REGISTRO INFORTUNI (*)

Adempimenti Periodicità Riferimenti normativi Sanzioni
Registro infortuni D.Lgs. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni - Annotazione cronologica infortuni sul lavoro che comportano assenza superiore a 1 giorno escluso quello dell'evento   D.Lgs. 626/1994 art. 4 c. 5 lett. o)

 

Sanzione amministrativa pecunaria da € 2.580 a € 15.490 per datori di lavoro e dirigenti
(D.Lgs. 626/1994 art. 89)
Uso di schede individuali ovvero modello del registro

 

  D.M. 10/8/1984 e allegato A e allegato B

D.M. 12/9/1958 e allegato A e allegato B

 
Vidimazione schede individuali Prima dell’uso alla ASL D.M. 12/9/1958  
Vidimazione del registro Prima dell’uso alla ASL D.M. 10/8/1984  
Autorizzazione all’accentramento delle schede da parte del Min. Lavoro   D.M. 10/8/1984 art. 2  
Comunicare all’INAIL o all’IPSEMA escluso quello dell’evento, e a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a 3 giorni A decorrere dai sei mesi successivi all'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 8 comma 4, del D.Lgs. 81/2008, relativo alle regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP e delle regole per il trattamento dei dati D.Lgs. 81/2008 art. 18 c. 1 lett. r) Sanzione amministrativa pecuniaria da € 2500 a € 7500 per il datore di lavoro e i dirigenti
(D.Lgs. 81/2008 art. 55 c. 4 lett. i)
(*) Fino ai sei mesi successivi all'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 8 comma 4, del D.Lgs. 81/2008, relativo alle regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP e delle regole per il trattamento dei dati, restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni ed ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici.
Decorso detto termine il datore di lavoro dovrà comunicare all’Inail o all’IPSEMA i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno 1 giorno (D.Lgs. 81/2008 art. 53 c. 6)