VALUTAZIONE DEI RISCHI (*)

Adempimenti Periodicità Riferimenti normativi Sanzioni
Oggetto della valutazione dei rischi   D.Lgs. 81/2008 art. 28 c. 1  
Obbligo della data certa per il documento di valutazione dei rischi   D.Lgs. 81/2008 art. 28 c. 2  
Valutazione del rischio stress-lavoro correlato Entro il 16 maggio 2009 D.Lgs. 81/2008 art. 17 c. 1 lett. a) e 28 c. 1 Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 5.000 a € 15.000 per il datore di lavoro
(D.Lgs. 81/2008 art. 55 c. 1 lett. a)

Contenuto del documento di valutazione dei rischi

Relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e salute durante l’attività lavorativa   D.Lgs. 81/2008 art. 28 c. 2 lett. a) Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 5000 a € 15000 per datore di lavoro
(D.Lgs. 81/2008 art. 55 c. 1 lett. a)
Indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati   D.Lgs. 81/2008 art. 28 c. 2 lett. b) Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 5000 a € 15000 per datore di lavoro
(D.Lgs. 81/2008 art. 55 c. 1 lett. a)
Programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento dei livelli di sicurezza   D.Lgs. 81/2008 art. 28 c. 2 lett. c) Ammenda da € 3000 a € 9000 per il datore di lavoro
(D.Lgs. 81/2008 art. 55 c. 3)
Individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare e dei ruoli dell’organizzazione aziendale   D.Lgs. 81/2008 art. 28 c. 2 lett. d) Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 5000 a € 15000 per datore di lavoro
(D.Lgs. 81/2008 art. 55 c. 1 lett. a)
Indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio   D.Lgs. 81/2008 art. 28 c. 2 lett. e) Ammenda da € 3000 a € 9000 per il datore di lavoro
(D.Lgs. 81/2008 art. 55 c. 3)
Individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici   D.Lgs. 81/2008 art. 28 c. 2 lett. f) Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 5000 a € 15000 per datore di lavoro
(D.Lgs. 81/2008 art. 55 c. 1 lett. a)

Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

Effettuazione della valutazione ed elaborazione del documento in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e medico competente e previa consultazione del rappresentante dei lavoratori   D.Lgs. 81/2008 art. 29 c. 1 e 2 Ammenda da € 3000 a € 9000 per il datore di lavoro
(D.Lgs. 81/2008 art. 55 c. 3)
Rielaborazione del documento di valutazione dei rischi in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative
o in relazione al grado di evoluzione della tecnica
  D.Lgs. 81/2008 art. 29 c. 3 Ammenda da € 3000 a € 9000 per il datore di lavoro
(D.Lgs. 81/2008 art. 55 c. 3)
Custodia del documento di valutazione dei rischi e del documento unico di valutazione dei rischi presso l’unità produttiva alla quale si riferiscono   D.Lgs. 81/2008 art. 29 c. 4 Sanzione amministrativa pecuniaria da € 2500 a € 10000 per datore di lavoro e dirigenti (D.Lgs. 81/2008 art. 55 c. 4 lett. h)
Effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori (ex art. 6 c. 8 lett. f) D. Lgs. 81/2008)   D.Lgs. 81/2008 art. 29 c. 5  
Autocertificazione del datore di lavoro che occupa fino a 10 lavoratori dell’effettuazione della valutazione dei rischi Fino a 18 mesi dopo l’entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’art. 6, c. 8 lett. f) del D. Lgs. 81/2008 e comunque entro il 30 giugno 2012 D.Lgs. 81/2008 art. 29 c. 5  
Valutazione dei rischi sulla base di procedure standardizzate (ex art. 6 c. 8 lett. f) D. Lgs. 81/08) per i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori (nelle more dell’ elaborazione di queste procedure si applica l’art. 29 c. 1, 2, 3, e 4 (1)   D.Lgs. 81/2008 art. 29 c. 6  
Deroghe all’utilizzazione delle procedure standardizzate per i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori   D.Lgs. 81/2008 art. 29 c. 7  
(*) Gli obblighi di valutazione dei rischi relativi a specifici agenti pericolosi sono riportati tra gli adempimenti illustrati all’interno delle rispettive voci.

(1) Non si applica alle attività svolte nelle seguenti aziende:
a) aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettera a), b), c), d), f) e g) del D.Lgs. 81/2008;
b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all’esposizione ad amianto;
c) aziende che rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008.