
rispettivamente LEX = 87 dB(A) e
ppeak = 200 Pa (140 dB(C)
riferito a 20 µPa);
b) valori superiori di azione:
rispettivamente LEX = 85 dB(A) e
ppeak = 140 Pa (137 dB(C)
riferito a 20 µPa);
c) valori inferiori di azione:
rispettivamente LEX = 80 dB(A) e
ppeak = 112 Pa (135 dB(C)
riferito a 20 µPa).
2. Laddove a causa delle caratteristiche
intrinseche della attività lavorativa
l'esposizione giornaliera al rumore varia
significativamente, da una giornata di
lavoro all'altra, è possibile sostituire, ai
fini dell'applicazione dei valori limite di
esposizione e dei valori di azione, il
livello di esposizione giornaliera al rumore
con il livello di esposizione settimanale a
condizione che:
a) il livello di esposizione settimanale al
rumore, come dimostrato da un controllo
idoneo, non ecceda il valore limite di
esposizione di 87 dB(A);
b) siano adottate le adeguate misure per
ridurre al minimo i rischi associati a tali
attività.
3. Nel caso di variabilità del livello di
esposizione settimanale va considerato il
livello settimanale massimo ricorrente.
Articolo 190
Valutazione del rischio
1. Nell'ambito di quanto previsto
dall'articolo 181, il datore di lavoro
valuta l'esposizione dei lavoratori al
rumore durante il lavoro prendendo in
considerazione in particolare:
a) il livello, il tipo e la durata
dell'esposizione, ivi inclusa ogni
esposizione a rumore impulsivo;
b) i valori limite di esposizione e i valori
di azione di cui all'articolo 189;
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla
sicurezza dei lavoratori particolarmente
sensibili al rumore, con particolare
riferimento alle donne in gravidanza e i
minori;
d) per quanto possibile a livello tecnico,
tutti gli effetti sulla salute e sicurezza
dei lavoratori derivanti da interazioni fra
rumore e sostanze ototossiche connesse con
l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni;
e) tutti gli effetti indiretti sulla salute
e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti
da interazioni fra rumore e segnali di
avvertimento o altri suoni che vanno
osservati al fine di ridurre il rischio di
infortuni;
f) le informazioni sull'emissione di rumore
fornite dai costruttori dell'attrezzatura di
lavoro in conformità alle vigenti
disposizioni in materia;
g) l'esistenza di attrezzature di lavoro
alternative progettate per ridurre
l'emissione di rumore;
h) il prolungamento del periodo di
esposizione al rumore oltre l'orario di
lavoro normale, in locali di cui è
responsabile;
i) le informazioni raccolte dalla
sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto
possibile, quelle reperibili nella
letteratura scientifica;
l) la disponibilità di dispositivi di
protezione dell'udito con adeguate
caratteristiche di attenuazione.
2. Se, a seguito della valutazione di cui al
comma 1, può fondatamente ritenersi che i
valori inferiori di azione possono essere
superati, il datore di lavoro misura i
livelli di rumore cui i lavoratori sono
esposti, i cui risultati sono riportati nel
documento di valutazione.
3. I metodi e le strumentazioni utilizzati
devono essere adeguati alle caratteristiche
del rumore da misurare, alla durata
dell'esposizione e ai fattori ambientali
secondo le indicazioni delle norme tecniche.
I metodi utilizzati possono includere la
campionatura, purché sia rappresentativa
dell'esposizione del lavoratore.
4. Nell'applicare quanto previsto nel
presente articolo, il datore di lavoro tiene
conto dell'incertezza delle misure
determinate secondo la prassi metrologica.
5. La valutazione di cui al comma 1
individua le misure di prevenzione e
protezione necessarie ai sensi degli
articoli 192, 193, 194, 195 e 196 ed è
documentata in conformità all'articolo 28,
comma 2.
Articolo 191
Valutazione di attività a livello di
esposizione molto variabile
1. Fatto salvo il divieto al superamento
dei valori limite di esposizione, per
attività che comportano un'elevata
fluttuazione dei livelli di esposizione
personale dei lavoratori, il datore di
lavoro può attribuire a detti lavoratori
un'esposizione al rumore al di sopra dei
valori superiori di azione, garantendo loro
le misure di prevenzione e protezione
conseguenti e in particolare: a) la
disponibilità dei dispositivi di protezione
individuale dell'udito; b) l'informazione e
la formazione; c) il controllo sanitario.
In questo caso la misurazione associata alla
valutazione si limita a determinare il
livello di rumore prodotto dalle
attrezzature nei posti operatore ai fini
dell'identificazione delle misure di
prevenzione e protezione e per formulare il
programma delle misure tecniche e
organizzative di cui all'articolo 192, comma
2.
2. Sul documento di valutazione di cui
all'articolo 28, a fianco dei nominativi dei
lavoratori così classificati, va riportato
il riferimento al presente articolo.
Articolo 192
Misure di prevenzione e protezione
1. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 182, il datore di lavoro
elimina i rischi alla fonte o li riduce al
minimo mediante le seguenti misure:
a) adozione di altri metodi di lavoro che
implicano una minore esposizione al rumore;
b) scelta di attrezzature di lavoro
adeguate, tenuto conto del lavoro da
svolgere, che emettano il minor rumore
possibile, inclusa l'eventualità di rendere
disponibili ai lavoratori attrezzature di
lavoro conformi ai requisiti di cui al
titolo III, il cui obiettivo o effetto è di
limitare l'esposizione al rumore;
c) progettazione della struttura dei luoghi
e dei posti di lavoro;
d) adeguata informazione e formazione
sull'uso corretto delle attrezzature di
lavoro in modo da ridurre al minimo la loro
esposizione al rumore;
e) adozione di misure tecniche per il
contenimento:
1) del rumore trasmesso per via aerea, quali
schermature, involucri o rivestimenti
realizzati con materiali fonoassorbenti;
2) del rumore strutturale, quali sistemi di
smorzamento o di isolamento;
f) opportuni programmi di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro
e dei sistemi sul posto di lavoro;
g) riduzione del rumore mediante una
migliore organizzazione del lavoro
attraverso la limitazione della durata e
dell'intensità dell'esposizione e l'adozione
di orari di lavoro appropriati, con
sufficienti periodi di riposo.
2. Se a seguito della valutazione dei rischi
di cui all'articolo 190 risulta che i valori
inferiori di azione sono superati, il datore
di lavoro elabora ed applica un programma di
misure tecniche e organizzative volte a
ridurre l'esposizione al rumore,
considerando in particolare le misure di cui
al comma 1.
