RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI

Adempimenti Periodicità Riferimenti normativi Sanzioni
Misurazione e/o calcolo dei livelli delle radiazioni ottiche a cui sono esposti i lavoratori, nell’ambito della valutazione dei rischi Entro il 26 aprile 2010 D.Lgs. 81/2008 art. 216 c. 1 Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 4000 a € 12000 per il datore di lavoro
(D.Lgs. 81/2008 art. 219 c. 1)
Elementi che il datore di lavoro deve attenzionare in occasione della valutazione dei rischi Entro il 26 aprile 2010 D.Lgs. 81/2008 art. 216 c. 2  
Indicazione nel documento di valutazione dei rischi delle misure adottate
tra quelle previste dagli articolo 217 e 218
Entro il 26 aprile 2010 D.Lgs. 81/2008 art. 216 c. 3  
Definizione ed attuazione di un programma d’azione che preveda misure tecniche e/o organizzative volte ad evitare che l’esposizione superi i valori limiti qualora la valutazione dei rischi abbia messo in evidenza che i valori limiti d’esposizione possono essere superati Entro il 26 aprile 2010 D.Lgs. 81/2008 art. 217 c. 1 Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda d a € 2000 a € 4000 per il datore di lavoro e i dirigenti
(D.Lgs. 81/2008 art. 219 c. 2 lett. a)
Apposita segnaletica nei luoghi di lavoro in cui i lavoratori potrebbero essere esposti a livelli di radiazioni ottiche che superino i valori di azione Entro il 26 aprile 2010 D.Lgs. 81/2008 art. 217 c. 2 Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1000 a € 4500 per datore di lavoro e dirigenti
(D.Lgs. 81/2008 art. 219 c. 2 lett. b)
Adattare le misure tecniche e/o organizzative volte ad evitare che l’esposizione superi i valori limite alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili
al rischio
Entro il 26 aprile 2010 D.Lgs. 81/2008 art. 217 c. 3 Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1000 a € 4500 per datore di lavoro e dirigenti
(D.Lgs. 81/2008 art. 219 c. 2 lett. b)
Effettuare la sorveglianza sanitaria Entro il 26 aprile 2010 e successivamente almeno una volta l’anno o con periodicità inferiore stabilita dal medico competente D.Lgs. 81/2008 art. 218 c. 1  
Sottoposizione a controllo medico dei lavoratori per i quali è stata rilevata un’esposizione superiore ai valori limite
(v. D.Lgs. 81/2008 art. 215)
Entro il 26 aprile 2010 D.Lgs. 81/2008 art. 218 c. 2  
Comunicazione al lavoratore da parte del medico o altra persona qualificata, dei risultati della sorveglianza sanitaria che lo riguardano Entro il 26 aprile 2010 e successivamente al superamento dei valori limite D.Lgs. 81/2008 art. 218 c. 3 lett. a)  
Informare il datore di lavoro dei dati emersi dalla sorveglianza sanitaria qualora i valori limite siano stati superati Entro il 26 aprile 2010 D.Lgs. 81/2008 art. 218 c. 3 lett. b)