NORMATIVA ITALIANA SICUREZZA
TESTO UNICO SICUREZZA
VIBRAZIONI
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| Adempimenti | Periodicità | Riferimenti normativi | Sanzioni |
| Misurazione dei livelli di vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono esposti | D.Lgs. 81/2008 art. 202 c. 1 | Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da
€ 2000 a € 4000 per il datore di lavoro e il
dirigente (D.Lgs. 81/2008 art. 219 c. 2 lett. a) |
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| Valutazione con riferimento alle informazioni reperibili presso banche dati ISPELS o dalle regioni o in loro assenza dalle informazioni fornite in materia dal costruttore delle attrezzature | D.Lgs. 81/2008 art. 202 c. 2 | Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da
€ 2000 a € 4000 per il datore di lavoro e il
dirigente (D.Lgs. 81/2008 art. 219 c. 2 lett. a) |
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| Valutazione e misurazione dell’esposizione dei lavoratori alle vibrazioni mano-braccio | D.Lgs. 81/2008 art. 202 c. 3 e allegato XXXV, parte A | Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da
€ 2000 a € 4000 per datore di lavoro e
dirigente (D.Lgs. 81/2008 art. 219 c. 2 lett. a) |
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| Valutazione e misurazione dell’esposizione dei lavoratori alle vibrazioni corpo intero | D.Lgs. 81/2008 art. 202 c. 4 e allegato XXXV, parte B | Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da
€ 2000 a € 4000 per datore di lavoro e
dirigente (D.Lgs. 81/2008 art. 219 c. 2 lett. a) |
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| Elementi da considerare ai fini della valutazione dei livelli di vibrazioni meccaniche cui sono esposti i lavoratori | D.Lgs. 81/2008 art. 202 c. 5 | Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da
€ 2000 a € 4000 per datore di lavoro e
dirigente (D.Lgs. 81/2008 art. 219 c. 2 lett. a) |
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| Elaborazione di un programma di misure tecniche o organizzative volte a ridurre il minimo l’esposizione e i rischi che ne conseguono , quando sono superati i valori limiti di azione | D.Lgs. 81/2008 art. 203 c. 1 | Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da
€ 2000 a € 4000 per datore di lavoro e
dirigente (D.Lgs. 81/2008 art. 219 c. 2 lett. a) |
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| Adozione di misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto del valore limite di esposizione superato | D.Lgs. 81/2008 art. 203 c. 2 | Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da
€ 2000 a € 4000 per datore di lavoro e
dirigente (D.Lgs. 81/2008 art. 219 c. 2 lett. a) |
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| Ipotesi in cui i lavoratori devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria | D.Lgs. 81/2008 art. 204 | ||
| Deroghe al rispetto dei valori limite di esposizione nei settori della navigazione marittima ed aerea | D.Lgs. 81/2008 art. 205 c. 1 e 3 | ||
| Deroga al rispetto dei valori limiti di esposizione nel caso di attività lavorative in cui l’esposizione di un lavoratore a vibrazioni meccaniche è abitualmente inferiore ai valori di azione, ma può occasionalmente superare il valore limite di esposizione | D.Lgs. 81/2008 art. 205 c. 2 e 3 | ||
| Intensificazione della sorveglianza sanitaria in caso di concessione delle deroghe previste dall’art. 205 c. 1 e 2 | D.Lgs. 81/2008 art. 205 c. 4 | Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da
€ 2000 a € 4000 per datore di lavoro e
dirigenti (D.Lgs. 81/2008 art. 219 c. 2 lett. a) |
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