3. I luoghi di lavoro dove i lavoratori
possono essere esposti ad un rumore al di
sopra dei valori superiori di azione sono
indicati da appositi segnali. Dette aree
sono inoltre delimitate e l'accesso alle
stesse è limitato, ove ciò sia tecnicamente
possibile e giustificato dal rischio di
esposizione.
4. Nel caso in cui, data la natura
dell'attività, il lavoratore benefici
dell'utilizzo di locali di riposo messi a
disposizione dal datore di lavoro, il rumore
in questi locali è ridotto a un livello
compatibile con il loro scopo e le loro
condizioni di utilizzo.
Articolo 193
Uso dei dispositivi di protezione
individuali
1. In ottemperanza a quanto disposto
dall'articolo 18, comma 1, lettera c), il
datore di lavoro, nei casi in cui i rischi
derivanti dal rumore non possono essere
evitati con le misure di prevenzione e
protezione di cui all'articolo 192, fornisce
i dispositivi di protezione individuali per
l'udito conformi alle disposizioni contenute
nel Titolo III, Capo II, e alle seguenti
condizioni:
a) nel caso in cui l'esposizione al rumore
superi i valori inferiori di azione il
datore di lavoro mette a disposizione dei
lavoratori dispositivi di protezione
individuale dell'udito;
b) nel caso in cui l'esposizione al rumore
sia pari o al di sopra dei valori superiori
di azione esige che i lavoratori utilizzino
i dispositivi di protezione individuale
dell'udito;
c) sceglie dispositivi di protezione
individuale dell'udito che consentono di
eliminare il rischio per l'udito o di
ridurlo al minimo, previa consultazione dei
lavoratori o dei loro rappresentanti;
d) verifica l'efficacia dei dispositivi di
protezione individuale dell'udito.
2. Il datore di lavoro tiene conto
dell'attenuazione prodotta dai dispositivi
di protezione individuale dell'udito
indossati dal lavoratore solo ai fini di
valutare l'efficienza dei DPI uditivi e il
rispetto del valore limite di esposizione. I
mezzi individuali di protezione dell'udito
sono considerati adeguati ai fini delle
presenti norme se, correttamente usati,
mantengono un livello di rischio uguale od
inferiore ai livelli inferiori di azione.
Articolo 194
Misure per la limitazione dell'esposizione
1. Fermo restando l'obbligo del non
superamento dei valori limite di
esposizione, se, nonostante l'adozione delle
misure prese in applicazione del presente
Capo, si individuano esposizioni superiori a
detti valori, il datore di lavoro:
a) adotta misure immediate per riportare
l'esposizione al di sotto dei valori limite
di esposizione;
b) individua le cause dell'esposizione
eccessiva;
c) modifica le misure di protezione e di
prevenzione per evitare che la situazione si
ripeta.
Articolo 195
Informazione e formazione dei lavoratori
1. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 184 nell'ambito degli obblighi
di cui agli articoli 36 e 37, il datore di
lavoro garantisce che i lavoratori esposti a
valori uguali o superiori ai valori
inferiori di azione vengano informati e
formati in relazione ai rischi provenienti
dall'esposizione al rumore.
Articolo 196
Sorveglianza sanitaria
1. Il datore di lavoro sottopone a
sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui
esposizione al rumore eccede i valori
superiori di azione. La sorveglianza viene
effettuata periodicamente, di norma una
volta l'anno o con periodicità diversa
decisa dal medico competente, con adeguata
motivazione riportata nel documento di
valutazione dei rischi e resa nota ai
rappresentanti per la sicurezza di
lavoratori in funzione della valutazione del
rischio. L'organo di vigilanza, con
provvedimento motivato, può disporre
contenuti e periodicità della sorveglianza
diversi rispetto a quelli forniti dal medico
competente.
2. La sorveglianza sanitaria di cui al comma
1 è estesa ai lavoratori esposti a livelli
superiori ai valori inferiori di azione, su
loro richiesta e qualora il medico
competente ne confermi l'opportunità.
Articolo 197
Deroghe
1. Il datore di lavoro può richiedere
deroghe all'uso dei dispositivi di
protezione individuale e al rispetto del
valore limite di esposizione, quando, per la
natura del lavoro, l'utilizzazione di tali
dispositivi potrebbe comportare rischi per
la salute e sicurezza dei lavoratori
maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza
la loro utilizzazione.
2. Le deroghe di cui al comma 1 sono
concesse, sentite le parti sociali, per un
periodo massimo di quattro anni dall'organo
di vigilanza territorialmente competente che
provvede anche a darne comunicazione,
specificando le ragioni e le circostanze che
hanno consentito la concessione delle
stesse, al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale. Le circostanze che
giustificano le deroghe di cui al comma 1
sono riesaminate ogni quattro anni e, in
caso di venir meno dei relativi presupposti,
riprende immediata applicazione la
disciplina regolare.
3. La concessione delle deroghe di cui al
comma 2 è condizionata dall'intensificazione
della sorveglianza sanitaria e da condizioni
che garantiscano, tenuto conto delle
particolari circostanze, che i rischi
derivanti siano ridotti al minimo. Il datore
di lavoro assicura l'intensificazione della
sorveglianza sanitaria ed il rispetto delle
condizioni indicate nelle deroghe.
4. Il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale trasmette ogni quattro
anni alla Commissione della Unione Europea
un prospetto globale e motivato delle
deroghe concesse ai sensi del presente
articolo.
Articolo 198
Linee Guida per i settori della musica,
delle attività ricreative e dei call center
1. Su proposta della Commissione
permanente per la prevenzione degli
infortuni e l'igiene del lavoro di cui
all'articolo 6, sentite la parti sociali,
entro un anno dall'entrata in vigore del
presente Capo, la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano
definisce le linee guida per l'applicazione
del presente Capo nei settori della musica,
delle attività ricreative e dei call center.
CAPO III
PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI
ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI
Articolo 199
Campo di applicazione
1. Il presente Capo prescrive le misure
per la tutela della salute e della sicurezza
dei lavoratori che sono esposti o possono
essere esposti a rischi derivanti da
vibrazioni meccaniche. Nei riguardi dei
soggetti indicati all'articolo 3, comma 2,
del presente decreto legislativo le
disposizioni del presente capo sono
applicate tenuto conto delle particolari
esigenze connesse al servizio espletato,
quali individuate dai decreti ivi previsti.
