VIBRAZIONI

Adempimenti Periodicità Riferimenti normativi Sanzioni
Misurazione dei livelli di vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono esposti   D.Lgs. 81/2008 art. 202 c. 1 Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2000 a € 4000 per il datore di lavoro e il dirigente
(D.Lgs. 81/2008 art. 219 c. 2 lett. a)
Valutazione con riferimento alle informazioni reperibili presso banche dati ISPELS o dalle regioni o in loro assenza dalle informazioni fornite in materia dal costruttore delle attrezzature   D.Lgs. 81/2008 art. 202 c. 2 Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2000 a € 4000 per il datore di lavoro e il dirigente
(D.Lgs. 81/2008 art. 219 c. 2 lett. a)
Valutazione e misurazione dell’esposizione dei lavoratori alle vibrazioni mano-braccio   D.Lgs. 81/2008 art. 202 c. 3 e allegato XXXV, parte A Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2000 a € 4000 per datore di lavoro e dirigente
(D.Lgs. 81/2008 art. 219 c. 2 lett. a)
Valutazione e misurazione dell’esposizione dei lavoratori alle vibrazioni corpo intero   D.Lgs. 81/2008 art. 202 c. 4 e allegato XXXV, parte B Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2000 a € 4000 per datore di lavoro e dirigente
(D.Lgs. 81/2008 art. 219 c. 2 lett. a)
Elementi da considerare ai fini della valutazione dei livelli di vibrazioni meccaniche cui sono esposti i lavoratori   D.Lgs. 81/2008 art. 202 c. 5 Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2000 a € 4000 per datore di lavoro e dirigente
(D.Lgs. 81/2008 art. 219 c. 2 lett. a)
Elaborazione di un programma di misure tecniche o organizzative volte a ridurre il minimo l’esposizione e i rischi che ne conseguono , quando sono superati i valori limiti di azione   D.Lgs. 81/2008 art. 203 c. 1 Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2000 a € 4000 per datore di lavoro e dirigente
(D.Lgs. 81/2008 art. 219 c. 2 lett. a)
Adozione di misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto del valore limite di esposizione superato   D.Lgs. 81/2008 art. 203 c. 2 Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2000 a € 4000 per datore di lavoro e dirigente
(D.Lgs. 81/2008 art. 219 c. 2 lett. a)
Ipotesi in cui i lavoratori devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria   D.Lgs. 81/2008 art. 204  
Deroghe al rispetto dei valori limite di esposizione nei settori della navigazione marittima ed aerea   D.Lgs. 81/2008 art. 205 c. 1 e 3  
Deroga al rispetto dei valori limiti di esposizione nel caso di attività lavorative in cui l’esposizione di un lavoratore a vibrazioni meccaniche è abitualmente inferiore ai valori di azione, ma può occasionalmente superare il valore limite di esposizione   D.Lgs. 81/2008 art. 205 c. 2 e 3  
Intensificazione della sorveglianza sanitaria in caso di concessione delle deroghe previste dall’art. 205 c. 1 e 2   D.Lgs. 81/2008 art. 205 c. 4 Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2000 a € 4000 per datore di lavoro e dirigenti
(D.Lgs. 81/2008 art. 219 c. 2 lett. a)