Articolo 200
Definizioni
1. Ai fini del presente Capo, si intende
per:
a) vibrazioni trasmesse al sistema
mano-braccio: le vibrazioni meccaniche che,
se trasmesse al sistema mano-braccio
nell'uomo, comportano un rischio per la
salute e la sicurezza dei lavoratori, in
particolare disturbi vascolari,
osteoarticolari, neurologici o muscolari;
b) vibrazioni trasmesse al corpo intero: le
vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al
corpo intero, comportano rischi per la
salute e la sicurezza dei lavoratori, in
particolare lombalgie e traumi del rachide;
c) esposizione giornaliera a vibrazioni
trasmesse al sistema mano-braccio A(8): [ms
-2 ]: valore mediato nel tempo,
ponderato in frequenza, delle accelerazioni
misurate per una giornata lavorativa
nominale di otto ore;
d) esposizione giornaliera a vibrazioni
trasmesse al corpo intero A(8): [ms-2]:
valore mediato nel tempo, ponderato, delle
accelerazioni misurate per una giornata
lavorativa nominale di otto ore.
Articolo 201
Valori limite di esposizione e valori
d'azione
1. Ai fini del presente Capo, si
definiscono i seguenti valori limite di
esposizione e valori di azione.
a) Per le vibrazioni trasmesse al sistema
mano-braccio:
1) il valore limite di esposizione
giornaliero, normalizzato a un periodo di
riferimento di 8 ore, è fissato a 5 m/s
2 ; mentre su periodi brevi è pari a
20 m/s 2 ;
2) il valore d'azione giornaliero,
normalizzato a un periodo di riferimento di
8 ore, che fa scattare l'azione, è fissato a
2,5 m/s 2 .
b) Per le vibrazioni trasmesse al corpo
intero:
a) il valore limite di esposizione
giornaliero, normalizzato a un periodo di
riferimento di 8 ore, è fissato a 1,0 m/s
2 ; mentre su periodi brevi è pari a
1,5 m/s 2 ;
b) il valore d'azione giornaliero,
normalizzato a un periodo di riferimento di
8 ore, è fissato a 0,5 m/s 2 .
2. Nel caso di variabilità del livello di
esposizione giornaliero va considerato il
livello giornaliero massimo ricorrente.
Articolo 202
Valutazione dei rischi
1. Nell'ambito di quanto previsto
dall'articolo 181, il datore di lavoro
valuta e, quando necessario, misura, i
livelli di vibrazioni meccaniche cui i
lavoratori sono esposti.
2. Il livello di esposizione alle vibrazioni
meccaniche può essere valutato mediante
l'osservazione delle condizioni di lavoro
specifiche e il riferimento ad appropriate
informazioni sulla probabile entità delle
vibrazioni per le attrezzature o i tipi di
attrezzature nelle particolari condizioni di
uso reperibili presso banche dati
dell'ISPESL o delle regioni o, in loro
assenza, dalle informazioni fornite in
materia dal costruttore delle attrezzature.
Questa operazione va distinta dalla
misurazione, che richiede l'impiego di
attrezzature specifiche e di una metodologia
appropriata e che resta comunque il metodo
di riferimento.
3. L'esposizione dei lavoratori alle
vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio
è valutata o misurata in base alle
disposizioni di cui all'allegato XXXV, parte
A.
4. L'esposizione dei lavoratori alle
vibrazioni trasmesse al corpo intero è
valutata o misurata in base alle
disposizioni di cui all'allegato XXXV, parte
B.
5. Ai fini della valutazione di cui al comma
1, il datore di lavoro tiene conto, in
particolare, dei seguenti elementi:
a) il livello, il tipo e la durata
dell'esposizione, ivi inclusa ogni
esposizione a vibrazioni intermittenti o a
urti ripetuti;
b) i valori limite di esposizione e i valori
d'azione specificati nell'articolo 201;
c) gli eventuali effetti sulla salute e
sulla sicurezza dei lavoratori
particolarmente sensibili al rischio con
particolare riferimento alle donne in
gravidanza e ai minori;
d) gli eventuali effetti indiretti sulla
sicurezza e salute dei lavoratori risultanti
da interazioni tra le vibrazioni meccaniche,
il rumore e l'ambiente di lavoro o altre
attrezzature;
e) le informazioni fornite dal costruttore
dell'attrezzatura di lavoro;
f) l'esistenza di attrezzature alternative
progettate per ridurre i livelli di
esposizione alle vibrazioni meccaniche;
g) il prolungamento del periodo di
esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo
intero al di là delle ore lavorative, in
locali di cui è responsabile;
h) condizioni di lavoro particolari, come le
basse temperature, il bagnato, l'elevata
umidità o il sovraccarico biomeccanico degli
arti superiori e del rachide;
i) informazioni raccolte dalla sorveglianza
sanitaria, comprese, per quanto possibile,
quelle reperibili nella letteratura
scientifica.
Articolo 203
Misure di prevenzione e protezione
1. Fermo restando quanto previsto
nell'articolo 182, in base alla valutazione
dei rischi di cui all'articolo 202, quando
sono superati i valori d'azione, il datore
di lavoro elabora e applica un programma di
misure tecniche o organizzative, volte a
ridurre al minimo l'esposizione e i rischi
che ne conseguono, considerando in
particolare quanto segue:
a) altri metodi di lavoro che richiedono una
minore esposizione a vibrazioni meccaniche;
b) la scelta di attrezzature di lavoro
adeguate concepite nel rispetto dei principi
ergonomici e che producono, tenuto conto del
lavoro da svolgere, il minor livello
possibile di vibrazioni;
c) la fornitura di attrezzature accessorie
per ridurre i rischi di lesioni provocate
dalle vibrazioni, quali sedili che attenuano
efficacemente le vibrazioni trasmesse al
corpo intero e maniglie o guanti che
attenuano la vibrazione trasmessa al sistema
mano-braccio;
d) adeguati programmi di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro,
dei sistemi sul luogo di lavoro e dei DPI;
e) la progettazione e l'organizzazione dei
luoghi e dei posti di lavoro;
f) l'adeguata informazione e formazione dei
lavoratori sull'uso corretto e sicuro delle
attrezzature di lavoro e dei DPI, in modo da
ridurre al minimo la loro esposizione a
vibrazioni meccaniche;
g) la limitazione della durata e
dell'intensità dell'esposizione;
h) l'organizzazione di orari di lavoro
appropriati, con adeguati periodi di riposo;
i) la fornitura, ai lavoratori esposti, di
indumenti per la protezione dal freddo e
dall'umidità.
2. Se, nonostante le misure adottate, il
valore limite di esposizione è stato
superato, il datore di lavoro prende misure
immediate per riportare l'esposizione al di
sotto di tale valore, individua le cause del
superamento e adatta, di conseguenza, le
misure di prevenzione e protezione per
evitare un nuovo superamento.
Articolo 204
Sorveglianza sanitaria
1. I lavoratori esposti a livelli di
vibrazioni superiori ai valori d'azione sono
sottoposti alla sorveglianza sanitaria. La
sorveglianza viene effettuata
periodicamente, di norma una volta l'anno o
con periodicità diversa decisa dal medico
competente con adeguata motivazione
riportata nel documento di valutazione dei
rischi e resa nota ai rappresentanti per la
sicurezza dei lavoratori in funzione della
valutazione del rischio. L'organo di
vigilanza, con provvedimento motivato, può
disporre contenuti e periodicità della
sorveglianza diversi rispetto a quelli
forniti dal medico competente.
2. I lavoratori esposti a vibrazioni sono
altresì sottoposti alla sorveglianza
sanitaria quando, secondo il medico
competente, si verificano una o più delle
seguenti condizioni: l'esposizione dei
lavoratori alle vibrazioni è tale da rendere
possibile l'individuazione di un nesso tra
l'esposizione in questione e una malattia
identificabile o ad effetti nocivi per la
salute ed è probabile che la malattia o gli
effetti sopraggiungano nelle particolari
condizioni di lavoro del lavoratore ed
esistono tecniche sperimentate che
consentono di individuare la malattia o gli
effetti nocivi per la salute.
Articolo 205
Deroghe
1. Nei settori della navigazione
marittima e aerea, il datore di lavoro, in
circostanze debitamente giustificate, può
richiedere la deroga, limitatamente al
rispetto dei valori limite di esposizione
per il corpo intero qualora, tenuto conto
della tecnica e delle caratteristiche
specifiche dei luoghi di lavoro, non sia
possibile rispettare tale valore limite
nonostante le misure tecniche e
organizzative messe in atto.
2. Nel caso di attività lavorative in cui
l'esposizione di un lavoratore a vibrazioni
meccaniche è abitualmente inferiore ai
valori di azione, ma può occasionalmente
superare il valore limite di esposizione, il
datore di lavoro può richiedere la deroga al
rispetto dei valori limite a condizione che
il valore medio dell'esposizione calcolata
su un periodo di 40 ore sia inferiore al
valore limite di esposizione e dimostri, con
elementi probanti, che i rischi derivanti
dal tipo di esposizione cui è sottoposto il
lavoratore sono inferiori a quelli derivanti
dal livello di esposizione corrispondente al
valore limite.
3. Le deroghe di cui ai commi 1 e 2 sono
concesse, per un periodo massimo di quattro
anni, dall'organo di vigilanza
territorialmente competente che provvede
anche a darne comunicazione, specificando le
ragioni e le circostanze che hanno
consentito la concessione delle stesse, al
Ministero del lavoro e della previdenza
sociale. Le deroghe sono rinnovabili e
possono essere revocate quando vengono meno
le circostanze che le hanno giustificate.
4. La concessione delle deroghe di cui ai
commi 1 e 2 è condizionata
all'intensificazione della sorveglianza
sanitaria e da condizioni che garantiscano,
tenuto conto delle particolari circostanze,
che i rischi derivanti siano ridotti al
minimo. Il datore di lavoro assicura
l'intensificazione della sorveglianza
sanitaria ed il rispetto delle condizioni
indicate nelle deroghe.
5. Il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale trasmette ogni quattro
anni alla Commissione della Unione europea
un prospetto dal quale emergano circostanze
e motivi delle deroghe concesse ai sensi del
presente articolo.
CAPO IV
PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI
ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI
Articolo 206
Campo di applicazione
1. Il presente Capo determina i requisiti
minimi per la protezione dei lavoratori
contro i rischi per la salute e la sicurezza
derivanti dall'esposizione ai campi
elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz), come
definiti dall'articolo 207, durante il
lavoro. Le disposizioni riguardano la
protezione dai rischi per la salute e la
sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti
nocivi a breve termine conosciuti nel corpo
umano derivanti dalla circolazione di
correnti indotte e dall'assorbimento di
energia, e da correnti di contatto.
2. Il presente Capo non riguarda la
protezione da eventuali effetti a lungo
termine e i rischi risultanti dal contatto
con i conduttori in tensione.
Articolo 207
Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni del
presente Capo si intendono per:
a) campi elettromagnetici: campi magnetici
statici e campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici variabili nel tempo di
frequenza inferiore o pari a 300 GHz;
b) valori limite di esposizione: limiti
all'esposizione a campi elettromagnetici che
sono basati direttamente sugli effetti sulla
salute accertati e su considerazioni
biologiche. Il rispetto di questi limiti
garantisce che i lavoratori esposti ai campi
elettromagnetici sono protetti contro tutti
gli effetti nocivi a breve termine per la
salute conosciuti;
c) valori di azione: l'entità dei parametri
direttamente misurabili, espressi in termini
di intensità di campo elettrico (E),
intensità di campo magnetico (H), induzione
magnetica (B) e densità di potenza (S), che
determina l'obbligo di adottare una o più
delle misure specificate nel presente Capo.
Il rispetto di questi valori assicura il
rispetto dei pertinenti valori limite di
esposizione.
Articolo 208
Valori limite di esposizione e valori
d'azione
1. I valori limite di esposizione sono
riportati nell'allegato XXXVI, lettera A,
tabella 1.
2. I valori di azione sono riportati
nell'allegato XXXVI, lettera B, tabella 2.
Articolo 209
Identificazione dell'esposizione e
valutazione dei rischi
1. Nell'ambito della valutazione dei
rischi di cui all'articolo 181, il datore di
lavoro valuta e, quando necessario, misura o
calcola i livelli dei campi elettromagnetici
ai quali sono esposti i lavoratori. La
valutazione, la misurazione e il calcolo
devono essere effettuati in conformità alle
norme europee standardizzate del Comitato
europeo di normalizzazione elettrotecnica
(CENELEC). Finché le citate norme non
avranno contemplato tutte le pertinenti
situazioni per quanto riguarda la
valutazione, misurazione e calcolo
dell'esposizione dei lavoratori ai campi
elettromagnetici, il datore di lavoro adotta
le specifiche linee guida individuate od
emanate dalla Commissione consultiva
permanente per la prevenzione degli
infortuni e per l'igiene del lavoro, o, in
alternativa, quelle del Comitato
Elettrotecnico italiano (CEI), tenendo
conto, se necessario, dei livelli di
emissione indicati dai fabbricanti delle
attrezzature.
2. A seguito della valutazione dei livelli
dei campi elettromagnetici effettuata in
conformità al comma 1, qualora risulti che
siano superati i valori di azione di cui
all'articolo 208, il datore di lavoro valuta
e, quando necessario, calcola se i valori
limite di esposizione sono stati superati.
3. La valutazione, la misurazione e il
calcolo di cui ai commi 1 e 2 non devono
necessariamente essere effettuati in luoghi
di lavoro accessibili al pubblico, purché si
sia già proceduto ad una valutazione
conformemente alle disposizioni relative
alla limitazione dell'esposizione della
popolazione ai campi elettromagnetici da 0
Hz a 300 GHz e risultino rispettate per i
lavoratori le restrizioni previste dalla
raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio,
del 12 luglio 1999, e siano esclusi rischi
relativi alla sicurezza.
4. Nell'ambito della valutazione del rischio
di cui all'articolo 181, il datore di lavoro
presta particolare attenzione ai seguenti
elementi:
a) il livello, lo spettro di frequenza, la
durata e il tipo dell'esposizione;
b) i valori limite di esposizione e i valori
di azione di cui all'articolo 208;
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla
sicurezza dei lavoratori particolarmente
sensibili al rischio;
d) qualsiasi effetto indiretto quale:
1) interferenza con attrezzature e
dispositivi medici elettronici (compresi
stimolatori cardiaci e altri dispositivi
impiantati);
2) rischio propulsivo di oggetti
ferromagnetici in campi magnetici statici
con induzione magnetica superiore a 3 mT;
3) innesco di dispositivi elettro-esplosivi
(detonatori);
4) incendi ed esplosioni dovuti
all'accensione di materiali infiammabili
provocata da scintille prodotte da campi
indotti, correnti di contatto o scariche
elettriche;
e) l'esistenza di attrezzature di lavoro
alternative progettate per ridurre i livelli
di esposizione ai campi elettromagnetici;
f) la disponibilità di azioni di risanamento
volte a minimizzare i livelli di esposizione
ai campi elettromagnetici;
g) per quanto possibile, informazioni
adeguate raccolte nel corso della
sorveglianza sanitaria, comprese le
informazioni reperibili in pubblicazioni
scientifiche;
h) sorgenti multiple di esposizione;
i) esposizione simultanea a campi di
frequenze diverse.
5. Il datore di lavoro nel documento di
valutazione del rischio di cui all'articolo
28 precisa le misure adottate, previste
dall'articolo 210.
Articolo 210
Misure di prevenzione e protezione
1. A seguito della valutazione dei
rischi, qualora risulti che i valori di
azione di cui all'articolo 208 sono
superati, il datore di lavoro, a meno che la
valutazione effettuata a norma dell'articolo
209, comma 2, dimostri che i valori limite
di esposizione non sono superati e che
possono essere esclusi rischi relativi alla
sicurezza, elabora ed applica un programma
d'azione che comprenda misure tecniche e
organizzative intese a prevenire esposizioni
superiori ai valori limite di esposizione,
tenendo conto in particolare:
a) di altri metodi di lavoro che implicano
una minore esposizione ai campi
elettromagnetici;
b) della scelta di attrezzature che emettano
campi elettromagnetici di intensità
inferiore, tenuto conto del lavoro da
svolgere;
c) delle misure tecniche per ridurre
l'emissione dei campi elettromagnetici,
incluso se necessario l'uso di dispositivi
di sicurezza, schermature o di analoghi
meccanismi di protezione della salute;
d) degli appropriati programmi di
manutenzione delle attrezzature di lavoro,
dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
e) della progettazione e della struttura dei
luoghi e delle postazioni di lavoro;
f) della limitazione della durata e
dell'intensità dell'esposizione;
g) della disponibilità di adeguati
dispositivi di protezione individuale.
2. I luoghi di lavoro dove i lavoratori
possono essere esposti a campi
elettromagnetici che superano i valori di
azione devono essere indicati con
un'apposita segnaletica. Tale obbligo non
sussiste nel caso che dalla valutazione
effettuata a norma dell'articolo 209, comma
2, il datore di lavoro dimostri che i valori
limite di esposizione non sono superati e
che possono essere esclusi rischi relativi
alla sicurezza. Dette aree sono inoltre
identificate e l'accesso alle stesse è
limitato laddove ciò sia tecnicamente
possibile e sussista il rischio di un
superamento dei valori limite di
esposizione.
3. In nessun caso i lavoratori devono essere
esposti a valori superiori ai valori limite
di esposizione. Allorché, nonostante i
provvedimenti presi dal datore di lavoro in
applicazione del presente Capo, i valori
limite di esposizione risultino superati, il
datore di lavoro adotta misure immediate per
riportare l'esposizione al di sotto dei
valori limite di esposizione, individua le
cause del superamento dei valori limite di
esposizione e adegua di conseguenza le
misure di protezione e prevenzione per
evitare un nuovo superamento.
4. A norma dell'articolo 209, comma 4,
lettera c), il datore di lavoro adatta le
misure di cui al presente articolo alle
esigenze dei lavoratori esposti
particolarmente sensibili al rischio.
Articolo 211
Sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria viene
effettuata periodicamente, di norma una
volta l'anno o con periodicità inferiore
decisa dal medico competente con particolare
riguardo ai lavoratori particolarmente
sensibili al rischio di cui all'articolo
183, tenuto conto dei risultati della
valutazione dei rischi trasmessi dal datore
di lavoro. L'organo di vigilanza, con
provvedimento motivato, può disporre
contenuti e periodicità diversi da quelli
forniti dal medico competente.
2. Fermo restando il rispetto di quanto
stabilito dall'articolo 182, sono
tempestivamente sottoposti a controllo
medico i lavoratori per i quali è stata
rilevata un'esposizione superiore ai valori
di azione di cui all'articolo 208, comma 2.
Articolo 212
Linee guida
1. Il Ministero della Salute, avvalendosi
degli organi tecnico-scientifici del
Servizio Sanitario Nazionale, sentita la
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano, entro due anni
dall'entrata in vigore del presente decreto,
elabora le linee guida per l'applicazione
del presente Capo nello specifico settore
dell'utilizzo in ambito sanitario delle
attrezzature di Risonanza Magnetica.
CAPO V
PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI
DI ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE
ARTIFICIALI
Articolo 213
Campo di applicazione
1. Il presente Capo stabilisce
prescrizioni minime di protezione dei
lavoratori contro i rischi per la salute e
la sicurezza che possono derivare,
dall'esposizione alle radiazioni ottiche
artificiali durante il lavoro con
particolare riguardo ai rischi dovuti agli
effetti nocivi sugli occhi e sulla cute.
Articolo 214
Definizioni
Agli effetti delle disposizioni del
presente Capo si intendono per:
a) radiazioni ottiche: tutte le radiazioni
elettromagnetiche nella gamma di lunghezza
d'onda compresa tra 100 nm e 1 mm. Lo
spettro delle radiazioni ottiche si
suddivide in radiazioni ultraviolette,
radiazioni visibili e radiazioni infrarosse:
(*)
1) radiazioni ultraviolette: radiazioni
ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 100
e 400 nm. La banda degli ultravioletti è
suddivisa in UVA (315-400 nm), UVB (280-315
nm) e UVC (100-280 nm); (*)
2) radiazioni visibili: radiazioni ottiche a
lunghezza d'onda compresa tra 380 e 780 nm;
(*)
3) radiazioni infrarosse: radiazioni ottiche
a lunghezza d'onda compresa tra 780 nm e 1
mm. La regione degli infrarossi è suddivisa
in IRA (780-1400 nm), IRB (1400-3000 nm) e
IRC (3000 nm -1 mm); (*)
b) laser (amplificazione di luce mediante
emissione stimolata di radiazione):
qualsiasi dispositivo al quale si possa far
produrre o amplificare le radiazioni
elettromagnetiche nella gamma di lunghezze
d'onda delle radiazioni ottiche, soprattutto
mediante il processo di emissione stimolata
controllata;
c) radiazione laser: radiazione ottica
prodotta da un laser;
d) radiazione non coerente: qualsiasi
radiazione ottica diversa dalla radiazione
laser;
e) valori limite di esposizione: limiti di
esposizione alle radiazioni ottiche che sono
basati direttamente sugli effetti sulla
salute accertati e su considerazioni
biologiche. Il rispetto di questi limiti
garantisce che i lavoratori esposti a
sorgenti artificiali di radiazioni ottiche
siano protetti contro tutti gli effetti
nocivi sugli occhi e sulla cute conosciuti;
f) irradianza (E) o densità di potenza: la
potenza radiante incidente per unità di area
su una superficie espressa in watt su metro
quadrato (W m-2);
g) esposizione radiante (H): integrale nel
tempo dell'irradianza espresso in joule su
metro quadrato (J m-2);
h) radianza (L): il flusso radiante o la
potenza per unità d'angolo solido per unità
di superficie, espressa in watt su metro
quadrato su steradiante (W m-2 sr-1);
i) livello: la combinazione di irradianza,
esposizione radiante e radianza alle quali è
esposto un lavoratore.
n.d.r.
(*) Riportiamo la corretta indicazione
dell'unità di misura delle radiazioni
ottiche (nm) erroneamente trascritta in
Gazzetta Ufficiale.
Articolo 215
Valori limite di esposizione
1. I valori limite di esposizione per le
radiazioni incoerenti sono riportati
nell'allegato XXXVII, Parte I.
2. I valori limite di esposizione per le
radiazioni laser sono riportati
nell'allegato XXXVII, Parte II.
Articolo 216
Identificazione dell'esposizione e
valutazione dei rischi
1. Nell'ambito della valutazione dei
rischi di cui all'articolo 181, il datore di
lavoro valuta e, quando necessario, misura
e/o calcola i livelli delle radiazioni
ottiche a cui possono essere esposti i
lavoratori. La metodologia seguita nella
valutazione, nella misurazione e/o nel
calcolo rispetta le norme della Commissione
elettrotecnica internazionale (IEC), per
quanto riguarda le radiazioni laser, e le
raccomandazioni della Commissione
internazionale per l'illuminazione (CIE) e
del Comitato europeo di normazione (CEN) per
quanto riguarda le radiazioni incoerenti.
Nelle situazioni di esposizione che esulano
dalle suddette norme e raccomandazioni, e
fino a quando non saranno disponibili norme
e raccomandazioni adeguate dell'Unione
europea, il datore di lavoro adotta le
specifiche linee guida individuate od
emanate dalla Commissione consultiva
permanente per la prevenzione degli
infortuni e per l'igiene del lavoro o, in
subordine, linee guida nazionali o
internazionali scientificamente fondate. In
tutti i casi di esposizione, la valutazione
tiene conto dei dati indicati dai
fabbricanti delle attrezzature, se
contemplate da pertinenti direttive
comunitarie di prodotto.
2. Il datore di lavoro, in occasione della
valutazione dei rischi, presta particolare
attenzione ai seguenti elementi:
a) il livello, la gamma di lunghezze d'onda
e la durata dell'esposizione a sorgenti
artificiali di radiazioni ottiche;
b) i valori limite di esposizione di cui
all'articolo 215;
c) qualsiasi effetto sulla salute e sulla
sicurezza dei lavoratori appartenenti a
gruppi particolarmente sensibili al rischio;
d) qualsiasi eventuale effetto sulla salute
e sulla sicurezza dei lavoratori risultante
dalle interazioni sul posto di lavoro tra le
radiazioni ottiche e le sostanze chimiche
foto-sensibilizzanti;
e) qualsiasi effetto indiretto come
l'accecamento temporaneo, le esplosioni o il
fuoco;
f) l'esistenza di attrezzature di lavoro
alternative progettate per ridurre i livelli
di esposizione alle radiazioni ottiche
artificiali;
g) la disponibilità di azioni di risanamento
volte a minimizzare i livelli di esposizione
alle radiazioni ottiche;
h) per quanto possibile, informazioni
adeguate raccolte nel corso della
sorveglianza sanitaria, comprese le
informazioni pubblicate;
i) sorgenti multiple di esposizione alle
radiazioni ottiche artificiali;
l) una classificazione dei laser stabilita
conformemente alla pertinente norma IEC e,
in relazione a tutte le sorgenti artificiali
che possono arrecare danni simili a quelli
di un laser della classe 3B o 4, tutte le
classificazioni analoghe;
m) le informazioni fornite dai
fabbricanti delle sorgenti di radiazioni
ottiche e delle relative attrezzature di
lavoro in conformità delle pertinenti
direttive comunitarie.
3. Il datore di lavoro nel documento di
valutazione dei rischi deve precisare le
misure adottate previste dagli articoli 217
e 218.
Articolo 217
Disposizioni miranti ad eliminare o a
ridurre i rischi
1. Se la valutazione dei rischi di cui
all'articolo 17, comma 1, lettera a), mette
in evidenza che i valori limite
d'esposizione possono essere superati, il
datore di lavoro definisce e attua un
programma d'azione che comprende misure
tecniche e/o organizzative destinate ad
evitare che l'esposizione superi i valori
limite, tenendo conto in particolare:
a) di altri metodi di lavoro che comportano
una minore esposizione alle radiazioni
ottiche;
b) della scelta di attrezzature che emettano
meno radiazioni ottiche, tenuto conto del
lavoro da svolgere;
c) delle misure tecniche per ridurre
l'emissione delle radiazioni ottiche,
incluso, quando necessario, l'uso di
dispositivi di sicurezza, schermatura o
analoghi meccanismi di protezione della
salute;
d) degli opportuni programmi di manutenzione
delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e
delle postazioni di lavoro;
e) della progettazione e della struttura dei
luoghi e delle postazioni di lavoro;
f) della limitazione della durata e del
livello dell'esposizione;
g) della disponibilità di adeguati
dispositivi di protezione individuale;
h) delle istruzioni del fabbricante delle
attrezzature.
2. In base alla valutazione dei rischi di
cui all'articolo 216, i luoghi di lavoro in
cui i lavoratori potrebbero essere esposti a
livelli di radiazioni ottiche che superino i
valori di azione devono essere indicati con
un'apposita segnaletica. Dette aree sono
inoltre identificate e l'accesso alle stesse
è limitato, laddove ciò sia tecnicamente
possibile.
3. Il datore di lavoro adatta le misure di
cui al presente articolo alle esigenze dei
lavoratori appartenenti a gruppi
particolarmente sensibili al rischio.
Articolo 218
Sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria viene
effettuata periodicamente, di norma una
volta l'anno o con periodicità inferiore
decisa dal medico competente con particolare
riguardo ai lavoratori particolarmente
sensibili al rischio, tenuto conto dei
risultati della valutazione dei rischi
trasmessi dal datore di lavoro. La
sorveglianza sanitaria è effettuata con
l'obiettivo di prevenire e scoprire
tempestivamente effetti negativi per la
salute, nonché prevenire effetti a lungo
termine negativi per la salute e rischi di
malattie croniche derivanti dall'esposizione
a radiazioni ottiche.
2. Fermo restando il rispetto di quanto
stabilito dall'articolo 182 e di quanto
previsto al comma 1, sono tempestivamente
sottoposti a controllo medico i lavoratori
per i quali è stata rilevata un'esposizione
superiore ai valori limite di cui
all'articolo 215.
3. Laddove i valori limite sono superati,
oppure sono identificati effetti nocivi
sulla salute:
a) il medico o altra persona debitamente
qualificata comunica al lavoratore i
risultati che lo riguardano. Il lavoratore
riceve in particolare le informazioni e i
pareri relativi al controllo sanitario cui
dovrebbe sottoporsi dopo la fine
dell'esposizione;
b) il datore di lavoro è informato di tutti
i dati significativi emersi dalla
sorveglianza sanitaria tenendo conto del
segreto professionale.
Capo
VI
Sanzioni
Articolo 219
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del
dirigente
1. Il datore di lavoro è punito con
l'arresto da quattro a otto mesi o con
l'ammenda da 4.000 a 12.000 euro per la
violazione degli articoli 181, comma 2, 190,
commi 1 e 5, 209, commi 1 e 5, 216, comma 1.
2. Il datore di lavoro e il dirigente sono
puniti:
a) con arresto da quattro a otto mesi o con
l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la
violazione degli articoli 182, comma 2, 184,
185, 190, commi 2 e 3, 192, comma 2, 193,
comma 1, 195, 197, comma 3, 202, 203, 205,
comma 4, 209, commi 2 e 4, 210, comma 1, e
217, comma 1;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.500 per la
violazione degli articoli 210, commi 2 e 3,
e 217, commi 2 e 3.
Articolo 220
Sanzioni a carico del medico competente
1. Il medico competente è punito con
l'arresto fino tre mesi o con l'ammenda da
euro 1.000 a euro 4.000 per la violazione
degli articoli 185 e 186.
TITOLO IX
SOSTANZE PERICOLOSE
CAPO I
PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI
Articolo 221
Campo di applicazione
1. Il presente capo determina i requisiti
minimi per la protezione dei lavoratori
contro i rischi per la salute e la sicurezza
che derivano, o possono derivare, dagli
effetti di agenti chimici presenti sul luogo
di lavoro o come risultato di ogni attività
lavorativa che comporti la presenza di
agenti chimici.
2. I requisiti individuati dal presente capo
si applicano a tutti gli agenti chimici
pericolosi che sono presenti sul luogo di
lavoro, fatte salve le disposizioni relative
agli agenti chimici per i quali valgono
provvedimenti di protezione radiologica
regolamentati dal decreto legislativo del 17
marzo 1995, n. 230, e successive
modificazioni.
3. Le disposizioni del presente capo si
applicano altresì al trasporto di agenti
chimici pericolosi, fatte salve le
disposizioni specifiche contenute nei
decreti ministeriali 4 settembre 1996, 15
maggio 1997, 28 settembre 1999 e nel decreto
legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, nelle
disposizioni del codice IMDG del codice IBC
e nel codice IGC, quali definite
dall'articolo 2 della direttiva 93/75/CEE,
del Consiglio, del 13 settembre 1993, nelle
disposizioni dell'accordo europeo relativo
al trasporto internazionale di merci
pericolose per vie navigabili interne (ADN)
e del regolamento per il trasporto delle
sostanze pericolose sul Reno (ADNR), quali
incorporate nella normativa comunitaria e
nelle istruzioni tecniche per il trasporto
sicuro di merci pericolose emanate alla data
del 25 maggio 1998.
4. Le disposizioni del presente titolo non
si applicano alle attività comportanti
esposizione ad amianto che restano
disciplinate dalle norme contenute al Capo
III del presente Titolo.
Articolo 222
Definizioni
1. Ai fini del presente capo si intende
per:
a) agenti chimici: tutti gli elementi o
composti chimici, sia da soli sia nei loro
miscugli, allo stato naturale o ottenuti,
utilizzati o smaltiti, compreso lo
smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi
attività lavorativa, siano essi prodotti
intenzionalmente o no e siano immessi o no
sul mercato;
b) agenti chimici pericolosi:
1) agenti chimici classificati come sostanze
pericolose ai sensi del decreto legislativo
3 febbraio 1997, n. 52, e successive
modificazioni, nonché gli agenti che
corrispondono ai criteri di classificazione
come sostanze pericolose di cui al predetto
decreto. Sono escluse le sostanze pericolose
solo per l'ambiente;
2) agenti chimici classificati come
preparati pericolosi ai sensi del decreto
legislativo 14 marzo 2003, n. 65 e
successive modificazioni, nonché gli agenti
che rispondono ai criteri di classificazione
come preparati pericolosi di cui al predetto
decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi
solo per l'ambiente;
3) agenti chimici che, pur non essendo
classificabili come pericolosi, in base ai
numeri 1) e 2), possono comportare un
rischio per la sicurezza e la salute dei
lavoratori a causa di loro proprietà
chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e
del modo in cui sono utilizzati o presenti
sul luogo di lavoro, compresi gli agenti
chimici cui è stato assegnato un valore
limite di esposizione professionale;
c) attività che comporta la presenza di
agenti chimici: ogni attività lavorativa in
cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne
prevede l'utilizzo, in ogni tipo di
procedimento, compresi la produzione, la
manipolazione, l'immagazzinamento, il
trasporto o l'eliminazione e il trattamento
dei rifiuti, o che risultino da tale
attività lavorativa;
d) valore limite di esposizione
professionale: se non diversamente
specificato, il limite della concentrazione
media ponderata nel tempo di un agente
chimico nell'aria all'interno della zona di
respirazione di un lavoratore in relazione
ad un determinato periodo di riferimento; un
primo elenco di tali valori è riportato
nell'allegato XXXVIII;
e) valore limite biologico: il limite della
concentrazione del relativo agente, di un
suo metabolita, o di un indicatore di
effetto, nell'appropriato mezzo biologico;
un primo elenco di tali valori è riportato
nell'allegato XXXIX;
f) sorveglianza sanitaria: la valutazione
dello stato di salute del singolo lavoratore
in funzione dell'esposizione ad agenti
chimici sul luogo di lavoro;
g) pericolo: la proprietà intrinseca di un
agente chimico di poter produrre effetti
nocivi;
h) rischio: la probabilità che si raggiunga
il potenziale nocivo nelle condizioni di
utilizzazione o esposizione.
Articolo 223
Valutazione dei rischi
1. Nella valutazione di cui all'articolo
28, il datore di lavoro determina,
preliminarmente l'eventuale presenza di
agenti chimici pericolosi sul luogo di
lavoro e valuta anche i rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori
derivanti dalla presenza di tali agenti,
prendendo in considerazione in particolare:
a) le loro proprietà pericolose;
b) le informazioni sulla salute e sicurezza
comunicate dal responsabile dell'immissione
sul mercato tramite la relativa scheda di
sicurezza predisposta ai sensi dei decreti
legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 14
marzo 2003, n. 65 e successive modifiche;
c) il livello, il tipo e la durata
dell'esposizione;
d) le circostanze in cui viene svolto il
lavoro in presenza di tali agenti, compresa
la quantità degli stessi;
e) i valori limite di esposizione
professionale o i valori limite biologici;
di cui un primo elenco è riportato negli
allegati XXXVIII e XXXIX;
f) gli effetti delle misure preventive e
protettive adottate o da adottare;
g) se disponibili, le conclusioni tratte da
eventuali azioni di sorveglianza sanitaria
già intraprese.
2. Nella valutazione dei rischi il datore di
lavoro indica quali misure sono state
adottate ai sensi dell'articolo 224 e, ove
applicabile, dell'articolo 225. Nella
valutazione medesima devono essere incluse
le attività, ivi compresa la manutenzione e
la pulizia, per le quali è prevedibile la
possibilità di notevole esposizione o che,
per altri motivi, possono provocare effetti
nocivi per la salute e la sicurezza, anche
dopo l'adozione di tutte le misure tecniche.
3. Nel caso di attività lavorative che
comportano l'esposizione a più agenti
chimici pericolosi, i rischi sono valutati
in base al rischio che comporta la
combinazione di tutti i suddetti agenti
chimici.
4. Fermo restando quanto previsto dai
decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52,
e 14 marzo 2003, n. 65 e successive
modificazioni, il responsabile
dell'immissione sul mercato di agenti
chimici pericolosi è tenuto a fornire al
datore di lavoro acquirente tutte le
ulteriori informazioni necessarie per la
completa valutazione del rischio.
5. La valutazione del rischio può includere
la giustificazione che la natura e l'entità
dei rischi connessi con gli agenti chimici
pericolosi rendono non necessaria
un'ulteriore valutazione maggiormente
dettagliata dei rischi.
6. Nel caso di un'attività nuova che
comporti la presenza di agenti chimici
pericolosi, la valutazione dei rischi che
essa presenta e l'attuazione delle misure di
prevenzione sono predisposte
preventivamente. Tale attività comincia solo
dopo che si sia proceduto alla valutazione
dei rischi che essa presenta e
all'attuazione delle misure di prevenzione.
7. Il datore di lavoro aggiorna
periodicamente la valutazione e, comunque,
in occasione di notevoli mutamenti che
potrebbero averla resa superata ovvero
quando i risultati della sorveglianza medica
ne mostrino la necessità.
Articolo 224
Misure e principi generali per la
prevenzione dei rischi
1. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 15, i rischi derivanti da
agenti chimici pericolosi devono essere
eliminati o ridotti al minimo mediante le
seguenti misure:
a) progettazione e organizzazione dei
sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;
b) fornitura di attrezzature idonee per il
lavoro specifico e relative procedure di
manutenzione adeguate;
c) riduzione al minimo del numero di
lavoratori che sono o potrebbero essere
esposti;
d) riduzione al minimo della durata e
dell'intensità dell'esposizione;
e) misure igieniche adeguate;
f) riduzione al minimo della quantità di
agenti presenti sul luogo di lavoro in
funzione delle necessità della lavorazione;
g) metodi di lavoro appropriati comprese le
disposizioni che garantiscono la sicurezza
nella manipolazione, nell'immagazzinamento e
nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti
chimici pericolosi nonché dei rifiuti che
contengono detti agenti chimici.
2. Se i risultati della valutazione dei
rischi dimostrano che, in relazione al tipo
e alle quantità di un agente chimico
pericoloso e alle modalità e frequenza di
esposizione a tale agente presente sul luogo
di lavoro, vi è solo un rischio basso per la
sicurezza e irrilevante per la salute dei
lavoratori e che le misure di cui al comma 1
sono sufficienti a ridurre il rischio, non
si applicano le disposizioni degli articoli
225, 226, 229, 230.
Articolo 225
Misure specifiche di protezione e di
prevenzione
1. Il datore di lavoro, sulla base
dell'attività e della valutazione dei rischi
di cui all'articolo 223, provvede affinché
il rischio sia eliminato o ridotto mediante
la sostituzione, qualora la natura
dell'attività lo consenta, con altri agenti
o processi che, nelle condizioni di uso, non
sono o sono meno pericolosi per la salute
dei lavoratori. Quando la natura
dell'attività non consente di eliminare il
rischio attraverso la sostituzione il datore
di lavoro garantisce che il rischio sia
ridotto mediante l'applicazione delle
seguenti misure da adottarsi nel seguente
ordine di priorità:
a) progettazione di appropriati processi
lavorativi e controlli tecnici, nonché uso
di attrezzature e materiali adeguati;
b) appropriate misure organizzative e di
protezione collettive alla fonte del
rischio;
c) misure di protezione individuali,
compresi i dispositivi di protezione
individuali, qualora non si riesca a
prevenire con altri mezzi l'esposizione;
d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori a
norma degli articoli 229 e 230.
2. Salvo che possa dimostrare con altri
mezzi il conseguimento di un adeguato
livello di prevenzione e di protezione, il
datore di lavoro, periodicamente ed ogni
qualvolta sono modificate le condizioni che
possono influire sull'esposizione, provvede
ad effettuare la misurazione degli agenti
che possono presentare un rischio per la
salute, con metodiche standardizzate di cui
è riportato un elenco meramente indicativo
nell'allegato XLI o in loro assenza, con
metodiche appropriate e con particolare
riferimento ai valori lim |